Incentivi tecnici nelle forniture e servizi: problematiche operative

Quando una fornitura o un servizio può definirsi “complesso” al fine del riconoscimento degli incentivi tecnici?

Il Rup, in quanto percettore degli incentivi, può motivare la qualificazione di un servizio come di “particolare importanza?

Questi sono alcuni degli interrogativi che si sono posti le Amministrazioni chiamate a decidere se  un appalto di fornitura o servizi potesse essre come idoneo al riconoscimento degli incentivi tecnici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici a favore dei soggetti coinvolti.

Prima di analizzare le posizioni assunte al riguardo dalla Corte dei Conti  vediamo quali sono le disposizioni che disciplinano la materia.

Quadro Normativo

Diverse sono le norme che attualmente regolano il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti di forniture e servizi.

I principi generali sull’argomento si rinvengono nell’art 45 del Codice che rinvia a l’allegato  I.10 per l’ individuazione delle attività incentivabili a favore del personale dell’Ente.

La norma riconosce l’incentivo per gli appalti non solo di lavori, ma anche di forniture e servizi.

Per queste due categorie  il comma 2 del citato articolo prevede che per la loro attribuzione vada nominato  il Direttore dell’esecuzione  ( alter ego del Direttore Lavori ).

L’articolo 114, comma 8, del Codice , a sua volta, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un Direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, a tale allegato che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della particolare importanza.

L’articolo 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede infatti che l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”.

Quest’ultimo li  individua così distinguendo:

  • per le forniture, antecedentemente all’entrata in vigore del cd “Correttivo al Codice “ ( D Lgs 31 dicembre 2024 n.209 ) rilevava esclusivamente il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo risultava superiore a 500.000 euro”; a seguito del Correttivo l’art 31/comma 3  , analogamente per i servizi, ammette che anche per le forniture di importo inferiore la qualifica di “importanza “ si desuma  dai caratteri di cui al comma 2;
  • per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dal  comma 2  in virtù del quale i connotatidella complessità sono presenti quando :

a. gli interventi sono particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

b. oppure “le prestazioni  richiedono l’apporto di una pluralità di competenze”;

c. oppure “gli interventi (sono) caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità”

d. “i servizi (…) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”.

Il comma peraltro  si conclude con l’elencazione di una serie di servizi che, in quanto tali godrebbero delle caratteristiche di  particolare importanza, a prescindere quindi da una specifica motivazione.

Proprio questo aspetto offre l’occasione per affrontare il primo dei quesiti.

La presunta tassatività  dell’elenco di cui al comma 2 dell’art 32

Il MIT, nel parere  n. 3467  del 3 giugno a seguito di un quesito circa la possibilità di nominare un Direttore dell’esecuzione (Dec )  diverso dal Rup anche negli appalti non di particolare importanza ( e ciò per poter riconoscere gli incentivi ) risponde negativamente  ( anche se non espressamente ) alla luce di una interpretazione  restrittiva che lascia intendere  una presunta tassatività delle casistiche “sintomatiche “ del carattere di importanza.

Questa posizione differiva da quella della  Corte dei Conti , la quale aveva , a contrario,sottolineato il carattere non tassativo dell’elencazione dell’’art 32 comma 2.

Nella Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Campania 8/6/2023 n. 191 , dopo un ampio excursus sulla normativa , al punto 32 si afferma infatti che “Ad avviso del Collegio, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all’espressione “in sede di prima applicazione” sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualifichino come tassativi  o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall’amministrazione secondo i criteri divisati dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14. “

La posizione della Corte trova oggi sicuro fondamento proprio alla luce delle modifiche apportate dal Correttivo al 2° comma del citato art  32  che ha eliminato dal precedente testo la dicitura ,( riferita all’elenco dei servizi ) ,“sono individuati “ sostituendola con quella più elastica  “possono essere considerati anche“.

A seguito pertanto della novella, il Rup potrà  “serenamente “ valutare se il servizio in parola, ancorchè non rientrante nell’elencazione di cui all’art 32 comma 2, rivesta , alla luce dei sui requisiti specifici, le caratteristiche di particolare importanza che ammettono il riconoscimento degli incentivi tecnici.

Questa affermazione porta diritto al secondo quesito, vale a dire:

La complessità del servizio/fornitura può essere certificata dal RUP ?

La Corte dei Conti Sez Regionale della Lombardia , con la deliberazione n. 475/2025 ha avuto modo di affrontare la questione.

Il quesito posto da un Sindaco era  se fosse “legittimo prevedere che sia il RUP, percettore anch’esso degli incentivi per funzioni tecniche, a provvedere alla motivata qualificazione di un servizio come avente particolare importanza, ai sensi dell’art.32 dell’allegato II.14 del d.lgs. n.36/2023”.

Al riguardo il Collegio . non si pronuncia espressamente, limitandosi ad enunciare il principio secondo cui “la concreta qualificazione, mediante atto amministrativo, di un servizio/fornitura di particolare importanza, trattandosi di valutazione complessa, dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale – ciò che riguarda anche il profilo del contributo tecnico soggettivo alla valutazione -, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’art. 32 dell’all. II 14 al d.lgs. 36/2023, nel rispetto, altresì, del principio di trasparenza ed imparzialità, onde scongiurare il rischio di elusione del principio di onnicomprensività (con conseguente aggravio della spesa pubblica) e di conflitto d’interessi”.

A tale riguardo va ricordato che l’art 114/ comma 2 del Codice dispone che il Direttore dell’esecuzione  viene nominato “su proposta del RUP”.

La norma citata assegna al RUP il solo compito di proporre la nomina del Direttore dell’esecuzione visto che se non coincide con il dirigente/responsabile del servizio, il Rup non potrà procedere con la nomina.

D’altra parte è altresì vero che spetta al Rup valutare tecnicamente la complessità dell’appalto e, sotto tale aspetto, si trova oggettivamente in una posizione di conflitto o,, di non  terzietà risultando direttamente interessato a percepire gli incentivi.

Da qui, si deve ritenere che la decisione sulla complessità, per evitare questa criticità , debba essere di competenza  del dirigente/responsabile del servizio.

La posizione non di terzietà, si ripresenterà  nel caso il RUP coincida con il dirigente/responsabile del servizio; da qui l’esortazione della Corte alla adeguata motivazione.