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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Dal 1° gennaio 2024 appalti pubblici tutti in digitale

Uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli Appalti Pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75). Affinché tutti gli attori del sistema (Stazioni Appaltanti, Operatori Economici, Enti Pubblici) siano pronti al passaggio, fissato al 1° gennaio 2024, il nuovo Codice dei contratti pubblici definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”. Le Pubbliche Amministrazioni potranno acquisire dal mercato e alle migliori condizioni, le risorse (forniture, servizi, lavori, conoscenza) utili al funzionamento, mantenimento e sviluppo delle proprie attività istituzionali attraverso l’interconnessione con banche dati e sistemi telematici, semplificando l’intero processo, velocizzandolo e rendendolo meno costo e qualitativamente più efficace.

Attraverso la propria Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ANAC renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Tra questi la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), la piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Cosa cambia dal 1° gennaio 2024

La principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali “certificate”. Questo significa, in concreto, che tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (Stazioni Appaltanti, Centrali di Committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altri fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l’esecuzione.

Dalla suddetta data tali piattaforme devono essere utilizzate anche per:

  • la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati ANAC;
  • l’accesso alla documentazione di gara;
  • la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo;
  • la presentazione delle offerte;
  • l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
  • il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme all’inizio del 2024, sarà pienamente operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,). Attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle Stazioni Appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Infine, un’ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà ANAC mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle Stazioni Appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Nell’ambito dei propri compiti di vigilanza sui contratti pubblici l’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici che diviene ora strumento abilitante l’ecosistema nazionale di E-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. È interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle Stazioni Appaltanti, e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. La stessa Banca Dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

• Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

• Piattaforma contratti pubblici (PCP): il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la Banca Dati ANAC per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.

• Piattaforma per la Pubblicità Legale degli atti: garantisce la Pubblicità Legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. È disciplinata dalla delibera n. 263 del 20 giugno 2023 e sarà in produzione dal 1° gennaio 2024.

• Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): Presso la BDNCP opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

• Casellario Informatico: presso la Banca Dati opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

• Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.

ANAC – istruzioni operative e i regimi transitori

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia.

In particolare, verranno meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate, anche con riserva).

La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. 

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) renderà disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice. 

Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema SIMOG e sarà dismesso il servizio SmartCIG. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza.

L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili. 

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Preliminarmente va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25.09.2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14.11.2023).

Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 22, comma 2 del Codice e verificare per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, le amministrazioni che non abbiano nella propria disponibilità l’utilizzo di piattaforme digitali, potranno avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre Stazioni Appaltanti o enti concedenti, da Centrali di Committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. Dette piattaforme devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link: http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert a partire dal 18 dicembre 2023.

Le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice. A tal fine, il soggetto che ricopre l’incarico di Responsabile unico di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate. Eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati da parte dei soggetti sopra richiamati possono operare esclusivamente sulle piattaforme, sotto la responsabilità dei responsabili di fase di cui sopra, e non sono in nessun caso autorizzati all’interoperabilità con i servizi della BDNCP.

Va ricordato che in base all’articolo 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono utilizzate dalle Stazioni Appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, del Codice (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.        


Programmazione: la trasmissione dei dati dal 1° gennaio 2024

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31.12.2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1. Detta piattaforma è alimentata anche tramite la rete dei sistemi informativi regionali ad essa interconnessi e ai quali la stessa reindirizza le amministrazioni. La piattaforma SCP, oltre all’interfaccia web per consentire l’immissione dei dati e con essa la generazione digitale degli atti dei Programmi di cui all’articolo 37 del Codice nel rispetto delle modalità di cui all’allegato I.5 del Codice, rende disponibili servizi di interoperabilità tramite i quali gli Enti possono trasmettere direttamente i programmi redatti nelle proprie piattaforme di approvvigionamento. I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 37 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, articolo 10, comma 1, lettera a). Per l’accesso ai fini della trasparenza si veda quanto indicato in seguito. Si chiarisce che, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 37 del Codice, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra Stazione Appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell’esecuzione dei lavori, l’obbligo di inserimento dell’intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o delle forniture e servizi è in capo alla Stazione Appaltante titolare dell’intervento, ossia la Stazione Appaltante ricorrente o delegante. In tale caso negli schemi di programmazione va inserito, se disponibile, il nominativo del RUP individuato dalla Stazione Appaltante qualificata che svolge il ruolo di committenza ausiliaria per conto della Stazione Appaltante non qualificata.  Per le modalità di accesso per le amministrazioni alla piattaforma è possibile consultare il sito Servizio Contratti Pubblici.

Il MIT, con la collaborazione della rete dei sistemi informativi regionali, continuerà a fornire supporto alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di utilizzo dell’applicativo e di accesso alle piattaforme regionali attive. 

Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tuttavia, resta consentita, fino a nuova comunicazione, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023: il sistema SIMOG consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG esclusivamente se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01.01.2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023. 

Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici

Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG:

  • acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era previsa l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
  • fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
  • adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31.12.2023 con o senza successivo confronto competitivo;
  • ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31.12.2023.  

Verifica dei requisiti degli Operatori Economici

La verifica dei requisiti degli Operatori Economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20.06.2023.  In particolare, la verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, avviene con le modalità indicate nella Tabella 1


Fino a nuove indicazioni, la verifica del possesso dei requisiti è rispettivamente subordinata, per il FVOE 1.0 alla produzione del PassOE; per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Nel primo caso, la verifica dei requisiti può essere effettuata soltanto mediante i dati e documenti contenuti nel FVOE 1.0 e non possono essere utilizzati dati e documenti riferiti all’operatore economico e presenti nel FVOE 2.0. 

Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione 

La trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione, per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 50/2016 e al Decreto Legislativo n. 36/2023 avviene con le modalità indicate nella Tabella 2. 

Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023.

Le comunicazioni obbligatorie all’ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d’opera sono assolte mediante l’invio dei dati tramite SIMOG o PCP, nei modi sopra indicati.  La documentazione relativa alle varianti, individuata all’articolo 5, comma 12, dell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023) è resa disponibile dalla Stazione Appaltate per l’Autorità tramite un link ipertestuale al luogo dove detta documentazione è conservata, ad esempio la piattaforma di approvvigionamento digitale. Sono superate le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”. 

Pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01.01.2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20.06.2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato. L’assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31.12.2023 (assoggettate al Decreto Legislativo n. 50/2016 o al d Decreto Legislativo n. 36/2023) avviene mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alle suddette fasi, come indicato al paragrafo precedente. Le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell’immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso SIMOG, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Ciò posto, sono superati i termini di comunicazione di tali dati all’ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l’aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva. Le Stazioni Appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente (AT), sottosezione Bandi e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul portale dati aperti dell’Autorità) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le Stazioni Appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG. La trasmissione dei dati attraverso SIMOG esonera le Stazioni Appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati che non vengono raccolti da SIMOG e che devono essere ancora pubblicati in AT, ove non già pubblicati alla data del 31.12.2023, sono i seguenti: 

Per le procedure in argomento (ossia quelle avviate fino al 31.12.2023 e non concluse entro la stessa data in base al Decreto Legislativo n. 50/2016 ovvero secondo il decreto legislativo n. 36/2023), occorre pubblicare in AT gli atti e i documenti individuati dall’allegato I alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti. Nel caso in cui i suddetti atti e documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (articoli 6 e 8, comma 3) è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.  

Assolvimento degli obblighi di Pubblicità Legale

Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale sono contenute nel provvedimento ANAC n. 263 del 20.06.2023 e riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01.01.2024.  

La pubblicazione di avvisi per procedure indette fino al 31.12.2023, per quanto riguarda l’aggiudicazione e le modifiche del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice, avviene con le seguenti modalità:

  • le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti, in analogia a quanto fatto per l’avvio della procedura, pubblicano autonomamente sul Tenders Electronic Daily (TED) i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara e degli avvisi, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi della intervenuta modifica del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice;
  • ANAC pubblica attraverso la BDNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all’aggiudicazione e alla modifica del contratto.

Le Stazioni Appaltanti assicurano l’invio tempestivo e comunque entro il tempo previsto dalla normativa per la pubblicazione di tali dati ai fini della pubblicità legale, garantendone la completezza e correttezza.

Disposizioni finali

Le indicazioni contenute nella presente Comunicazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Con provvedimenti successivi sarà data comunicazione, con congruo anticipo, delle modifiche alle modalità sopra descritte.