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Cremona, CR 26100

Appalti, obbligo di rispetto del principio di rotazione anche per affidamenti sotto i 40.000 Euro

ANAC – DELIBERA N. 666 del 28 settembre 2021

Massima

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee; il valore dell’appalto, inoltre, deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui ciò non è previsto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (come previsto dalla norma applicabile ratione temporis), le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Posto quindi che non è più necessario, in tali casi, che l’affidamento sia preceduto da un confronto concorrenziale e che è invece rimessa ad una diretta individuazione della S.A. la scelta dell’operatore economico con cui stipulare il contratto, non può tuttavia affermarsi che quest’ultima sia dotata di una integrale libertà di  movimento, essendo comunque tenuta al rispetto dei principi specifici dettati, proprio con riferimento ai contratti sotto soglia, dall’art. 36, comma 1, del Codice, tra cui il principio di rotazione.