La verifica dei requisiti negli affidamenti inferiori a 40 mila euro: questioni operative

La verifica dei requisiti degli operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro sconta un regime semplificato.

Ciò nonostante  si pongono alcune questioni operative che hanno indotto gli organi ufficiali e la giurisprudenza amministrativa  a prendere esplicita posizione al riguardo.

Una recente sentenza del Tar Veneto ( Sez III 17 luglio 2026 n. 1591 ) offre lo spunto per una disamina di tali questioni.

Il quadro normativo

Come in precedenza accennato ,l’attuale quadro normativo  prevede un regime semplificato  in materia di controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici quando si è in presenza di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro.

Mentre ordinariamente  la verifica dei requisiti deve precedere l’adozione del provvedimento di aggiudicazione ( così dispone infatti il comma 5 dell’art 17 del Codice dei Contratti  “

L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace “ ) in presenza di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro si applica l’art 52 del Codice , che così , al comma 1, dispone:

“Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.

La norma  delimita il campo relativo a tale sistema semplificato.

Innanzitutto siamo in presenza di affidamenti diretti ( lett a) e b) dell’art 50 ) e non di procedure di gara vere e proprie

All’interno di tale tipologia il regime si applica a situazioni di importo  modesto ( inferiori a 40 mila euro ).

La modalità semplificata si traduce  nel non dover verificare le dichiarazioni rese ma limitarsi ad un controllo a campione secondo modalità da predeterminarsi a cura della stazione appaltante

Delineato il contesto normativo di riferimento analizziamo le questioni operative che ne derivano

Regime semplificato obbligatorio o facoltativo?

 Si è posto l’interrogativo se tale sistema semplificato rappresenti un obbligo per le stazioni appaltanti o se, invece, queste possano optare per le modalità ordinarie.

Si è inoltre domandato in che modo debba essere regolamentato il sistema a campione.

A tale riguardo appare utile rifarsi al “ Vademecum per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150 mila euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140 mila euro  “ predisposto da Anac in data 20 luglio 2024.

Relativamente alla prima questione la posizione dell’Autorità  è nel senso della facoltatività.

 “Ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell’affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del Dlgs 36/2023” (pag 6 del Vademecum).

Quanto alle modalità della verifica a campione, la soluzione prospettata da Anac si traduce in una regolamentazione che la stazione appaltante dovrà adottare specificatamente.

“Le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta.

 In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio.”

( pag 6 Vademecum )

Come va resa l’autodichiarazione?

Altro aspetto operativo oggetto di  chiarimento riguarda la modalità attraverso cui rendere l’autodichiarazione del possesso dei requisiti.

Con riferimento al comma 1 dell’art. 52 il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha chiarito che per le procedure di cui all’art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

Controllo a campione e subappalto

Il controllo a campione può essere attivato anche nei confronti dei subappaltatori ?

Sull’argomento riportiamo per steso il parere del MIT 11 dicembre 2025 n.3846.

Quesito:

Si chiede se, la semplificazione introdotta dall’art. 52 del Codice, sia applicabile anche al controllo sui requisiti che, la Stazione Appaltante (SA), deve eseguire sui subappaltatori. In particolare, ci si riferisce a queste frequenti casistiche: 1 – affidamento d’importo inferiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto anch’esso inferiore a tale importo; 2 – affidamento d’importo superiore ad € 40.000 + IVA, con subappalto d’importo uguale o inferiore ad € 40.000 + IVA. Ad avviso della scrivente SA, entrambi i casi potrebbero essere oggetto della semplificazione in parola; questo a condizione che, le predette casistiche, siano chiaramente indicate e disciplinate, nel regolamento annuale sulle modalità di svolgimento dei controlli a campione, di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si chiede un parere in merito.

Risposta aggiornata:

In merito al quesito posto la risposta è negativa. Si rileva che il regime di semplificazione introdotto dall’art.52 del Codice deve riferirsi, come espressamente riportato nella relazione illustrativa, al solo affidatario.

In virtù del combinato disposto dell’art.48 comma 4 del codice che prevede “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice” e del comma 4 dell’art. 119 comma D.Lgs.36/2023 che prevede espressamente che in caso di ricorso al subappalto è necessaria l’autorizzazione della SA a condizione che: “b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro”, – si ritiene che non possa applicarsi ai subappaltatori, anche per gli affidamenti sottosoglia e/o inferiore ai €.40.000,00 un regime alleggerito, in materia di controlli, in quanto non normato dal legislatore.

Le conseguenze in caso di riscontrato mancato possesso dei requisiti autodichiarati

Il secondo comma dell’art 52 prevede che  ove si riscontri , a seguito delle verifiche effettuate, il mancato possesso dei requisiti autodichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

In ordine alla sospensione dell’operatore economico dalle procedure di affidamento della medesima stazione Appaltante, l’Anac nel parere di precontenzioso 235 del 2024 ha evidenziato che trattasi di una misura innovativa di carattere sanzionatorio e di tipo interdittivo.

Trattandosi di una misura sanzionatoria l’Anac ha evidenziato il necessario rispetto dei principi generali che regolano le sanzioni, ed in particolare il rispetto del principio di stretta legalità (che comporta la necessità di applicare la sanzione in presenza dei presupposti tassativi previsti del legislatore), del principio di irretroattività (in virtù del quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione non in vigore al momento della commissione della violazione), e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio.

Coerentemente con i principi indicati da Anac  si registra la recente sentenza del Tar Veneto ( Sez III del 17 luglio 26 n.1501 che affronta un tema di crescente rilevanza pratica nella gestione degli affidamenti diretti di modico valore: il rapporto tra il meccanismo di verifica successiva dei requisiti previsto dall’art. 52 d.lgs. n. 36/2023 e la natura non automatica delle cause di esclusione ( nel caso specifico quelle relative alle gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, disciplinate dall’art. 95, comma 2, dello stesso Codice.

La pronuncia merita attenzione per due aspetti.

Il primo riguarda l’ambito applicativo del secondo comma dell’art 52, che, secondo il giudice, opererebbe nei confronti di tutte le cause di esclusione , automatiche e non.

Per il Tribunale il meccanismo semplificato di verifica a campione previsto per gli affidamenti diretti infra 40.000 euro si limita a spostare temporalmente il controllo (dalla fase di ammissione a quella, eventuale ed a campione, successiva alla stipula), lasciando inalterata la natura sostanziale della causa di esclusione sottostante.

Il secondo aspetto è la conseguenza che deriva dal principio sopra riportato.

Se infatti l’art. 52, comma 2, si applica indistintamente a tutte le cause di esclusione, ne consegue , per stretta consequenzialità logica, che quando la causa “riscontrata” in sede di verifica successiva sia una causa di esclusione non automatica (come la grave violazione fiscale non definitivamente accertata ex art. 95, comma 2), la stazione appaltante non può limitarsi a registrare il dato oggettivo (l’esistenza della violazione sopra soglia) e a farne discendere meccanicamente la risoluzione: essa dovrà necessariamente svolgere, anche in questa sede successiva, la medesima valutazione discrezionale e individualizzata che la legge richiederebbe se la circostanza fosse emersa prima dell’aggiudicazione.

Il provvedimento che dispone l’esclusione (o, nel caso di verifica successiva ex art. 52, la risoluzione del contratto) richiede pertanto un’autonoma e motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.

In questo modo si evita il rischio per cui il meccanismo di controllo a campione previsto per gli affidamenti di minor valore, proprio per la sua natura sommaria e la sua collocazione “a valle” del rapporto contrattuale ormai instaurato, finisca per indurre le stazioni appaltanti a un automatismo sanzionatorio che il legislatore non ha in realtà voluto e che finirebbe con  il penalizzare proprio gli affidamenti più modesti, con indubbia sproporzionalità degli effetti che ne deriverebbero rispetto a situazioni più consistenti sotto il profilo economico.