Ridefinite le categorie di beni e servizi e le soglie oltre le quali le pubbliche amministrazioni devono ricorrere obbligatoriamente a Consip o ai soggetti aggregatori


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2026 ridefinisce le categorie di beni e servizi e le soglie oltre le quali le Pubbliche Amministrazioni devono ricorrere obbligatoriamente a Consip o ai soggetti aggregatori. Il provvedimento si orienta verso il rafforzamento degli acquisti centralizzati, con effetti diretti su enti locali, sanità e governance della spesa pubblica.

Nuovo quadro normativo per la centralizzazione degli acquisti pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, entra in vigore il DPCM 11 febbraio 2026, che aggiorna e sostituisce il precedente decreto del 2018 in materia di acquisti aggregati della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo è rafforzare la razionalizzazione della spesa, aumentare l’efficienza delle procedure di gara e garantire maggiore trasparenza, tramite il ricorso obbligatorio a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori qualificati, superate determinate soglie economiche.

Il decreto si inserisce nel solco dell’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, e dialoga in modo diretto col nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), confermando la centralità dell’aggregazione come leva strutturale di governance pubblica.

A chi si applicano i nuovi obblighi Consip

Il perimetro dei soggetti interessati è ampio e include:

Amministrazioni statali centrali e periferiche
Regioni ed enti regionali
Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane)
Consorzi e associazioni di enti locali
Enti del Servizio Sanitario Nazionale

Restano invece esclusi:

Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Università e istituzioni educative

Per tutte le categorie coinvolte, il superamento delle soglie definite dal decreto comporta l’obbligo di acquisto tramite Consip o soggetto aggregatore, pena il mancato rilascio del CIG da parte di ANAC.

Categorie di beni e servizi, cosa cambia rispetto al 2018

Il DPCM del 2026 integra e amplia le categorie merceologiche già previste dal decreto dell’11 luglio 2018, sulla base delle analisi del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Tra gli elementi di maggiore rilievo:

Introduzione di ulteriori categorie di beni e servizi oggetto di acquisto obbligatorio
Definizione delle soglie come importi massimi annui a base d’asta, riferiti anche all’intero periodo in caso di gare pluriennali
Possibilità, per alcune categorie, di essere gestite sia in forma aggregata che singola, offrendo maggiore flessibilità operativa
Attenzione viene riservata alla categoria “Gestione e manutenzione delle aree verdi”, per la quale il decreto riconosce le specificità territoriali e regionali, valorizzando il principio di sussidiarietà e adattamento locale.

Ruolo del Tavolo tecnico e trasparenza digitale

Il decreto rafforza il ruolo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, che:

Individua i soggetti responsabili delle iniziative di acquisto
Coordina le strategie di aggregazione
Garantisce l’allineamento alle linee guida del Comitato guida.

Di seguito l’elenco completo delle categorie individuate dal decreto:

#CategoriaSoglia
1Farmaci40.000 €
2Vaccini40.000 €
3StentSoglia UE
4Ausili per incontinenza40.000 €
5Protesi d’ancaSoglia UE
6Medicazioni generali40.000 €
7DefibrillatoriSoglia UE
8PacemakerSoglia UE
9Aghi e siringhe40.000 €
10Servizi gestione apparecchiature elettromedicali40.000 €
11Pulizia enti SSN40.000 €
12Ristorazione enti SSN40.000 €
13Lavanderia enti SSN40.000 €
14Smaltimento rifiuti sanitari40.000 €
15Vigilanza armata40.000 €
16Facility management immobiliSoglia UE
17Pulizia immobiliSoglia UE
18Guardiania40.000 €
19Manutenzione immobili e impiantiSoglia UE
20Guanti40.000 €
21Suture40.000 €
22OssigenoterapiaSoglia UE
23Diabetologia territorialeSoglia UE
24Trasporto scolastico40.000 €
25Manutenzione stradeSoglia UE
26Medicazioni speciali40.000 €
27Protesi ginocchioSoglia UE
28SuturatriciSoglia UE
29Gestione aree verdiSoglia UE
30Arredi40.000 €