Legittimità della mancata suddivisione dell’appalto in lotti

Consiglio di Stato, sez. iii, 26 gennaio 2026, n. 600.

È legittima la scelta della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione di un appalto in lotti, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, qualora tale scelta sia adeguatamente e specificamente motivata negli atti di gara e risulti ragionevole e proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito. La suddivisione in lotti costituisce uno strumento volto a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma non assume carattere assoluto, potendo essere derogata in presenza di esigenze organizzative e funzionali adeguatamente giustificate. La scelta della stazione appaltante, espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, sproporzione e inadeguatezza dell’istruttoria.

Principio di diritto: la mancata suddivisione in lotti non determina automaticamente l’illegittimità della procedura di gara, purché la stazione appaltante dia conto delle ragioni concrete che rendono preferibile l’affidamento unitario.