Ridefiniti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Dicembre 2025 . 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(omissis)

Visto l’allegato II.4 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015, recante i «Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi» volto a dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9, comma 2, del decretolegge 24 n. 66 del 2014;

Ritenuto, pertanto, di procedere a un aggiornamento dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, al fine di tenere conto delle novità introdotte dal codice dei contratti pubblici in tema di sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; 

(omissis)

Decreta:

Art. 1. Finalità 

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori, di seguito denominato «elenco», di cui all’art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti diversi da Consip S.p.a. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’acquisizione dei beni e servizi. 

2. Resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.a. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014. 

Art. 2. Requisiti per la richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori

1. Possono richiedere l’iscrizione all’elenco, oltre ai soggetti aggregatori già iscritti all’elenco in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione per acquisizioni di forniture e servizi di terzo livello (SF1), i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che al momento della presentazione della richiesta risultino centrali di committenza in possesso del livello di qualificazione di terzo livello (SF1), ai sensi dell’allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 

a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;

b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori, oltre al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, il valore complessivo delle procedure di acquisizione di beni e servizi del soggetto richiedente e del relativo bacino territoriale di riferimento deve essere superiore a 200.000.000 euro nel triennio e a 50.000.000 euro per ciascun anno. Ai fini della determinazione dei valori di cui al periodo precedente rilevano le procedure con un importo a base di gara superiore alla soglia di 150.000 euro avviate nel triennio successivo rispetto al periodo utilizzato per l’aggiornamento del precedente elenco. 3. Per l’individuazione del bacino territoriale di riferimento si tiene conto delle procedure avviate: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell’area territoriale della città metropolitana e delle province; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell’associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.

 Art. 3. Procedimento di richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori 

1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco. 2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all’ANAC la richiesta di iscrizione all’elenco. 

Art. 4. Selezione delle richieste di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste, previsto dal comma 2 dell’art. 3, l’ANAC verifica il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 tramite l’interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

2. Successivamente, l’ANAC, sentita la Conferenza unificata, procede all’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori richiedenti, seguendo un ordine decrescente determinato da una media aritmetica ponderata basata su due criteri: a) il punteggio attribuito in relazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, con un peso dell’80%; b) il valore di cui all’art. 2, comma 2, con un peso del 20%. 

3. Per l’attribuzione del punteggio complessivo e la formazione della graduatoria espressa in centesimi, si assegna il punteggio massimo di 100 al criterio con il valore più elevato nella distribuzione, riparametrando di conseguenza tutti gli altri valori. L’iscrizione è effettuata fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di soggetti aggregatori previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, inclusi quelli già presenti nell’elenco ai sensi dell’art. 9, comma 1, dello stesso decreto-legge. 

Art. 5. Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori 

1. L’ANAC, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni, procede all’aggiornamento dell’elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori già iscritti – con esclusione di Consip S.p.a. e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche – che intendano mantenere l’iscrizione all’elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e non iscritti all’elenco, inviano, secondo le modalità operative di cui all’art. 3, comma 1, la relativa richiesta all’ANAC che procede all’aggiornamento con le modalità di cui all’art. 4. 

2. Ai fini dell’aggiornamento triennale dell’elenco, l’ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, può formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all’art. 2. 

3. Se in sede di aggiornamento dell’elenco l’iscrizione del soggetto aggregatore viene meno, le procedure in corso e l’esecuzione dei contratti stipulati, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere comunque portate a compimento e il soggetto non più iscritto mantiene la qualificazione di diritto per novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco. 

Art. 6. Disposizioni finali 1. Il presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione, sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2025 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato MANTOVANO Il Ministro dell’economia e delle finanze GIORGETTI Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2026