Stazioni appaltanti e requisiti richiesti in caso di concessione

Quali requisiti deve possedere una stazione appaltante per dare corso all’affidamento di una concessione? In particolare: una stazione appaltante non qualificata può occuparsi dell’affidamento della concessione? Quali sono i livelli di qualificazione che la stazione appaltante deve  necessariamente possedere?

Questi interrogativi acquistano una rilevanza pratica ogniqualvolta un Ente sia chiamato a porre in essere una procedura di concessione e il Rup debba pertanto accertare il possesso dei requisiti che consentano di procedere o meno in autonomia.

Prima di analizzare la questione anche attraverso la posizione assunta  con pareri ufficiali vediamo il contesto normativo di riferimento.

Il regime  normativo prima del cd “Correttivo“ al Codice dei Contratti pubblici

La disciplina dei requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti è dettata dagli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti che rinviano , per i dettagli, alle previsioni dell’allegato II.4

Quest’ultimo in particolare, prevedeva ( art 5/comma 5 ) che per  l’ affidamento e l’esecuzione dei contratti di concessione  e di partenariato pubblico/ privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti dovessero possedere  almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di almeno 3 anni nella gestione di piani economici finanziari e dei rischi.

Al quesito se una stazione appaltante non qualificata poteva pertanto occuparsi dell’affidamento della concessione e delle fasi propedeutiche e conseguenti (della progettazione e dell’esecuzione) era stata data una risposta negativa
Sia l’Anac che il Mit (con i pareri, rispettivamente n. 9/2024 e 2114/2023) e ,successivamente, anche la Provincia Autonoma di Trento (con il parere n 418/2024) si erano espressi negativamente sulla base del principio che  per le concessioni l’estensore, e il legislatore, avevano deciso di introdurre un regime di qualificazione rafforzato senza il quale ogni affidamento è da considerarsi nullo e, soprattutto, la stazione appaltante non qualificata che avesse  comunque proceduto procedere poteva essere oggetto di sanzioni.

Quanto alla professionalità richiesta – per l’esecuzione del contratto -, nel parere  della Provincia Autonoma si rammenta la posizione espressa dall’Anac secondo cui il soggetto in possesso dell’esperienza «può essere sia un dipendente della Stazione appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione» e «l’esperienza triennale deve essere maturata nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell’ambito di contratti di concessione e/o Ppp». La disponibilità del soggetto «potrà essere garantita sia mediante il ricorso a un consulente esterno a cui la stazione appaltante affiderà il relativo incarico secondo le disposizioni di legge, sia attraverso una convenzione con una centrale di committenza qualificata che metta a disposizione tale requisito e da cui risulta la disponibilità per la durata della qualificazione».

Il regime dopo il “Correttivo “

A seguito delle modifiche introdotte al Codice dei Contratti con l’entrata in vigore del D Lgs n.209 del 31 dicembre 2024 ( Correttivo al Codice ) assistiamo ad una apertura del legislatore nei confronti delle stazioni appaltanti per quanto concerne il regime qualificatorio necessario per dare corso ad una procedura di affidamento di una concessione.

L’art 88 del DLgs n. 209 infatti ha introdotto una significativa modifica al comma 5 dell’art 5 dell’allegato II.4 che ora richiede il possesso del livello di qualificazione almeno SF2 nel caso la concessione abbia importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro,  ( e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.)

In buona sostanza  se prima del Correttivo, la qualificazione per il livello SF2 doveva essere posseduta qualsiasi fosse l’importo della concessione, con l’entrata in vigore ,a partire dal 1° gennaio 2025, della  modifica al Codice, al di sotto dei 140 mila euro non è più richiesta una particolare qualificazione e pertanto le Stazioni appaltanti possono procedere in autonomia.

Con la novella il Legislatore ha così ritenuto di operare una distinzione all’interno delle concessioni basata sul parametro quantitativo ( in questo caso la soglia di 140 mila euro che viene considerata quella utile per gli affidamenti diretti ) nella considerazione che al di sotto di tale importo il precedente regime qualificatorio fosse da ritenersi sproporzionato rispetto alla consistenza dell’affidamento.

Questo peraltro non significa ammettere la possibilità (per importi sino a 140 mila euro ) di procedere con affidamento diretto , circostanza da sempre negata ( ved  Mit nel parere n. 3407 del 13 /05/2025 ); significa solo estendere anche alle concessioni di valore modesto lo stesso regime semplificato utilizzabile dagli Enti in presenza di appalti di valore ridotto e per i quali la Stazione appaltante può anche non essere qualificata (si veda al riguardo la previsione dell’art 62/comma 1 del Codice che fissa il limite rispettivamente di 140 mila euro per forniture e servizi e 500 mila per lavori entro i quali la Stazione appaltante non è necessario risulti qualificata).

Il livello di qualificazione richiesto per le concessioni

Acclarato che sino a 140 mila euro la Stazione appaltante non necessita di una particolare qualificazione per procedere all’affidamento di una concessione, resta da chiedersi  quale livello occorra per procedere ad affidamenti di importo superiore.

Il richiamato comma 5 dell’art 5 dell’allegato II.4 prevede il possesso di una qualificazione almeno del livello SF2.

Qual è il significato da attribuire al termine almeno?

Nella considerazione che , come si diceva, il legislatore ha inteso creare un regime rafforzato per gli affidamenti delle concessioni, è ragionevole ritenere che  il livello SF2 ( importi sino a 5 milioni di euro ) costituisca il livello minimo che deve essere posseduto da una stazione appaltante  e quindi non basti il possesso del livello iniziale SF3.

Ove poi la concessione superi i 5 milioni di euro, la stazione appaltante dovrà disporre di una qualificazione per il livello superiore SF1.

Quanto affermato trova riscontro nella previsione nell’ultimo comma dell’art 62 del Codice che, in tema di partenariato, , rinviando alle qualificazioni  indicate alle lettere b) e c) del secondo comma dell’art 63 del Codice, si riferisce appunto alla qualificazione intermedia SF2 ( o di secondo livello ) per importi sino a 5 milioni e alla qualificazione avanzata SF1 ( o di terzo livello ) per importi superiori.