Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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E’ possibile dare corso ad una aggiudicazione in pendenza della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore in sede di gara?
Questo interrogativo assume una notevole rilevanza pratica per gli operatori, spesso chiamati a dover adottare tale provvedimento per poter comunque dare corso all’esecuzione anticipata del contratto in pendenza della successiva stipula.
Si tratta allora di verificare tale possibilità alla luce dei recenti pronunciamenti che, al solito, non sono affatto univoci.
Ma andiamo con ordine e quindi vediamo quali sono le norme di riferimento.
Il quadro normativo
L’art 17/comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce testualmente che “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace “
La regola sopra esposta risulta integrata dai successivi commi 8 e 9 che si riferiscono a due fattispecie particolari, riferibili , la prima, (comma 8) all’esecuzione anticipata rispetto alla stipula contrattuale per motivate ragioni e, la seconda,(comma 9) alla vera e propria esecuzione in via d’urgenza.
A sua volta il comma 6 dell’art 50 del Codice stabilisce che “
Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto;nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.
Correlata a queste ipotesi è infine la previsione di cui all’art 99/comma 3 bis del codice così come introdotto dall’art. 31 del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (Correttivo al Codice), a decorrere dal 31 dicembre 2024., che si riferisce all’ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale delloperatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi e di cui si tratterà nel prosieguo.
Dalla lettura delle norme sopra riportate appare evidente che l’aggiudicazione rappresenta il punto di svolta necessario per dare corso all’esecuzione ( nel caso di urgenza o per motivate ragioni ) o comunque , al di là di queste ipotesi per poter dare corso alla stipula contrattuale.
Il punto di cui si discute è quello relativo alla possibilità di adottare il provvedimento di aggiudicazione senza aver dato corso alla preventiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Le posizioni al riguardo non sono univoche.
La posizione del MIT
Il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero con il parere n.2186 /2023 si è espresso indirettamente nel senso di ritenere essenziale la previa verifica dei requisiti.
Il quesito infatti si riferisce agli appalti finanziati con il PNRR rispetto ai quali si chiede se, «sia possibile procedere con l’aggiudicazione ancorché non conclusa la verifica sul possesso dei requisiti, provvedendo ad attestarne l’efficacia soltanto in caso di esito positivo della stessa».
La domanda prende spunto dal fatto che l’art. 17, comma 5, del nuovo codice dei contratti impone la previa verifica (positiva) dei requisiti prima di giungere ad aggiudicazione efficace mentre la normativa emergenziale, in particolare l’articolo 8 del Dl 76/2020, ha previsto la possibilità di giungere ad aggiudicazione anche nelle more della verifica dei requisiti.
L’applicazione di tale disposizione, come noto, è stata estesa fino al 31 dicembre 2023 per gli appalti del Pnrr/Pnc dal Dl 13/2023 convertito con legge 69/2023.
L’ufficio di supporto, evidentemente, conferma detta prerogativa chiarendo che la disposizione del Dl 76/2020 (art. 8, comma 1 lett. a)) si pone come deroga – per il Pnrr/Pnc -, rispetto alla generale previsione (ora ribadita appunto nell’articolo 17 comma 5) della imprescindibile necessità della previa verifica positiva dei requisiti prima di aggiudicare l’appalto.
La posizione della giustizia amministrativa: tesi “rigorista “
Il TAR Catania, con la decisione della Sez V del 9 marzo 2026 n .736 nega la possibilità di adottare il provvedimento di aggiudicazione in assenza della preventiva verifica.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva disposto l’aggiudicazione in favoredell’operatore economico primo classificato “sotto riserva di legge”, rinviando ad unmomento successivo la verifica dei requisiti.
Sussistendo il rischio di perdita del finanziamento pubblico, e sempre senza avere svolto la verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante disponeva la verifica di urgenza.
Secondo il TAR Catania tale modus procedendi è illegittimo. in quanto l’art 17 /comma 5 nel prevedere che l’organo competente disponga l’aggiudicazione solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, detta una sequenza procedimentale inderogabile: non è consentito procedere all’aggiudicazione — neppure “sotto riserva di legge” — prima che sia stata compiuta la positiva verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario in pectore.
Tale sequenza, secondo il Tribunale siciliano, non è derogata dai commi 8 e 9 dell’art. 17 d.lgs. n. 36/2023, i quali disciplinano rispettivamente l’esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto e l’esecuzione d’urgenza, che presuppongono entrambe — per rinvio all’art. 50, comma 6, del medesimo decreto — l’avvenuta verifica dei requisiti: le predette norme consentono di iniziare l’esecuzione prima della stipula del contratto, non già prima della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario. Il rischio di perdita di finanziamenti europei legato al rispetto di un cronoprogramma di spesa può giustificare l’urgenza dell’esecuzione, ma non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di verifica preventiva dei requisiti.
In questa prospettiva, la riforma del 2023 avrebbe inteso superare la distinzione tra
aggiudicazione ed efficacia dell’aggiudicazione prevista dal d.lgs. 50/2016, riportando la verifica dei requisiti all’interno della fase di aggiudicazione.
La posizione della giustizia amministrativa: tesi “continuista“
Una diversa lettura tende invece a valorizzare la continuità sistematica con il modello previgente.
Secondo il Tar Veneto infatti ( Sez III 29 gennaio 2026 n 238 ) e’ legittima l’aggiudicazione adottata senza previa verifica dei requisiti quando la stazione appaltante ne subordina espressamente l’efficacia al successivo positivo controllo, poiché la verifica costituirebbe condizione per l’efficacia e non presupposto per l’adozione dell’atto.
Secondo questo orientamento la verifica dei requisiti continua a rappresentare una fase successiva alla determinazione della migliore offerta; l’aggiudicazione può essere adottata anche prima della verifica, purché la sua efficacia resti subordinata all’esito positivo dei controlli; l’eventuale anticipazione dell’atto rispetto alla verifica integrerebbe al più una irregolarità procedimentale, suscettibile di sanatoria ove i requisiti risultino comunque sussistenti.
Rispetto alle censure mosse da un concorrente alla stazione appaltante che aveva ritenuto corretto adottare comunque il provvedimento il TAR le respinge affermando che l’aggiudicazione impugnata non era immediatamente efficace, poiché l’atto stesso ne subordinava l’efficacia al successivo esito positivo delle verifiche.
Secondo il Collegio, l’aggiudicazione avrebbe quindi acquisito efficacia soltanto dopo la conclusione del controllo sui requisiti, formalizzata con un provvedimento successivo, sicché la sequenza procedimentale sarebbe compatibile con la ratio dell’art. 17, comma5.
La motivazione valorizza una lettura sostanziale, richiamando il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023: ciò che rileverebbe sarebbe che la verifica dei requisiti intervenga prima della produzione di effetti utili dell’aggiudicazione e, quindi, prima della stipula, non che preceda cronologicamente l’adozione dell’atto denominato“aggiudicazione”.
Commento
A parere di chi scrive la tesi rigorista appare preferibile se non altro perché più aderente al dettato normativo.
La posizione del Tar Veneto ,nei fatti , si limita ad ammettere la legittimità di un provvedimento che però non risulterebbe efficace e quindi non se ne intravede l’utilità pratica.
Diversa invece sarebbe la conseguenza se si ammettesse l’efficacia del provvedimento subordinandola ad una condizione risolutiva (l’accertamento ex post della carenza dei requisiti dichiarati).
Quanto sopra non appare però in linea con il dettato normativo ( art 50/comma 6 ) che subordina l’esecuzione anticipata alla preventiva verifica dei requisiti.
Di questa criticità sembra essersi reso conto il legislatore attraverso l’integrazione dell’art 99 del Codice con il comma 3 bis da parte del Correttivo, cui si accennava in precedenza.
La disciplina correttiva prevede infatti che, in caso di malfunzionamento delle piattaforme digitali o dei sistemi di interoperabilità che impedisca la verifica dei requisiti, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione l’amministrazione possa comunque disporre l’aggiudicazione sulla base di un’autocertificazione dell’operatore economico.
La previsione ha carattere chiaramente eccezionale: essa consente di derogare alla sequenza ordinaria solo in presenza di un impedimento tecnico alla verifica dei requisiti. La stessa necessità di introdurre una disciplina derogatoria conferma, a contrario, che nel modello ordinario delineato dall’art. 17, comma 5, la verifica dei requisiti deve precedere l’adozione dell’aggiudicazione.