Revisione del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC

ANAC – Delibera 3 febbraio 2026, n. 41

Con il provvedimento il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto necessario apportare delle modifiche al Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, intervenendo su specifici articoli di seguito indicati:

  • art. 1 “Definizioni”
  • art. 21 “Differimento dell’istanza di accesso”
  • art. 24 “Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità”
  • art. 25 “Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”

1)All’art. 1 (Definizioni) la lett. g) è sostituita come segue: “g) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

2) All’art. 21 (Differimento dell’istanza di accesso) la lett. b) è sostituita come segue: “1. Il responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi: b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all’art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, durante lo svolgimento delle procedure di gara”;

3) L’articolo 24 (Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità), è modificato come segue: “1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti: a) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati; b) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale; c) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno; d) i documenti inerenti l’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali”.

4) L’art. 25 (Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici) è modificato come segue: “1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento, individuato ai sensi del Regolamento del 7 luglio 2021, per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzione”;