Soccorso istruttorio e principio del risultato: integrazione della certificazione premiale di qualità medio tempore scaduta

Avv. Anna Cristina Salzano

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 1707/2025 del 27 febbraio 2025, si è soffermata sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio procedimentale, così come definito alla luce del principio del risultato formalizzato nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, qualora durante la procedura di gara si sia verificata la scadenza di una certificazione di qualità presentata da un concorrente quale requisito di carattere premiale.

Nello specifico, si trattava di una procedura di gara aperta, suddivisa in lotti territoriali sottoposti ad un vincolo di partecipazione volto ad evitare situazioni elusive di controllo indiretto, finalizzata all’aggiudicazione di servizi di sicurezza ed accoglienza da eseguirsi nella Regione Campania.

L’appellante, aggiudicataria della gara e soccombente in primo grado, deduceva la mancata esclusione dell’appellata per carenza di interesse sostenendo che la stessa avrebbe dovuto retrocedere in posizione non utile nella graduatoria in quanto, in pendenza di gara durata per diverso tempo, la certificazione di qualità, richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio, era nel frattempo scaduta

In specie, la carenza di legittimazione ed interesse all’impugnazione della ricorrente risiedeva nella presunta mancata decurtazione dal punteggio finale di quella quota determinante, attribuita in funzione del possesso dell’asseverazione Asse. Co., in quanto, “avendo perso per scadenza tale certificazione in corso di gara (e comunque dopo che la sua offerta era stata già esaminata e valutata, ma prima della conclusione delle operazioni di gara)”, avrebbe dovuto vedersi decurtato il punteggio de quo con la conseguenza di perdere legittimazione e interesse all’impugnazione “dovendo essere retrocessa al [in posizione non utile] in graduatoria”.

Dunque, l’appellante prospettava l’applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti, immanente nelle procedure di gara secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti dal momento della partecipazione fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, ai requisiti di carattere premiale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, respingeva la predetta tesi prospettata dall’appellante rilevando che “Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, e dunque va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte”.

Emerge pertanto come la presenza di carenze nell’offerta presentata si configuri diversamente a seconda della qualificazione del requisito come di partecipazione ovvero meramente premiale, rappresentandosi solamente nel primo caso un’ipotesi di esclusione ab origine dell’impresa e qualificando invece la presenza del secondo come un quid pluris utile ai fini della graduatoria finale e, in quanto non determinante ai fini della partecipazione, rimediabile nella sua eventuale incompletezza per il tramite del soccorso istruttorio cd. procedimentale.

Il caso di specie accede a quest’ultima ipotesi, laddove si prevedeva quale elemento dell’offerta tecnica che consentiva l’ottenimento di un punteggio premiale, il possesso di una specifica dichiarazione di conformità che, medio tempore e “comunque, dopo che la sua offerta era stata già esaminata e valutata, ma prima della conclusione delle operazioni di gara”, era stata persa dall’aggiudicataria appellata, esponendola all’infondata censura di “vedersi decurtato il punteggio […], con la conseguenza di perdere legittimazione e interesse all’impugnazione dovendo essere retrocessa al terzo posto in graduatoria” essendo stata determinante ai fini del punteggio finale.

Il Collegio, muovendo dalla ratio dell’istituto del soccorso istruttorio quale rimedio atto a “consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte” (Cons. Stato., Sez. V, n. 6005/2018), riteneva ammissibile l’integrazione di eventuali elementi documentali carenti nei limiti posti dal cd. soccorso istruttorio.

Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato, se è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, necessariamente ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara ed è stato richiesto il rinnovo.

Invero, trattandosi di carenze meramente “documentali e formali” e non di “carenze strutturali” dell’offerta tecnica le quali, al contrario “[…] riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio […] né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5140/2020), la perdita del requisito rileverebbe solo sul solo piano documentale e formale “la cui integrazione non [genera] in alcun modo un’alterazione del contenuto sostanziale dell’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1881/2020).

In conclusione dal momento che il soccorso istruttorio non altera il contenuto sostanziale dell’offerta e non produce distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte è possibile sia integrare una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica sia una certificazione scaduta di cui si è provveduto a richiedere il rinnovo,non potendosi evidentemente porre a carico del concorrente le conseguenze dei tempi della procedura di gara.