Sull’applicabilità del soccorso istruttorio al PEF, elemento essenziale dell’offerta

Avv. Maria Ida Tenuta

Il TAR Puglia, Bari, Sez. III, con la sentenza del 29 settembre 2026, n. 1058 si è pronunciata sull’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio nel caso di omesso caricamento del Piano Economico Finanziario sulla piattaforma telematica di gara e sulla natura del PEF nell’ambito dell’offerta presentata dal concorrente.

In particolare, nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di efficientamento energetico degli edifici comunali, un concorrente veniva escluso dalla procedura per non avere caricato, sulla piattaforma informatica di gara, il Piano Economico Finanziario, a causa di un disguido dell’offerente.

Lo stesso concorrente aveva provveduto ad inviare a mezzo PEC il PEF, ma tale invio non è stato considerato valido dalla stazione appaltate in quanto il PEF era stato prodotto dal concorrente, in violazione della disciplina di gara, al di fuori della piattaforma telematica, sicché era stato escluso.

Il ricorrente aveva quindi impugnato l’esclusione lamentando la violazione dei principi del risultato, fiducia, favor partecipationis e strumentalità delle forme, nonché aveva censurato l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, la violazione della par condicio, dei principi di leale collaborazione e buona fede procedimentale, nonché l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.

Il Giudice ha respinto il ricorso.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il Piano Economico Finanziario sia un documento essenziale dell’offerta economica e che, pertanto, non possa essere sanato mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

In secondo luogo, il Collegio ha affermato che il mancato caricamento sulla piattaforma del PEF per un disguido dell’offerente non poteva essere superato mediante l’inoltro tardivo del documento, effettuato mediante una semplice PEC ordinaria indirizzata alla stazione appaltante, atteso che tale modalità di trasmissione non solo violava le prescrizioni della disciplina di gara (che imponevano il ricorso alla piattaforma telematica), ma soprattutto l’impiego della PEC ordinaria non assicurava la segretezza dell’offerta, rendendola potenzialmente conoscibile a soggetti estranei al seggio di gara.

In particolare, il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: “Considerato che l’esclusione della ricorrente …dalla procedura è stata disposta per mancanza del caricamento del “Piano Economico Finanziario” nella piattaforma informatica, a causa di un disguido dell’offerente e che tale fatto è incontroverso;

Considerato che il PEF, nel suo contenuto integrale, costituisce un documento fondamentale relativo all’offerta economica, per cui l’omessa produzione, secondo le formalità riservate previste ex lege e ribadite nel bando di gara, non è suscettibile di alcun soccorso istruttorio;

Ritenuto che l’inoltro del PEF, effettuato ex post con una semplice PEC aperta indirizzata all’ente pubblico – indipendentemente dagli errori e/o refusi pur presenti e in contestazione tra le parti circa la rilevanza – viola ex se le forme stabilite dal bando, che vanno invece scrupolosamente osservate;

Ritenuto, più specificamente, che il disguido occorso è in toto riconducibile all’offerente e che non può essere surrogato, come si pretenderebbe, dal predetto inoltro di una semplice PEC aperta, anche perché potenzialmente in tal modo l’offerta risulta riconoscibile e conoscibile da soggetti non facenti parte del seggio di gara;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia da rigettare, non sussistendo alcuna delle censure mosse, tra cui: i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 e 101 d.lgs. n. 36/2023, la violazione del bando, dei principi di risultato, fiducia, favor partecipationis e strumentalità delle forme, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta e violazione della par condicio, o anche la violazione di leale collaborazione e buona fede procedimentale, l’omessa attivazione del soccorso procedimentale, ovvero la violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, ragionevolezza e, infine, in via subordinata, l’illegittimità dell’art. 17 del disciplinare;

Ritenuto, in sostanza, che la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di esclusione, in diretta e conforme applicazione delle regole di gara, al fine precipuo di preservare la par condicio di tutti gli operatori economici partecipanti;” (TAR Puglia, Bari, Sez. III, sent. del 29 settembre 2026, n. 1058 cit.).

La pronuncia in commento ribadisce il principio secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare in modo postumo gli elementi sostanziali dell’offerta tecnica o economica, in quanto ciò determinerebbe un’alterazione della par condicio tra i concorrenti (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). Con specifico riguardo al Piano Economico Finanziario, la giurisprudenza aveva già statuito che il PEF costituisce un elemento essenziale dell’offerta e la sua mancanza, così come l’omessa asseverazione quando richiesta, integra un vizio essenziale non suscettibile di soccorso istruttorio (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 novembre 2023, n. 2833).

Ed infatti, l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, purché tali chiarimenti non ne modifichino il contenuto, restando preclusa qualsiasi integrazione che introduca ex post un elemento mancante o modifichi il contenuto sostanziale dell’offerta originariamente presentata.

In conclusione, la sentenza in commento afferma i seguenti principi:

i) il Piano Economico Finanziario è parte integrante e sostanziale dell’offerta economica;

ii) la mancata produzione del PEF entro il termine di gara non può, pertanto, essere ricondotta ad una semplice irregolarità documentale suscettibile di regolarizzazione, poiché il soccorso istruttorio finirebbe in tal caso per consentire la tardiva introduzione di un elemento essenziale dell’offerta;

iii) i principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis e della strumentalità delle forme, pur centrali nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, non possono essere invocati per neutralizzare prescrizioni poste a tutela di esigenze sostanziali, quali l’integrità dell’offerta, la sua tempestiva presentazione e la parità di trattamento tra gli operatori economici;

iv) il principio di massima partecipazione incontra un limite proprio laddove la regolarizzazione documentale richiesta non abbia ad oggetto un vizio formale, ma comporti la tardiva introduzione di un elemento essenziale dell’offerta. In tali ipotesi, l’esclusione non costituisce espressione di un formalismo fine a sé stesso, bensì applicazione necessaria delle regole di gara poste a presidio della trasparenza, della segretezza e della par condicio.