Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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La presentazione del rapporto sulla parità di genere rappresenta un obbligo esteso a tutti gli appalti o solo ad una certa categoria (quelli finanziati dal PNNR)?
E ancora: la mancata produzione è soccorribile?
Rispetto al primo quesito si registra un recente parere del MIT (n. 3267/2025) che, rispondendo proprio a questo interrogativo, si esprime favorevolmente.
Secondo il Supporto Giuridico del Ministero infatti si conferma che l’articolo 61 del decreto legislativo 36/2023, come modificato dal decreto correttivo (Dlgs 209/2024), ha reso strutturale la disciplina sull’obbligo del rapporto di parità di genere previsto dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006).
«Al riguardo – così si afferma nel parere- si rileva che l’art. 57 al co 2 bis, inserito con il Dlgs. 209/2024, rinvia all’allegato II.3 a prescindere dal finanziamento utilizzato e pertanto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, il suddetto obbligo sussiste anche per gli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento».
La posizione del MIT trova peraltro riscontro anche nel recente aggiornamento del Bando Tipo per servizi e forniture sopra soglia comunitaria dove, al punto 5, si chiarisce che la mancata presentazione del rapporto ( salvo che si tratti di servizi intellettuali o di forniture senza impiego di manodopera ) comporta per l’operatore l’esclusione dalla gara.
Il Mit chiarisce che, in base alla nuova formulazione, tutti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto, ossia le imprese con più di cinquanta dipendenti, devono allegarlo alla domanda di partecipazione o all’offerta, pena l’esclusione dalla gara.
Il parere, peraltro, non affronta una questione rilevante e cioè se la mancata presentazione del rapporto (quale allegato alla domanda di partecipazione) possa essere oggetto di soccorso istruttorio.
Sul tema ha avuto modo di esprimersi in tempi recenti la giurisprudenza amministrativa.
Il Tar Toscana infatti (sez. III, 17.6.2025 n. 1089) ha affermato che il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 non costituisce di per sé un requisito di partecipazione autonomo, ma piuttosto un mezzo per comprovare il possesso di un requisito di partecipazione.
Pertanto, “qualora la lex specialis richieda la presentazione di questo rapporto come requisito speciale di partecipazione, la sua omissione iniziale non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, essendo ammesso il soccorso istruttorio. L’impresa dovrà però dimostrare che il rapporto fosse già esistente in capo all’operatore con data certa anteriore al termine ultimo di presentazione dell’offerta “.
La pronuncia trae spunto da un ricorso che contestava l’avvenuta aggiudicazione a favore di un concorrente che non aveva prodotto il rapporto, sostenendo che tale documento dovesse ritenersi un requisito necessario dell’offerta e , come tale, insuscettibile di sanatoria.
Il Tar, al contrario, ha sostenuto che tale documento, però, pur “traguardando finalità di tutela rientranti nella polifunzionalità del contratto pubblico“, esula dall’offerta economica stricto sensu intesa e, più in generale, dalla documentazione che compone l’offerta in senso negoziale.
Così inquadrato il rapporto come requisito speciale di partecipazione, si è allora analizzata l’applicabilità del soccorso istruttorio, partendo da quanto stabilito dall’art 101, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023,che consente il soccorso istruttorio per “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Il TAR Toscana ha ritenuto che la previsione della lex specialis si riferisse correttamente al possesso del requisito (l’invio del rapporto informativo alle rappresentanze) e non alla presentazione del documento alla stazione appaltante.
In quanto tale, questa documentazione, per il Tribunale, è suscettibile di soccorso istruttorio.
La pronuncia ha rafforzato questo assunto richiamando il principio generale espresso dall’art. 101, comma 1, lett. a), laddove prevede che la mancata presentazione di garanzie provvisorie o impegni di mandato collettivo è sanabile con documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Questo principio, secondo il Collegio, si estende a tutta la documentazione afferente alla prova del possesso di un requisito di partecipazione, purché lo stesso risulti già posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In altre parole, ciò che conta è che l’impresa fosse già in regola al momento della scadenza della gara, e che la mancata allegazione del documento sia stata solo una svista formale, sanabile.
Le conclusioni del Tar Toscana sono state compiutamente recepite da Anac ,nel Bando Tipo n.1 aggiornato a seguito dell’introduzione del Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici
Nel documento in questione l’Autorità ha creato un microsistema normativo, prevedendo che gli operatori economici, solo laddove abbiano più di cinquanta dipendenti, siano tenuti a caricare copia del rapporto nel FVOE (confermando quindi che trattasi di documento a comprova).
Coerentemente con tale premessa, l’Autorità specifica , al punto 16, che l’omissione non ha effetti escludenti, dovendo la Stazione Appaltante attivare il soccorso istruttorio. Ma, attesa la natura comprovante del requisito, il soccorso non consente la generazione ex novo del documento: l’operatore economico dovrà pertanto dimostrare che il rapporto sia stato redatto e trasmesso prima della scadenza per la presentazione delle offerte.