Soccorso istruttorio e certificazioni auto-dichiarate ma non allegate nell’offerta tecnica

Avv. Maria Ida Tenuta

Il TAR Lazio – Roma, Sez. V ter, con la sentenza del 19 ottobre 2026, n. 16478, si è pronunciato sull’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nell’ipotesi in cui, a causa di una mera omissione dell’allegazione documentale di certificazioni comprovanti gli elementi premiali nell’offerta tecnica, e comunque in presenza di una dichiarazione sostitutiva accertante il possesso delle stesse, l’Amministrazione non ha stato attribuito il connesso punteggio premiale. Al riguardo il TAR ha statuito che è opportuno azionare il predetto soccorso procedimentale, idoneo a sanare una carenza meramente documentale e formale, prima di procedere automaticamente alla non attribuzione del relativo punteggio premiale.

La vicenda in esame attiene a una procedura aperta indetta dall’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. Il disciplinare di gara, tra le altre, prevedeva l’attribuzione del punteggio di zero punti, in caso di mancata allegazione all’offerta delle certificazioni (ISO14001, UNI/PdR 125:2022, SA 8000), quest’ultime poste a comprova degli elementi premianti e quindi richieste per il conseguimento di 9 punti premiali.

La ricorrente, pur avendo autodichiarato il proprio possesso delle certificazioni di qualità inerenti ai relativi sub-criteri premiali, aveva omesso di allegare unitamente all’offerta le copie delle predette certificazioni, il che ha determinato l’attribuzione da parte della Commissione di gara di 0 punti, in luogo del punteggio premiale (9 punti) per i sub-criteri ai quali si riferivano le certificazioni richieste.

Tali punti risultavano fondamentali per il raggiungimento da parte della società ricorrente di una posizione utile in graduatoria.

La ricorrente ha pertanto denunciato l’omessa attribuzione del predetto punteggio relativo ai criteri premiali, giustificato dalla mancata allegazione delle certificazioni, ritenendola sanabile in ogni caso con il soccorso istruttorio, oltre a dedurre la nullità parziale delle clausole del disciplinare nella parte in cui prevedevano l’automatica attribuzione di zero punti e l’esclusione a priori del soccorso istruttorio.

L’istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 d.lgs. 36/2023, stabilisce infatti che “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente” (art. 101, comma 1).

Nonostante quanto precisato dal citato articolo, la stazione appaltante nel caso di specie non ha azionato il potere istruttorio, disponendo invece ab initio l’assegnazione di zero punti per i sub-criteri all’offerta della ricorrente.

Il TAR capitolino, riprendendo integralmente le argomentazioni sul tema del TAR Sicilia n. 1368/2026, dà in particolare rilievo al fatto che il soccorso istruttorio – anche laddove non previsto nella lex specialis – andrebbe consentito per sanare “le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte’. Detto principio ‘è riferito all’ipotesi in cui si tratti di integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta, ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica’ (Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; v., nello stesso senso, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707)”.

Tale orientamento, a detta del TAR Roma, trova applicazione anche nel caso di specie, con conseguente rilievo di illegittimità delle previsioni di gara gravate con il ricorso, nella parte in cui non consentivano l’ausilio del soccorso istruttorio.

Conclude infine il TAR ribadendo che, al fine di non perdere di vista l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione, ossia la selezione dell’offerta migliore (sempre nel rispetto delle regole della concorrenza), “le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte” possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio “allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte”.