Aggiudicazione e decorrenza termine di impugnazione presupposti

La semplice conoscenza di un verbale di aggiudicazione può comportare la decorrenza dei temini per impugnare il relativo provvedimento?

A questo interrogativo ha dato recente risposta il Tar Salerno con la decisione della Sez I  del 18 maggio 2026 n. 939 che offre uno spunto per tracciare  i corretti ambiti  entro i quali può agire il ricorrente.

Contesto normativo

L’art. 120 del codice del processo amministrativo – come sostituito dall’art. 209, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023 – stabilisce al comma 2 che “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

L’art. 36, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici prevede, a sua volta che “1.L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1,nonché le offerte dagli stessi presentate”.

 L’art. 90 del detto codice dei contratti pubblici,  al comma 1 a sua volta stabilisce che “1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione:

a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;

b) l’aggiudicazione all’aggiudicatario;

c) l’aggiudicazione e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

d) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell’offerta;

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c)”.

La piena conoscenza

Il punto focale per definire da quale momento decorrono i termini per impugnare il provvedimento di aggiudicazione è quello relativo alla cd “piena conoscenza“.

Secondo il Consiglio di Stato  ( Sez V  6 febbraio 2026 n. 962 ) in materia di appalti pubblici, il termine perentorio per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, fissato dall’art. 120 c.p.a., decorre dalla piena percezione del suo contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo, senza che sia necessaria la conoscenza di tutti i profili di illegittimità .

 La decisione, ribadisce un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631);, affermando che: “…ogni provvedimento direttamente lesivo, tra cui quello di aggiudicazione, esige la sua immediata impugnazione, per cui il termine di impugnazione decorre “dal momento della piena percezione da parte dell’interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti…”

L’impianto normativo del D.Lgs. 36/2023 persegue  l’obiettivo della contrazione dei tempi del contenzioso, ancorando il dies a quo del ricorso a eventi digitali che il legislatore presuppone certi e contestuali: la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 e la contestuale messa a disposizione degli atti sulla piattaforma di approvvigionamento, ai sensi dell’art. 36.

“La prescritta combinazione tra i due adempimenti è finalizzata da un lato a garantire la conoscenza e la trasparenza della procedura, con l’immediata e contestuale conoscenza sia del soggetto aggiudicatario, sia dell’offerta del predetto e degli atti di gara; dall’altro lato, ad avere un sicuro ancoraggio del termine per proporre impugnazione “( Ved Tar Sicilia-Palermo, Sez. I, 19 maggio 2025 ).

I presupposti per la decorrenza del termine

Tuttavia, nella prassi amministrativa, la notifica dell’esito della gara non si accompagna all’effettiva ostensione della documentazione tecnica e dei verbali.

Ci si è posti allora la questione se  ancorare la decorrenza del termine di decadenza dalla mera comunicazione a prescindere dalla conoscenza degli atti da inserire in piattaforma non comporti un onere gravoso per gli operatori economici.

Le imprese si troverebbero costrette a notificare “ricorsi al buio”, ovvero atti introduttivi privi di censure specifiche e articolati su meri sospetti, con la necessità di una successiva (e onerosa) integrazione dei motivi solo a seguito di un’eventuale ostensione documentale.

Il Tar Salerno, consapevole di tale criticità, con la sentenza 26 marzo 2026 n.594 respinge questa prospettiva, qualificando il binomio “comunicazione-pubblicazione” non come una facoltà dell’amministrazione, ma come un presupposto procedimentale inscindibile per l’attivazione della lancetta dei trenta giorni.

La digitalizzazione non è un fine, ma uno strumento: se la piattaforma di approvvigionamento non garantisce l’ostensione immediata prevista dall’art. 36, l’amministrazione non può invocare il rispetto dell’art. 90 per blindare l’aggiudicazione. In assenza di una prova rigorosa circa l’effettiva disponibilità degli atti in piattaforma — onere che ricade sulla stazione appaltante — il termine di impugnazione deve essere differito al momento della reale acquisizione dei documenti.

Il Tribunale campano, richiamando i principi espressi dalla Direttiva Ricorsi 89/665/CEE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che pongono l’effettività della tutela giurisdizionale come baluardo insuperabile, nonchè la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE,  sostiene che il termine per impugnare può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il ricorrente ha avuto (o avrebbe dovuto avere) piena conoscenza della specifica violazione. Ne deriva che una normativa nazionale che facesse scattare il cronometro della decadenza a prescindere dalla reale conoscibilità degli atti di gara si porrebbe in contrasto con l’ordinamento eurounitario.

Alla luce di quanto sopra esposto si può ben comprendere la posizione assunta  sempre dal Tar Salerno con la sentenza n.939/2026 in precedenza citata.

In particolare, nel caso specifico , ci si chiedeva, se, nel caso di omessa pubblicazione delle offerte a portale, il termine di impugnazione dell’aggiudicazione poteva comunque decorrere ove eventuali vizi fossero comunque conoscibili dalla lettura dei verbali di gara.

Secondo il tribunale campano l’estrazione di un dato estrinseco o di un’anomalia formale dai verbali delle sedute non è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a., qualora la stazione appaltante ometta di rendere accessibile la consistenza documentale dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario (e ciò d’altronde perché, in mancanza della documentazione integrale della proposta negoziale, il concorrente non è posto in condizione di verificare l’effettiva composizione delle voci di prezzo e articolare i relativi motivi di ricorso in ordine all’ammissibilità dell’offerta stessa).

La decisione  si fonda, in linea con le precedenti pronunce, sulla stretta correlazione tra la disponibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria e la possibilità per i concorrenti di articolare coerentemente i motivi di impugnazione.

Il termine decadenziale di trenta giorni non può quindi computarsi dalla mera pubblicazione del verbale delle sedute, ma presuppone la piena ostensione dell’offerta dell’aggiudicatario.

Il rinvio del dies a quo viene ricondotto dal Collegio alla violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità gravanti sulla stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023, l’amministrazione è tenuta a rendere disponibili d’ufficio, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti presupposti. Nel caso di specie, l’amministrazione ha omesso sia la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90, sia la tempestiva pubblicazione dell’offerta della controinteressata sul portale, consentendone la visione solo i a seguito di un’istanza di accesso agli atti. Trova così applicazione la regola per cui la mancata contestuale messa a disposizione della documentazione in piattaforma sposta la decorrenza del termine ricorsuale al momento effettivo in cui tale accesso viene garantito.