Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Applicazione dello “Stand Still”

Parere MIT 848/2021 del 10 febbraio 2021

Quesito

Si chiede se sia corretta la seguente interpretazione relativa alla corretta applicazione dello stand still: 1- non si applica per tutte le procedure sotto soglia comunitaria a prescindere che le stesse siano svolte col MEPA o meno; 2- non si applica per le procedure sopra soglia comunitaria gestite con mercati elettronici oppure sistemi dinamici di acquisizione quali lo SDAPA gestito da CONSIP; 3 – si applica alle procedure sopra soglia non gestite da mercati elettronici oppure da sistemi dinamici di acquisizione. È corretta l’interprerazione?

Risposta

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice (c.d. stand-still), in base a quanto previsto al successivo comma 10 della richiamata norma, non si applica nei seguenti casi: “a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).” Pertanto, sulla base dei quesiti posti, si rappresenta che detto termine non trova applicazione per gli affidamenti di servizi e forniture sotto-soglia siano o meno svolti mediante i mercati elettronici (fermo restando gli obblighi di legge in materia). Analogamente, detto termine non trova applicazione con riferimento ai sistemi dinamici di acquisizione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si rammenta che il MEPA è utilizzabile per gli appalti sotto soglia.