Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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È possibile attivare un affidamento diretto nell’ambito di una concessione? E nel caso di concessione mista?
Esistono situazioni particolari di concessione per le quali sia ammesso un affidamento diretto?
Sono questi alcuni degli interrogativi ricorrenti che s pongono ogniqualvolta si valutino quali procedure siano attivabili quando si debba individuare un concessionario.Vediamo allora innanzitutto quali sono le norme di riferimento.
Il quadro normativo
La definizione di affidamento diretto è contenuta all’interno dell’Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici e specificatamente nella lettera d ) dell’art 3 per il quale si intende “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Come si evince dalla definizione non si tratta di una procedura di gara vera e propria ,il cui ambito di applicazione riguarda esclusivamente contratti di valore limitato , vale a dire inferiore a 150.000 euro per i lavori e inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi (art 50 lett a) e b) del Codice).
Altro elemento che ne circoscrive la portata è che l’affidamento diretto , ai sensi dell’ articolo 50, riguarderebbe esclusivamente gli appalti e non quindi le concessioni ( per la cui definizione si rinvia alla lett c ) del citato articolo 3 ).
Ecco allora porsi la prima domanda
E’ possibile dare corso ad un affidamento diretto in una concessione ?
L’interrogativo è stato posto dagli operatori in ragione delle opportunità di semplicità e snellezza intrinseche a tale modalità
Sulla questione si è pronunciato il Mit ( parere n.2409 del 17 aprile 2024 ) che alla domanda circa la procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. ( che ricordiamo essere attualmente di €………. ) ha così risposto.
“La procedura per l’affidamento dei contratti di concessione è indicata all’articolo 182 e ss. del D.lgs. 36/2023. Per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), viste le esigenze di flessibilità e semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (cfr. p. 224), in base al tenore dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, “l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; ferma restando la facoltà, anche per tali procedure, di agire ai sensi dell’art. 182 e ss. del d.lgs. 36/2023. Pertanto, in risposta al quesito, la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. 36/2023, o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell’art. 182 e ss. del Codice. E’ quindi escluso in ricorso all’affidamento diretto.”
Questa posizione è stata ribadita dal Mit nel parere n. 3407 del 13 /05/2025 rispetto al seguente interrogativo.
“Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l’art. 3, co. 1, lett. d) dell’allegato I.1 al codice definisce l’affidamento diretto quale “affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALL’ENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all’ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all’art. 62, co. 18, e all’art. 5, co. 5, dell’A II.4, che prevede l’obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.”
Come accennato, il Servizio di supporto giuridico ha ritenuto di confermare l’impossibilità di procedere con l’affidamento diretto in tema di concessioni, in ragione della specialità della norma
“Trova applicazione l’art. 187. del Codice dei contratti pubblici, rubricato “Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea” il quale recita: “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”.
Anche la giurisprudenza dei Tar si è espressa peraltro in termini negativi.
Anche nelle concessioni miste l’affidamento diretto è vietato?
Al riguardo si è recentemente espressa l’Anac ( parere del 21 gennaio 2026 n. 56 )
chiamata ad esprimersi rispetto ad un quesito posto da una Stazione Appaltante
relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
Secondo l’Autorità “L’art. 180, comma 3, del Codice ,applicabile quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili , deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023”.
Per Anac “Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima, consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023 “
A questo punto non resta che rispondere all’ultimo interrogativo.
Sussistono particolari casi di concessione per le quali sia ammesso un affidamento diretto?
Nel nostro ordinamento ,attualmente, è prevista la possibilità di affidare direttamente in concessione la gestione di un impianto sportivo.
La norma di riferimento è l’art 5 del DLgs n. 38/2021 che ammette l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo a un’associazione o società senza fini di lucro ma tale possibilità è sottoposta a ben precisi limiti.
Come sottolineato infatti da Anac nel parere n. 33 dell’8 ottobre 2025 «l’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica» e può essere giustificata solo «in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste».
In concreto, la possibilità di affidamento diretto è ammessa solo quando una sola associazione o società sportiva senza scopo di lucro presenti spontaneamente al Comune un progetto di riqualificazione o ammodernamento di un impianto «non più adeguato alle sue esigenze funzionali», accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria e finalizzato a promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Inoltre, il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria dell’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità chiarisce che l’articolo 5 del Dlgs 38/2021«non può essere letto e interpretato come disposizione derogatoria alle previsioni del d.lgs. 36/2023», in assenza di un’esplicita previsione di deroga.
In sostanza, per l’Anac, la norma va considerata «residuale», applicabile solo quando si verificano tutte le condizioni tassativamente elencate » e non vi sia concorrenza di proposte. «Il predetto affidamento diretto – ricorda l’Autorità – non può operare dove ci sono una pluralità di proposte, poiché in tal caso deve applicarsi il disposto di cui al successivo art. 6» che rinvia appunto alle regole ordinarie in tema in tema di concessioni che non ammettono l’affidamento diretto.