Iscrizione alla CCIA e idoneitĂ  professionale

L’attivitĂ  indicata nell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, quale requisito di idoneitĂ  professionale richiesto per l’ammissione agli appalti pubblici, deve essere coerente con l’oggetto dell’appalto, non necessariamente coincidente, come previsto anche dal nuovo Codice dei contratti.

Il requisito non si sovrappone a quello di specifiche referenze di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che è possibile richiedere. L’attività indicata deve essere effettivamente svolta, non solo prevista dall’oggetto sociale.

D.lgs. n.36/2023   –   Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)

1. Sono requisiti di ordine speciale:

a) l’idoneità professionale;
b) la capacitĂ  economica e finanziaria;
c) le capacitĂ  tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attivitĂ  pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. (…).

L’orientamento giurisprudenziale è ribadito in un recente pronunciamento del TAR Lazio, Roma, Sezione II, sentenza del 26-02-2024, n. 3807 (riferito a vigenza del D.lgs. n. 50/2016)

(….)  Costituisce approdo pacifico della giurisprudenza quello secondo il quale l’idoneitĂ  professionale prescritta dall’art. 83, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 è volta alla dimostrazione che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attivitĂ  economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare.

La funzione assegnata all’iscrizione al registro della CCIA, ossia la prova dell’esistenza e della concreta operativitĂ  del soggetto imprenditoriale e delle attivitĂ  prevalenti svolte, realizza appieno la finalitĂ  perseguita dal requisito in parola. Si richiama, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in fattispecie similare, ha affermato che “nell’impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneitĂ  professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3), anteposto ai piĂą specifici requisiti attestanti la capacitĂ  tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalitĂ  coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

La prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale – anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. la Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) – e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.

Orbene, poste tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente che la verifica del possesso del requisito di idoneitĂ  professionale di cui trattasi impone esclusivamente una valutazione di compatibilitĂ  in senso lato.

La indicata corrispondenza non può intendersi, infatti, nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilitĂ  tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), ma va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalitĂ  di verifica della richiesta idoneitĂ  professionale, in virtĂą di una considerazione non giĂ  atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione ed il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialitĂ ) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilitĂ  professionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; id. 10 novembre 2017, n. 5182; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796).

Sulla stessa linea precedenti pronunciamenti giurisprudenziali.

Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. V, 25 ottobre 2023, n. 15844. 

 (….) l’idoneitĂ  professionale di un operatore economico è comprovata dall’iscrizione alla CCIAA per attivitĂ  coerenti con quelle oggetto dell’appalto, anche se non perfettamente coincidenti.

Invero, deve ritenersi soddisfatto il requisito dell’attinenza all’oggetto contrattuale se tra le attività dell’impresa risultanti dall’iscrizione figuri un’attività “coerente” con l’oggetto dell’appalto, sia essa prevalente o secondaria.

Ne discende la possibilitĂ  per gli operatori economici di qualificarsi in gara pur in assenza della perfetta coincidenza tra l’attivitĂ  indicata in sede di iscrizione CCIAA e oggetto di appalto; diversamente opinando si determinerebbe un’irragionevole compressione dei principi di massima partecipazione e concorrenzialitĂ .

Si richiama, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in fattispecie similare, ha affermato che “nell’impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneitĂ  professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3), anteposto ai piĂą specifici requisiti attestanti la capacitĂ  tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalitĂ  coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 16.01.2023 n. 529

(…)  Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, nell’impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneitĂ  professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3), anteposto ai piĂą specifici requisiti attestanti la capacitĂ  tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalitĂ  coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto).
(….) L’idoneitĂ  professionale deve dimostrare unicamente che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attivitĂ  economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacitĂ  tecnica e professionale dell’operatore economico perchĂ© finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneitĂ  dell’operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto

(….) Oltre all’argomento sistematico, all’interpretazione fatta propria dal primo giudice si oppone anche la irragionevolezza di una soluzione la quale imporrebbe il possesso dell’iscrizione al registro delle imprese per un’attivitĂ  esattamente corrispondente a quella oggetto dell’appalto da affidare, escludendo dalla procedura di gara quegli operatori economici che operano nel settore economico nel quale rientra l’appalto e dimostrano il possesso degli altri requisiti di selezione della capacitĂ  tecnica e professionale richiesti dal bando (pur non essendo iscritti al registro della CCIA per una attivitĂ  coincidente con l’oggetto del contratto).
La necessitĂ  di interpretare la portata della richiesta iscrizione al registro della CCIA come riferita al settore o all’attivitĂ  intesa in senso ampio (ma coerente con l’oggetto dell’appalto da affidare), senza dover operare una puntuale verifica tra prestazioni e elencazione risultante dalla certificazione camerale, discende, quindi, anzitutto, dalla funzione assegnata all’iscrizione al registro della CCIA (ossia la prova dell’esistenza e della concreta operativitĂ  del soggetto imprenditoriale e delle attivitĂ  prevalenti svolte). In secondo luogo, dalla necessitĂ  di coordinare sistematicamente le funzioni assegnate ai requisiti speciali di capacitĂ  economica, tecnica e professionale mediante i quali la stazione appaltante verifica la idoneitĂ  specifica a eseguire le prestazioni richieste. La dimostrazione dell’astratta idoneitĂ  professionale dell’impresa, è quindi integrata e completata dalla richiesta degli altri requisiti speciali con i quali l’amministrazione aggiudicatrice accerta e verifica l’affidabilitĂ  e la capacitĂ  dell’impresa di eseguire le future prestazioni. Ammettere che il requisito di idoneitĂ  professionale possa tradursi nella pretesa che l’attivitĂ  prevalente per la quale l’impresa è iscritta nel registro della CCIA sia pienamente corrispondente ai contenuti del contratto da affidare significherebbe non solo restringere l’accesso al mercato degli appalti pubblici (che finirebbe per essere limitato alle sole imprese che in maniera prevalente esercitano l’attivitĂ  oggetto dell’appalto, senza consentire la partecipazione a chi svolga un’attivitĂ  contigua e attinente a questa, anche se non in misura prevalente o esclusiva, e dimostri la sua specifica idoneitĂ  tecnica e professionale attraverso gli ulteriori criteri di selezione individuati nel bando dalla stazione appaltante); ma anche limitare il ruolo degli altri criteri di selezione previsti dalla legge di gara o sovrapporsi a questi.

Sulla effettivitĂ  di svolgimento delle attivitĂ  indicate si è soffermato il Consiglio di Stato con sentenze n. 508/2021 e n. 4474/2022.

Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 01.06.2022 n. 4474

La dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell’affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.
Ciò è stato affermato, con orientamento pressochĂ© costante, dalla giurisprudenza amministrativa (sin da Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), essendo noto che “la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio (sia nel regime previgente ove era prevista dall’art. 39, comma 1, del codice dei contratti pubblici tra i requisiti idonei a dimostrare la capacitĂ  tecnica e professionale dell’impresa, sia, e ancor piĂą, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneitĂ  professionale, anteposto ai piĂą specifici requisiti attestanti la capacitĂ  tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma) Ă¨ finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.
Quando tale prescrizione si specifica nel senso che occorre dimostrare l’iscrizione per una definita attività (oggetto dell’affidamento), ciò significa che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508).

Il che esclude la possibilitĂ  di prendere in considerazione imprese la cui attivitĂ  non sia stata ancora attivata, come, peraltro, evidenziato da una giurisprudenza altrettanto uniforme che avverte, altresì, che ai fini in discussione non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attivitĂ  nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacitĂ  di agire della societĂ  interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (cfr. Cons. di Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n. 2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).

Tale orientamento mette, dunque, in evidenza che l’affidabilità dell’impresa è strettamente connessa alla sua attivazione.

Sentenza Consiglio di Stato – Sez. V , 18.1.2021 n. 508

(…) Considerato che l’utilitĂ  sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalitĂ  coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170), da tale ratio â€“ nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessitĂ  di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalitĂ  dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.

Detta corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto di appalto), sebbene non debba intendersi quale perfetta e assoluta sovrapponibilitĂ  tra le componenti dei due termini di riferimento, va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalitĂ  di verifica della richiesta idoneitĂ  professionale, e quindi in virtĂą di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (si veda, in termini, Cons. di Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; Cons. di Stato, V, 25 settembre 2019, n. 6431; Cons. di Stato, V, 15 novembre 2019, n. 7846).

Ne consegue che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attivitĂ  riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato non può che passare attraverso l’esame e il confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto.

PiĂą nello specifico, un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’attivitĂ  per la quale l’impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all’attivitĂ  principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di attivitĂ  (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729). Ed infatti, ai sensi dell’art. 2193 c.c. (“Efficacia dell’iscrizione”“I fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.

(….) La giurisprudenza ha, dunque, affermato che l’individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l’attivitĂ  principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, VI, 15 maggio 2015 n. 2486; III, 28 dicembre 2011 n. 6968; V, 19 febbraio 2003, n. 925; VI, 20 aprile 2009, n. 2380).

Tali principi si desumono dal quadro normativo applicabile in materia di iscrizione nel registro delle imprese (cfr. in particolare, art. 2188 c.c.; art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione del detto art. 8; D.M. del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato in G.U.R.I. n. 260/13 S.O. n. 76, laddove dispone che ogni impresa che eserciti un’attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d’impresa, indicando, per ogni descrizione di attività la data di riferimento, ovvero di effettivo inizio, modifica, cessazione, nonché la descrizione dell’attività primaria e dell’eventuale attività secondaria “effettivamente esercitata”).