Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Dott. Marco Boni
I collegamenti web a brochure esterne richiamati nell’offerta tecnica sono ammissibili se non espressamente vietati dalla lex specialis. Così come l’allegazione telematica di listini. Una prova “diabolica” ricade su chi eccepisca il rischio di manipolazioni dei contenuti web.
Solo il processo amministrativo rimane al momento indenne da contaminazioni digitali.
E’ trascorsa un’era geologica da quando Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, nel ribadire che “nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta” precisava che “le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima (….).”
Sempre alla preistoria appartiene la sentenza n.1616 del 16 marzo 2011, relativamente alla integrità delle offerte, con cui il medesimo consesso stabiliva che “le misure di cautela relative alla conservazione dei plichi sono volte a salvaguardare la possibilità, e non l’effettività, della manomissione. Pertanto è sufficiente che vi sia la prova in atti che la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, non potendosi porre a carico dell’interessato (il ricorrente) l’onere di provare che vi sia stato in concreto l’evento che le misure cautelari intendono prevenire.”
Oggi la circolazione on line delle informazioni e la digitalizzazione delle procedure di gara hanno reso frequente il richiamo, all’interno delle offerte tecniche, a contenuti disponibili online. Soprattutto nel caso di forniture tecnologiche complesse. I produttori pubblicano – spesso solo on line – documentazione tecnica aggiornata in continuo. Voluminose e non sempre complete documentazioni cartacee possono essere sostituite da link ipertestuali.
I Principi del risultato e della fiducia, di accesso al mercato e neutralità tecnologica, in una prospettiva sostanzialistica, sono gli elementi che rendono ineludibile includere nel processo di gara le moderne modalità di gestione delle informazioni tecniche.
Il punto è individuare, relativamente ai contenuti web, elementi di garanzia dell’immodificabilità dell’offerta, in applicazione degli altrettanto pregnanti principi di par condicio tra i concorrenti e trasparenza procedimentale.
Se ne esce – secondo i giudici amministrativi – scaricando sul ricorrente l’onere della prova dell’alterazione.
Una sentenza del TAR Lazio (11.5.2026, n. 8600) legittima i collegamenti web a brochure esterne in quanto non vietati dalla lex specialis, in ragione della tassatività delle cause di esclusione, che non considerano tali collegamenti fattispecie espulsive. Peraltro, i contenuti linkati dovrebbero avere valenzameramente illustrativa di quanto già evincibile dalla relazione tecnica.
Quanto alla possibile modifica dei contenuti delle brochure da parte dell’offerente successivamente alla presentazione delle offerte, l’onere della prova del verificarsi di tale fattispecie – stabilisce il TAR – è a carico del ricorrente.
La prova “diabolica”
Se relativamente alla legittimazione dei contenuti web appare non contestabile il richiamo alla tassatività delle cause di esclusione, non sembra ragionevole pretendere dal ricorrente la prova di una manipolazione postuma dei contenuti web dopo la scadenza di presentazione dell’offerta, non esistendo un sistema validato, tantomeno a disposizione di terzi, di accertamento dell’integrità nel tempo dei contenuti web.
Si potrebbe allora fare carico al concorrente che intende utilizzare collegamenti web di dimostrare la cristallizzazione di tali contenuti scaduti i termini di presentazione delle offerte, come previsto dalla giurisprudenza più sopra richiamata.
Anche la asserita marginalità delle indicazioni ricavabili da web o brochure esterne non convince appieno. Osserviamo che o tali specificazioni hanno utilità e quindi valore per l’offerta, ancorchè solamente confermative, tanto che l’offerente vi fa riferimento, e allora ne fanno sostanzialmente parte, a tutti gli effetti, oppure, se si limitano a riproporre il contenuto di una relazione tecnica per definizione “autosufficiente”, non ha senso e utilità proporle e acquisirle.
Sentenza TAR Lazio n. 11.5.2026, n. 8600
La procedura riguarda l’affidamento della “Fornitura di sistemi di ripresa in formato UHD”, da aggiudicare in funzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica max 70 punti, offerta economica max 30 punti).
Alla relazione tecnica dell’operatore economico aggiudicatario sono stati allegati alcuni file tra cui un documento, denominato “Allegato_8_Riferimenti_Docs_On-line_Grass Valley”, nel quale erano presenti collegamenti ipertestuali a brochure/cataloghi, pubblicati dai costruttori, relativi ai prodotti offerti. (….)
Secondo il ricorrente “È principio consolidato che l’offerta tecnica debba essere autosufficiente, cristallizzata e non suscettibile di modifiche dopo il termine di presentazione, in modo da garantire la par condicio tra i concorrenti, la trasparenza procedimentale e la verificabilità ex post degli elementi valutati. L’inserimento di rinvii a contenuti web mutabili nel tempo compromette questi requisiti essenziali e rende impossibile accertare quale fosse effettivamente il contenuto disponibile alla scadenza, con conseguente alterazione, oltre che della legge di gara, anche dei principi della concorrenza e del procedimento valutativo.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato l’esigenza di garantire l’immodificabilità e la completezza dell’offerta in rapporto a modalità di trasmissione non ordinarie, ponendo in rilievo il principio secondo cui la stazione appaltante non può fondare la propria valutazione su elementi che non risultino cristallizzati alla scadenza dell’offerta.”
(….)
Ciò posto, il Collegio rileva che, come correttamente obiettato dalle difese delle controparti, nella lex specialis non si rinviene alcun esplicito divieto a pena di esclusione all’inserimento di link ipertestuali: il paragrafo 18 del Disciplinare di gara, che detta le “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, si limita infatti a prevedere che “l’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma”, mentre il successivo paragrafo 21, dopo aver prescritto il deposito “a pena di esclusione” della “Relazione Tecnica dei prodotti offerti”, prevede che “è facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione tecnica (ad esempio brochure, estratti di cataloghi o altra documentazione specifica), che possa dimostrare in modo esaustivo la corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico”, il che è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie.
D’altro canto, non è stata fornita alcuna prova del rinvio tramite i link a indicazioni che non siano meramente illustrative di quanto già evincibile dalla relazione tecnica; analogamente, anche l’affermazione che il contenuto dei predetti link avrebbe potuto essere modificato nel corso del tempo, risulta una prospettazione soltanto ipotetica in assenza di prova il cui onere non poteva che ricadere sulla ricorrente.”
Anche l’allegazione di listini può avvenire con rinvio a piattaforme telematiche, se “così fan tutti….”
Sentenza Consiglio di Stato 18 settembre 2025, n. 8574
“(….) E’ invero indubbio che, nella fattispecie, la prescritta allegazione dei listini sia stata sostituita da parte di tutti i concorrenti, totalmente o parzialmente, dall’allegazione di un link di rinvio a piattaforme telematiche. Tuttavia, la modalità utilizzata non ha interferito con il raggiungimento dello scopo sostanziale (ossia l’individuazione della migliore offerta) né ha determinato un’alterazione della par condicio, determinando il superamento di tutti i rilievi articolati nei primi motivi; restando peraltro indimostrato che l’accesso ai listini telematici non sia stato consentito prima dell’avvio della fase di esecuzione della fornitura.
Si veda in proposito una recente pronunzia di questo Consiglio: ”Il principio della fiducia, insieme a
quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lg. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio”.
Tanto più che la modalità di allegazione di cui si discute è stata utilizzata da tutti i concorrenti, ivi compresa l’interessata che infatti, per il listino sub a), ha allegato un link (anche tale circostanza è incontroversa); sicché la pretesa rigorosa applicazione della clausola de qua nel suo significato strettamente letterale si pone in contrasto con il divieto di abuso del diritto “quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche” (cfr., mutatis mutandi, questa Sezione, 24/12/2024, n.10362).”
Solo il processo amministrativo rimane al momento indenne da contaminazioni digitali.
Sentenza Consiglio di Stato 20 dicembre 2025 n.10410
“(…..) non risulta ammissibile l’introduzione nell’ambito del processo amministrativo mediante link ipertestuali che rimandano a pagine web, informazioni o documenti esterni a quelli che sono gli atti versati in giudizio.
I documenti ammissibili nel processo amministrativo sono infatti esclusivamente quelli che sono depositati e, perciò, contenuti nel fascicolo informativo, come previsto dall’art. 5, comma 5, delle norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico il quale prevede che “il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti”.
L’utilizzo dei link che rimandano a documenti esterni al fascicolo processuale non è previsto dalle norme tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico, di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, nonché dalle relative specifiche tecniche previste nell’allegato 2 al medesimo d.P.C.S., adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.”