Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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L’inversione procedimentale riguarda solo le procedure aperte oppure si può applicare anche in presenza di una procedura negoziata?
Prima di vedere la posizione delle diverse autorità o della giurisprudenza al riguardo delineiamo i caratteri dell’istituto.
In cosa consiste l’inversione procedimentale
Nell’attuale contesto normativo non esiste una definizione puntuale della cd “inversione procedimentale“.
L’inversione procedimentale è una modalità di gestione delle gare d’appalto pubbliche in cui l’esame delle offerte economiche o tecniche precede la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti di partecipazione; si inverte quindi l’ordine normale della gara, esaminando prima le proposte e controllando i documenti solo del concorrente vincitore o dei primi in graduatoria.
L’istituto produce i seguenti vantaggi
Risparmio di tempo: Evita di controllare i documenti di tutte le aziende che partecipano, un lavoro lungo e difficile.
Meno costi: Riduce il lavoro inutile per la pubblica amministrazione, che fa le verifiche approfondite solo sul potenziale vincitore.
Più velocità: Aiuta a chiudere le gare molto prima, seguendo le regole di efficienza del codice dei contratti pubblici.
Il contesto normativo di riferimento
Come si accennava in precedenza l’inversione procedimentale trova un richiamo nel 3° comma dell’art 107 del Codice dei Contratti Pubblici che espressamente delinea l’istituto anche senza esplicitarlo letteralmente.
La citata norma infatti prevede testualmente che “ la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente“.
Di inversione procedimentale si parla invece espressamente nel Bando Tipo n. 1 ed in particolare al paragrafo 20.
[Facoltativo] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale [o, in alternativa] la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, “nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a …” indicare numero ] Anac ritiene (correttamente ) l’operatività di tale istituto come una facoltà e, in tal caso, si preoccupa di stabilire le modalità operative attraverso le quali esso si esplica.
Il campo di applicazione: procedure aperte o anche negoziate?
La questione che si vuole analizzare in questa sede è quello del campo di applicazione dell’istituto e cioé se sia ammesso anche nel caso di procedure negoziate.
L’art 107 sopra citato sembra non lasciare spazio a dubbi interpretativi in quanto testualmente fa riferimento alle “procedure aperte“.
Ove avesse inteso una portata più ampia del perimetro operativo si sarebbe limitato ad un generico concetto di “procedura“.
La posizione del MIT
Con il parere n. 2615 del 18/07/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti applicativi in merito alla disciplina recata dall’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/23.
In particolare i quesiti posti riguardavano
1) se sia conforme alla normativa sui contratti pubblici, l’applicazione del suddetto istituto giuridico anche nel caso delle procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
2) se tale istituto si applichi sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Il Ministero, nel riscontrare i quesiti posti, si preoccupa di precisare la portata dell’istituto riaffermandone l’operatività solo in caso di procedura aperta
“L’art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, in risposta al primo quesito, l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta (cfr. Circolare Mit n. 298/2023).
In risposta al secondo quesito, si rileva che la scelta è rimessa alla discrezionalità della s.a., la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara.”
La posizione della giurisprudenza amministrativa
Anche i giudici amministrativi si sono occupati della questione.
Merita attenzione la posizione del Tar Emilia Romagna Parma Sez I che con la pronuncia14 ottobre 2025 n. 423 ha espresso il principio che per l’utilizzo del meccanismo dell’inversione non è necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risulta sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà.
La sentenza poteva fare insorgere il dubbio di una estensione del perimetro applicativo dell’istituto ma il richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato ( Sez V 5 settembre 2025 n.7224 ) che fa espresso riferimento alle procedure aperte, fuga ogni dubbio al riguardo.
E d’altra parte la Corte Costituzionale con la sentenza n.39 del 6 marzo 2020 (riguardante i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007) ha avuto modo di precisare che “Non è corretta, dunque, la tesi della Regione Toscana, secondo cui il codice dei contratti pubblici, prevedendo espressamente l’inversione dell’esame per le procedure aperte, non per questo la escluderebbe per quelle negoziate. Il dato testuale, infatti, è chiaro nel riferire l’inversione esclusivamente alle prime e la stessa ricordata evoluzione normativa dimostra inequivocabilmente l’intenzione del legislatore statale di escluderla per le seconde“.