Affidamento diretto, procedura di gara e principio di rotazione

Avv. Stefano Cassamagnaghi

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4185 del 25 maggio 2026 in commento, si è occupata di chiarire quali siano i limiti distintivi tra affidamento diretto e procedura di gara, con conseguente applicazione del principio di rotazione.

Come noto, l’art. 50 del D.lgs. 36/2023 disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee (contratti c.d. sottosoglia). Le modalità di affidamento vengono poi specificate all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D.lgs. 36/2023.

In presenza di una procedura di affidamento diretto, si applica il principio di rotazione, disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 36/2023, secondo cui “…è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi” (art. 49, comma 2 D.lgs. 36/2023). La ratio di tale principio è dunque quella di tutelare la concorrenza e favorire di conseguenza l’alternanza tra gli operatori economici, evitando così il verificarsi di affidamenti diretti consecutivi al medesimo operatore economico uscente.

La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine da una procedura sottosoglia indetta dalla Federazione Italiana Scherma per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alle dirette video streaming dei grandi eventi FIS 2024/2025. Il relativo avviso di manifestazione di interesse pubblicato dalla Stazione Appaltante veniva qualificato come affidamento diretto; nell’avviso di manifestazione di interesse si richiedeva espressamente agli offerenti requisiti esperienziali specifici, invitando successivamente gli operatori selezionati a presentare l’offerta economica.

Tra gli operatori che hanno manifestato interesse vi era anche l’affidatario uscente che aveva dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Stazione appaltante. A partire dalla ricezione delle offerte economiche si è tuttavia instaurata una fase di confronto competitivo tra le offerte dei vari operatori economici, culminata nella valutazione da parte di una Commissione apposita delle offerte pervenute e dei curricula professionali trasmessi.

Ad esito dell’affidamento in favore di un altro operatore economico, l’affidatario uscente aveva proposto ricorso al TAR Lazio. Con sentenza n. 10136/2023 il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di rotazione in quanto – identificando l’appalto come affidamento diretto – l’affidataria uscente non avrebbe potuto in ogni caso conseguire il nuovo affidamento in virtù del predetto principio di rotazione di cui all’art. 49 D.lgs. 36/2023.

Giunta la questione dinanzi al Consiglio di Stato, il Collegio ha ritenuto che nella fattispecie in esame la stazione appaltante, nonostante abbia qualificato la selezione come affidamento diretto, si sia, invece, autovincolata all’espletamento di una procedura di gara.

Sul punto il Collegio ha statuito che laddove sia “…prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata” (Consiglio di Stato, sentenza del 25 maggio 2026 n. 4185).

Secondo il Consiglio di Stato, la Stazione appaltante pur avviando formalmente una procedura sotto il nomen iuris dell’affidamento diretto, ha in concreto indetto una procedura di gara, come desumibile dai seguenti elementi:

  • ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse particolarmente dettagliato;
  • ha invitato gli operatori economici selezionati a presentare l’offerta economica, specificando che la scelta finale sarebbe avvenuta sulla base della valutazione delle esperienze pregresse e dell’offerta formulata;
  • ha nominato una Commissione apposita la quale ha provveduto ad esaminare le offerte e i curricula professionali degli operatori che avevano presentato l’offerta economica.

Alla luce di tali presupposti, il Collegio affermato che: “…se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto”.

Per quanto attiene l’applicazione del principio di rotazione, il Consiglio di Stato ha statuito che: “…se la stazione appaltante si determina, come nel caso qui esaminato, per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente e men che meno può farlo il Giudice”.

In particolare, in merito al principio di rotazione il Consiglio di Stato ha chiarito che: “La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato. Se nelle procedure negoziate la rotazione tende a controbilanciare la facoltà attribuita alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, questa esigenza non ricorre nelle procedure aperte e in ogni caso in cui l’amministrazione proceda attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici” (Cons Stato, sent. n. 4185/2026 cit.).

In conclusione, il Consiglio di Stato, con la presente statuizione, ha stabilito che se la stazione appaltante indice in concreto una procedura di gara e introduce una vera e propria dinamica competitiva, prevedendo dei criteri di selezione e la nomina di una Commissione, si autovincola all’espletamento della procedura gara, non rilevando il nomen iuris attribuito ossia la qualificazione della stazione appaltante come affidamento diretto. La scelta della procedura di gara esclude, quindi, l’operatività del principio di rotazione, che trova applicazione, invece, nell’ambito dell’affidamento diretto.