Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Avv. Anna Cristina Salzano
Con la recente sentenza n. 5575 del 13 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, si è espresso in tema di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e verifica di equivalenza. In particolare, il Consiglio di Stato si è occupato di definire su quali parametri debba fondarsi la valutazione di equivalenza tra più contratti collettivi e, nello specifico, se i superminimi possano essere un elemento da considerare nell’ambito di tale giudizio.
Come noto il Codice dei Contratti pubblici consente agli operatori economici di optare anche per CCNL diversi da quello previsto dalla Stazione Appaltante. Infatti, l’art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023 prevede che gli operatori economici possano “indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato”, a condizione però che esso “garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”. In tali casi, il comma 4 stabilisce che, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione di equivalenza delle tutele che dovrà essere sottoposta a verifica, in conformità all’Allegato I.01.
L’Allegato I.01, art. 4 specifica che “la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua” e che la valutazione di equivalenza normativa è da effettuarsi sulla base di determinati parametri tipizzati.
La fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato trae origine da una gara telematica, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione del servizio di asilo nido comunale.
Alla procedura selettiva partecipavano tre operatori economici, tra cui anche l’aggiudicataria che dichiarava di applicare il CCNL ANINSEI, contratto specifico del settore “scuola”, diverso dal CCNL Cooperative Sociali individuato dalla Stazione Appaltante ma, a detta dell’aggiudicataria, equivalente attraverso il ricorso al “superminimo”.
A seguito di istanza di accesso agli atti, la seconda in graduatoria proponeva ricorso al TAR Puglia, sede di Lecce, sostenendo, tra i vari profili di doglianza, che la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative fosse stata fatta in modo insufficiente e parziale, senza considerare in modo adeguato le differenze esistenti tra i due contratti collettivi oggetto di comparazione. Il TAR Puglia, con sentenza n. 1461/2025, accoglieva il ricorso ritenendo la valutazione operata dalla Stazione Appaltante sulla equivalenza dei CCNL insufficientemente motivata e viziata da profili di manifesta incongruenza ed illogicità.
Giunta la questione dinanzi al Consiglio di Stato, l’aggiudicataria sosteneva l’equivalenza dei due CCNL precisando che, al fine di garantire le stesse tutele economiche, sarebbe stato garantito un trattamento integrativo in favore dei lavoratori impiegati, imputando eventuali differenze retributive a “superminimo”. Secondo l’aggiudicataria, infatti, il superminimo previsto nel CCNL ANINSEI, sarebbe una componente della “retribuzione mensile lorda” che concorrerebbe alla determinazione della “retribuzione globale annua” e costituirebbe quindi un elemento retributivo utile ai fini della valutazione di equivalenza economica.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, il tema dell’equivalenza riguardava quindi la possibilità di utilizzare il “superminimo”, cioè un impegno dell’offerente a colmare il divario sussistente ai fini di assicurare l’equivalenza del contratto collettivo applicato dall’offerente, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.
Sul tema in questione si è formato un orientamento giurisprudenziale secondo cui nella valutazione di equivalenza le tutele normative e retributive debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali sicché il ricorso al “superminimo” – trattandosi di componente accessoria della retribuzione, scaturente da dinamiche imprevedibili del rapporto di lavoro, in quanto correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal singolo dipendente- non sarebbe utilizzabile per dimostrare l’equivalenza delle tutele (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.06.2026 n. 4935; Cons. Stato, Sez. V, 5.5.2026, n. 3476).
La sentenza in commento si inserisce nel suddetto solco giurisprudenziale che esclude la possibilità di ricorrere al superminimo per operare la valutazione di equivalenza di tutele tra il CCNL scelto dal concorrente e quello indicato dalla disciplina di gara.
Sul punto il Collegio ritiene che il giudizio di equivalenza debba rimanere interno alla comparazione tra CCNL atteso che qualora si consentisse a correttivi individuali o aziendali di colmare differenze tra contratti collettivi: “la verifica di equivalenza cambierebbe natura e non sarebbe una comparazione tra sistemi contrattuali, ma una verifica del trattamento economico di fatto che l’operatore economico, di volta in volta, si impegna a riconoscere ai lavoratori impiegati nello specifico appalto. La conseguenza, evidente, sarebbe quella di ammettere CCNL strutturalmente meno protettivi, accompagnati da correttivi retributivi costruiti in sede di offerta” (Cons. Stato, sent. n. 5575 del 13 luglio 2026).
Secondo il Consiglio di Stato: “l’equivalenza deve quindi essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro. La voce retributiva “superminimo”, in quanto elemento individuale, configurabile come eccedenza rispetto ai minimi tabellari e non contemplato dal contratto collettivo come componente obbligatoria, non può rientrare nell’ambito del giudizio di equivalenza” (Cons. Stato, sent. n. 5575 del 13 luglio 2026).
In conclusione, la sentenza in commento, che respinge il ricorso e conferma quanto statuito dal TAR Puglia, stabilisce quindi che, nella verifica di equivalenza tra più CCNL, la valutazione deve avvenire comparando i diversi CCNL a nulla rilevando il trattamento economico che l’operatore economico, riconosce di fatto ai lavoratori. Eventuali correttivi individuali o aziendali non possono dunque colmare le differenze tra contratti collettivi e assicurare l’equivalenza delle tutele prescritta dal Codice.