Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Cremona, CR 26100

TAR Puglia – sentenza n. 787/2026
“Ciò acclarato, occorre dunque interrogarsi se sia possibile conferire a tale diversa modalità di “firma” un valore comunque similare a quello di una “firma digitale”, come richiesto dall’art. 10 del Disciplinare, o, in ogni caso, a una sottoscrizione autografa.
A entrambi i suddetti quesiti il Collegio ritiene di dare una risposta negativa, atteso che, da un lato, la sottoscrizione mediante “immagine di firma” non trova alcuna disciplina nell’ordinamento, risultando pertanto del tutto priva di valore legale, e, dall’altro, sul piano sostanziale, la stessa non garantisce comunque nessuna affidabilità circa l’effettiva riconducibilità della sottoscrizione al presunto soggetto firmatario, “non integra[ndo], essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della ‘immagine’ di una sottoscrizione aliunde formata” (cfr., pur in relazione a differente tipologia di contenzioso, T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2941/2026, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 17/2026).
Tale assunto è stato, peraltro, già condiviso in giurisprudenza, evidenziando che, “in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento […] rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa” al soggetto (asserito) autore della sottoscrizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 1141/2024).