Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Avv. Stefano Cassamagnaghi
Con la recente sentenza n. 14923 del 15 settembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, si è espresso in tema di modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, il TAR si è occupato di definire se, nell’ipotesi in cui un componente del raggruppamento risulti privo di un requisito di partecipazione sin dall’origine, senza che il RTI ne dia comunicazione alla stazione appaltante, sia successivamente possibile procedere alla sua estromissione o sostituzione.
Come noto, il Codice dei Contratti pubblici consente, a determinare condizioni, agli operatori economici in forma di raggruppamenti temporanei di imprese di segnalare eventuali carenze di requisiti in capo ad una delle partecipanti, provvedendo alla sua estromissione o sostituzione, evitando così di subire l’esclusione dalla gara. Infatti, l’art. 97, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che “se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata”.
La fattispecie esaminata dal TAR Lazio trae origine da una gara a procedura aperta per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili”, suddivisa in tre lotti territoriali, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e aperta ai soli operatori economici previsti dall’articolo 66 del D.lgs. 36/2023.
Il raggruppamento ricorrente, pur avendo presentato la migliore offerta per il lotto 3, era stato escluso dalla gara per “mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione”. In particolare, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del RTI a causa della posizione di una delle mandanti, risultata priva di uno dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara in quanto non qualificabile come società di ingegneria ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.
Nel ricorso si sosteneva, tra i vari profili di doglianza, che la stazione appaltante si sarebbe dovuta limitare all’estromissione della mandante carente del requisito richiesto senza procedere all’esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara. Infatti, a detta delle ricorrenti, l’articolo 97, comma 2 del D.lgs. 36/2023 “consente espressamente, a determinate condizioni che risulterebbero soddisfatte nel caso di specie, la modificazione soggettiva in riduzione dei raggruppamenti temporanei di imprese laddove uno dei componenti risulti privo di un requisito di partecipazione”. Più in dettaglio, il Raggruppamento ricorrente sosteneva che “l’attività che avrebbe dovuto svolgere la mandante … prevista dalla lex specialis come elemento opzionale e migliorativo dell’offerta tecnica, poteva essere svolta anche dalla mandataria e dagli altri componenti del RTI, tutti dotati delle necessarie competenze tecniche”.
Parte ricorrente argomentava inoltre che non sarebbe stata di ostacolo alcuno “la circostanza per cui la riduzione del raggruppamento non sia stata formalmente dichiarata prima della presentazione dell’offerta, non costituendo una modifica volontaria della compagine soggettiva, ma l’effetto legale di una sopravvenuta o accertata carenza dei requisiti”.
In ordine all’applicazione dell’art. 97 D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità del RTI di estromettere o di sostituire una componente priva dei requisiti richiesti dalla disciplina di gara, la giurisprudenza ha affermato che, qualora prima della presentazione dell’offerta si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare tale circostanza alla stazione appaltante, specificando il soggetto che ne è interessato, ed è tenuto a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata e l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2024, n. 6944; TAR Lazio, Sez. V, 17 giugno 2024, n. 12296)
Il TAR ha respinto il ricorso in quanto il RTI, la cui la mandante non era in possesso del requisito al momento della presentazione dell’offerta, non si era attivato per estrometterla o sostituirla, né ne aveva dato tempestiva comunicazione alla stazione appaltante in sede d’offerta.
In particolare, sul punto la sentenza in commento ha statuito che il RTI “…sarebbe stato tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, tale circostanza [i.e. perdita del requisito della mandante], il soggetto che ne era interessato … e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, o l’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta”.
Nel caso di specie, non risultava che il raggruppamento in questione avesse comunicato né la mancanza di un requisito in capo alla mandante né eventuali motivi di impossibilità di fare fronte a tale circostanza, sicché il TAR ha statuito che la stazione appaltante: “…non era tenuta ad estromettere la mandante … dal RTI … e a consentire a tale raggruppamento la permanenza in gara, né l’asserita mancata conoscenza da parte del RTI … della mancanza del requisito di partecipazione in capo a uno degli operatori economici mandanti vale a rendere allo stesso non imputabile tale circostanza escludente”.
Nell’economia di tale valutazione il TAR ha ritenuto che gli altri membri del raggruppamento non potessero invocare la mancata conoscenza della mancanza del requisito di partecipazione in capo a uno degli operatori economici mandanti, in quanto, i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità “supportano la conclusione in merito al fatto che il raggruppamento non può farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme ad altre soggettività giuridiche, dovendo sopportare le conseguenze della scelta imprenditoriale effettuata. Mina infatti lo stesso principio di parità di trattamento consentire ai partecipanti del raggruppamento di ovviare alla mancanza dei requisiti di ammissione attraverso la semplice dichiarazione di non essere a conoscenza del motivo escludente del soggetto con il quale hanno presentato la domanda in quanto fa venir meno la cogenza degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda di partecipazione, che costituiscono espressione della par condicio e richiedono l’esercizio dei doveri di autoresponsabilità”.
In conclusione, la sentenza in commento ha statuito che: i) l’art. 97, comma 2, D. Lgs. 36/2023 consente, la modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese, a determinate condizioni, laddove uno dei componenti risulti privo di un requisito di partecipazione, mediante l’estromissione o la sostituzione di un componente, ferma restando l’immodificabilità sostanziale dell’offerta; ii) nel caso in cui il requisito richiesto dalla disciplina di gara non sia presente già prima della presentazione dell’offerta, il RTI deve attivarsi tempestivamente comunicando alla stazione appaltante la carenza del requisito, quale componente del RTI non possiede il detto requisito, le misure adottate per estrometterlo o sostituirlo oppure l’impossibilità di adottare tali misure prima dell’offerta; iii) la mancata tempestiva comunicazione e la mancata adozione delle misure o l’impossibilitò di adottarle non può essere giustificata dalla mera affermazione di non essere a conoscenza della carenza del requisito partecipativo, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità.