Il termine per la verifica dell’anomalia dell’offerta è perentorio o ordinatorio?

Avv. Maria Ida Tenuta

La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 10 agosto 2026, n. 6457, nell’ambito di una procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha stabilito che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 per la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti dall’operatore economico non è perentorio, ma ordinatorio.

Partendo dal disposto normativo, l’art. 110 del d.lgs. 36/2023, che disciplina il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, al comma 2 prevede che “In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”.

Dal tenore letterale del predetto articolo, il termine per le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti previsto comma 2, non esplica alcuna specificazione di perentorietà.

Ulteriormente, l’assenza all’interno del D.lgs. 36/2023 di sanzioni specifiche collegate alla sua violazione, e soprattutto il non possibile contrasto con il sovraordinato art. 69 della Direttiva 2014/24/UE (che consente all’Amministrazione, nel rispetto di un’accurata istruttoria, di respingere l’offerta solo se le giustificazioni fornite non dimostrano sufficientemente la sostenibilità del prezzo o dei costi proposti), valorizzate dal Consiglio di Stato nella pronuncia in esame, lo hanno fatto concludere, peraltro coerentemente con un orientamento già consolidato, per la natura ordinatoria.

Nello specifico, la vicenda, vagliata dalla V Sezione del Consiglio di Stato, ha fatto ritenere necessario alla Stazione Appaltante in seguito all’instaurazione del relativo sub-procedimento per l’anomalia e al ricevimento dei primi giustificativi dall’operatore economico, la richiesta di ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi positivamente sulla congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta formulata dal futuro aggiudicatario. Tale sub-procedimento ha avuto tuttavia una durata ben superiore ai 15 giorni indicati dal predetto art. 110, comma 2 D.lgs. 36/2023.

Ed è proprio con riferimento a questo profilo della durata della verifica dell’anomalia che la società seconda in graduatoria ha deciso di presentare ricorso avverso l’aggiudicazione.

Tra i motivi di ricorso la ricorrente, appunto, contestava le tempistiche delle verifiche effettuate e quindi del relativo sub-procedimento sostenendo che il termine fissato dall’art. 110, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici dovesse considerarsi perentorio, con conseguente illegittimità degli atti adottati oltre tale scadenza.

Se da un lato il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, invocando sul punto di interesse il principio del risultato e attribuendo al termine di 15 giorni, interpretato come termine “massimo” (dunque perentorio),  una funzione acceleratoria.

Di avviso contrario è invece il Consiglio di Stato che, come detto, attribuisce al termine di 15 giorni una portata ordinatoria. Ciò valorizzando il fatto che “la verifica di anomalia impone valutazioni tecnico-discrezionali complesse, che richiedono un’articolazione temporale modulabile sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; assumere il termine di 15 giorni quale “massimo inderogabile” – come vorrebbe il Primo Giudice – sarebbe dunque gravemente lesivo del principio del contraddittorio che informa l’azione amministrativa e che impone un’attenta e ragionata valutazione delle ragioni addotte dall’operatore economico in merito alla congruità dell’offerta presentata, in prospettiva collaborativa”.

In buona sostanza, il termine di 15 giorni previsto dal Codice ha per l’operatore economico una funzione “acceleratoria”, intesa nel senso di individuare un termine congruo che non aggravi il procedimento; trattandosi – al contempo – di un termine ordinatorio, la stazione appaltante conserva, tuttavia, la facoltà di formulare ulteriori richieste e interlocuzioni al fine di ottenere le delucidazioni necessaria volte a valutare la congruità dell’offerta.

Sul punto la sentenza in commento ha, infatti, statuito che: “l’unica possibile esegesi del termine di 15 giorni di cui all’art. 110, comma 2, del Codice che sia conforme al diritto unionale vuole che si tratti di termine acceleratorio, integrante una regola di comportamento per l’operatore economico e non anche per la Stazione Appaltante …quest’ultima, in applicazione dei principi espressi dall’art. 69, par. 3 della Direttiva citata, mantiene integralmente intatte le proprie prerogative istruttorie e la facoltà di articolare il contraddittorio in più richieste e interlocuzioni, ai fini della formazione della prova dell’affidabilità e serietà dell’offerta proposta, in relazione anche alla complessità dell’appalto”.

Quanto al sollevato contrasto con il principio del risultato valorizzato dal Giudice di primo grado, il Consiglio di Stato precisa invece che: “il TAR ha mal interpretato e applicato il principio del risultato; infatti il risultato, sotteso all’espletamento della procedura di gara e che deve essere perseguito dalla stazione appaltante, è quello dell’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che ha presentato l’offerta che garantisce il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo”.

In definitiva, conclude la Sez. del Consiglio di Stato, che “non esiste alcuna disposizione del Codice dei contratti che possa essere letta nel senso di impedire alla stazione appaltante di svolgere un’istruttoria quanto più possibile accurata. Peraltro, se tale impedimento fosse stato previsto, si sarebbe posto in flagrante contrasto con l’art. 69 (“Offerte anormalmente basse”) della Direttiva 26/02/2014, n. 2014/24/UE che consente all’amministrazione aggiudicatrice di “respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti”.