Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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La riparametrazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica costituisce un obbligo per la stazione appaltante o una mera facoltà? Possono i commissari di gara introdurla nonostante non sia prevista nei documenti di gara? E, ove sia prevista, può limitarsi ad interessare una parte dei singoli elementi di valutazione ovvero deve estendersi all’intero punteggio conseguito dal concorrente?
Sono questi alcuni degli interrogativi che si pongono rispetto ad un meccanismo ( quello appunto della riparametrazione ) che incide sulla metodologia dei punteggi ove sia previsto il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa.
Prima di analizzare la posizione della giurisprudenza al riguardo, vediamo dove l’istituto venga contemplato all’interno delle regole degli appalti.
La riparametrazione nel Bando tipo
La fonte dell’istituto non è il Codice dei contratti pubblici nè tanto meno uno degli allegati, bensì il Bando tipo Anac 1//2026aggiornato alla delibera n. 148/2026 disciplinante le procedure aperte per forniture e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella Relazione accompagnatoria al documento ( pag 77 ) viene indicata la ratio dell’istituto.
“La riparametrazione consente di ottenere il punteggio massimo in relazione al medesimo (n.b criterio qualitativo ), così come avviene per i criteri quantitativi, inclusa la componente economica, e di premiare, quindi, la reale miglior qualità laddove veramente offerta, evitando di compensare carenze in alcune parti dell’offerta con pregi in altre, come avviene nel caso di doppia riparametrazione.”
Trattasi pertanto di un meccanismo la cui finalità è quella di mantenere e garantire il giusto equilibrio tra le componenti qualitativa ed economica dell’offerta che potrebbe risultare alterata in sede di concreta applicazione dei punteggi da parte dei Commissari di gara.
Come sottolineato dal Tar Sicilia ,( Catania Sez I 1501/2026 ) “la riparametrazione è una tecnica utilizzata negli appalti pubblici che attribuisce il massimo valore alla migliore offerta e riequilibra proporzionalmente i punteggi delle altre offerte“ .
Riparametrazione facoltativa ovvero obbligatoria
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (cfr Cons di Stato n. 8326 del 27 settembre 2022; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 maggio 2022, n. 3687).
la riparametrazione è una fase solo eventuale della procedura selettiva, essendo demandata alla stazione appaltante la valutazione sulla sua necessità e sui limiti della sua utilizzazione che ha il solo scopo di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta.
Siamo pertanto in presenza di una scelta discrezionale rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni che potranno optare o meno se avvalersi di tale opportunità.
Alla luce di quanto sopra occorre stabilire se la scelta di avvalersene debba essere necessariamente esplicitata negli atti di gara.
Riparametrazione ed espressa previsione
Il TAR Campania, con una recente sentenza ( sez. VII, n. 3874 del 18 giugno 2026 ) conferma il principio fondamentale secondo cui “la riparametrazione deve essere prevista dalla legge di gara in maniera espressa e con una formulazione lineare e univoca, che non dia adito a dubbi sulla sua portata applicativa” ( cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266 citato in TAR Campania, sez. VII, n. 3874/2026).
Tale affermazione si fonda sulla considerazione che la presenza della riparametrazione modifica radicalmente gli incentivi dei concorrenti nella predisposizione delle offerte.
“Il ricorso al criterio della riparametrazione è in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara e sulle condotte delle imprese.” (Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359)
La decisione di applicare o meno la riparametrazione non è una scelta minore o tecnica dei commissari, ma una scelta di struttura della gara che deve essere esplicitamente disciplinata.
“Il ricorso al criterio della riparametrazione è in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara e sulle condotte delle imprese, modificando profondamente (a valle) l’ordine di valutazioni e punteggi attribuiti dalle Commissioni, ma anche (a monte) incidendo sulle strategie di gara delle imprese partecipanti (che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente o invece potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta “ ( ved Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359; ripreso in TAR Salerno, Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 2313).
Riparametrazione e poteri della Commissione di valutazione
Sulla scorta dei principi sopra riportati appare scontata la risposta ( negativa ) al quesito se sia possibile per la Commissione di valutazione dare corso ad una riparametrazione ove questa non sia stata contemplata negli atti di gara.
Come ribadito da costante giurisprudenza (ved TAR Abruzzo – L’Aquila, sez. I, 18 giugno 2021 e sentenze richiamate in tale pronuncia) “L’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta, non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.“
Sussiste pertanto un limite di discrezionalità della commissione: i commissari possono applicare la riparametrazione secondo le modalità indicate, ma non possono introdurla autonomamente.
Se la commissione procedesse a riparametrazione senza previsione negli atti di gara, la decisione potrebbe essere impugnata perché in violazione del principio di trasparenza e parità di trattamento (art. 4, D.Lgs. 36/2023) e conseguente alterazione della struttura della gara rispetto a quanto comunicato ai concorrenti.
Riparametrazione e suo ambito di applicazione
Ove sia stata prevista, quale è la sua portata? Può essere prevista per solo una parte dei criteri o per tutti? Può essere prevista una doppia riparametrazione?
La relazione accompagnatoria del Bando Tipo afferma testualmente ( pag 78 ) “ “È rimesso, pertanto, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti prevedere nei loro bandi di gara la riparametrazione dei singoli punteggi tecnici.
ed eventualmente anche del punteggio tecnico complessivo. Laddove non siano previste modalità/formule che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo, la riparametrazione può essere utilizzata anche per i criteri di natura quantitativa“.
Sussiste quindi una ampia libertà di manovra, in coerenza con il principio di discrezionalità riservato alle stazioni appaltanti.
L’unico limite sarà quello di rispettare , in sede applicativa , l’esatta portata del meccanismo individuato.
A tele riguardo è interessante la recente sentenza del Tar Sicilia ( Catania, sez. I, n. 1873/2026) che ha bocciato la scelta della stazione appaltante di eseguire l’operazione sull’intera offerta tecnica invece che sui singoli parametri in contrasto con il disciplinare di gara.
Nel caso in esame, era previsto che se nessun offerente avesse ottenuto il massimo punteggio, questo sarebbe stato riparametrato con l’attribuzione del punteggio massimo previsto all’offerta del concorrente che avesse ottenuto il punteggio più alto “per il criterio” e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Il tenore letterale della lex specialis appariva, pertanto, inequivocabile: la riparametrazione doveva essere eseguita in relazione al punteggio di ciascun sub criterio di valutazione con l’attribuzione del punteggio massimo a chi tra i concorrenti avesse ottenuto il punteggio più alto con riferimento al sub criterio stesso. Pertanto, non essendo prevista nessuna riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo e nessuna doppia riparametrazione, questa non avrebbe potuto essere applicata così come invece è avvenuto.
Da qui l’accoglimento da parte del giudice del ricorso proposto dal concorrente che aveva eccepito la non corretta applicazione delle regole di gara.