Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Parere MIT n. 3633 del 23.6.2025
Quesito: Nell’ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l’art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l’opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell’art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell’appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell’appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d’asta (valore riferito ad una sola annualità).
Risposta: Ai sensi dell’art. 14, per il calcolo del valore complessivo dell’appalto bisogna considerare tutte le forme di opzioni e rinnovi, così come i premi o i pagamenti a favore dei partecipanti, quando previsti. Pertanto, se negli atti di gara è prevista espressamente l’opzione di proroga, anche questa va inclusa nel valore dell’appalto. L’art. 100 del Codice dei Contratti disciplina i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Esso non fornisce un’indicazione univoca su quale valore considerare (base d’asta o valore complessivo con opzioni) ma richiama implicitamente la necessità di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e requisiti richiesti. Pertanto, quando il valore dell’appalto include opzioni o proroghe previste ab origine nella documentazione di gara, anche i requisiti di capacità devono proporzionarsi al valore complessivo stimato, perché: – riflettono la dimensione economica e tecnica dell’impegno richiesto all’operatore economico; – una proroga anche se “pro futuro” fa parte della prestazione oggetto di affidamento, se prevista nei documenti di gara. Per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione deve considerarsi il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga, se tale proroga è esplicitamente prevista nella documentazione di gara. In caso contrario (cioè in assenza di clausola di proroga), il riferimento rimane il valore annuale effettivo della manutenzione. Si tenga in considerazione la previsione, per le lavorazioni, di cui all’art. 100 comma 4 e la soglia ivi prevista.