Verifica dell’anomalia dell’offerta e contradditorio procedimentale

Avv. Maria Ida Tenuta

La recente sentenza del TAR Lombardia-Milano del 5 maggio 2026, n. 2179 si è occupata dei limiti di applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento di verifica dell’anomalia.

Come noto, l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 disciplina lo svolgimento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, stabilendo che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni che ritengono necessarie, assegnando al concorrente un termine non superiore a quindici giorni (art. 110 comma 3). Dopo aver valutato le giustificazioni ottenute dal concorrente, la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti (art. 110 comma 5).

Il procedimento di verifica dell’anomalia descritto dall’art. 110 D.Lgs 36/2023 (in continuità con il previgente D.Lgs. 50/2016) ha una struttura “monofasica” e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio – com’era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87 D.Lgs. 163/2006 – e dunque non vi è un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni indicate dalla stazione appaltante in caso di esclusione per anomalia dell’offerta.

In altri termini, l’art. 110 cit. prevede che il procedimento di verifica dell’anomalia sia monofasico nel senso che si articola in un’unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. 

La tempistica procedimentale stabilita dal Legislatore prevede, quindi, che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.

La previsione di un procedimento monofasico con un termine massimo di 15 giorni è volta a realizzare il rispetto del principio del risultato.

Il termine assegnato per fornire le giustificazioni in merito all’offerta deve essere congruo e consentire il rispetto del principio del contraddittorio.

In merito al rispetto del contraddittorio nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, la Relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del d.lgs. n. 36 del 2023 ha chiarito che: “qualunque sia il criterio scelto dalla stazione appaltante è comunque necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato la centralità dell’attuazione del principio del contraddittorio nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta statuendo che: “…nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo alla stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’offerta, la attenta valutazione e ponderazione delle giustificazioni presentate dall’impresa “sospettata” di aver presentato un’offerta anormalmente bassa, atteso che l’esclusione automatica o, comunque, non attentamente ponderata di tale offerta rischia di pregiudicare i principi comunitari a tutela della concorrenza e della libertà di impresa” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9214, Cons. Stato, V, 25 marzo 2019, n. 1969).

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che la struttura monofasica del procedimento di verifica dell’anomalia che prevede una sola richiesta di giustificazioni, così come delineata dall’art. 110 D.Lgs. 36/2023, non impone di attivare un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni del concorrente da parte della stazione appaltante.

Alcune sentenze hanno precisato, tuttavia, che la struttura monofasica del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta  non vieta alla stazione appaltante di chiedere ulteriori chiarimenti, in ragione della specificità della fattispecie esaminata: “ In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, se è vero che l’articolo 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha previsto per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura “monofasica” del procedimento e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio – com’era, invece, nel regime disegnato dal previgente articolo 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 – e dunque non vi è un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell’offerta, non si può tuttavia approdare all’estremo opposto in cui l’esternazione delle ragioni dell’anomalia dell’offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara …” (Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2024, n. 9214; Cons. Stato, III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2023, n. 8895).

Orbene, la sentenza in commento ha statuito che in forza della struttura monofasica del procedimento di verifica dell’anomalia prevista dall’art. 110 D.Lgs. 36/2023 non sussiste un obbligo generalizzato di un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante.

Nel caso di specie il ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio procedimentale in quanto a seguito della richiesta di chiarimenti e della risposta fornita dal concorrente, il RUP– pur dichiarando espressamente di ritenere tali giustificazioni non esaustive – non aveva attivato alcuna ulteriore interlocuzione procedimentale, ma aveva scelto di concludere il procedimento di anomalia dell’offerta con un provvedimento negativo.

Il TAR ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: “In proposito la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5233 del 17 ottobre 2025) ha chiarito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tanto nella disciplina previgente del d.lgs. 50/2016, quanto in quella sopravvenuta del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi strutturalmente “monofasico”, articolato cioè in un’unica richiesta di giustificazioni e nella successiva valutazione operata dalla stazione appaltante. Non è configurabile quindi un obbligo generalizzato di un’ulteriore fase di confronto a seguito dell’acquisizione delle spiegazioni da parte della stazione appaltante. Tale ricostruzione esclude la persistenza del modello di tipo bifasico o trifasico creato dalla giurisprudenza sotto il vigore dell’art. 88 del d.lgs. 163/2006 e richiama un principio di essenzialità che il Consiglio di Stato considera coerente con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con il principio di non aggravamento del procedimento e con la finalità acceleratoria delle procedure di affidamento pubblico.… la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l’esclusione per incongruità dell’offerta da un relativo preavviso all’interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell’offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l’interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni” (già Cons. Stato, V., sent. 3 maggio 2021, n. 3472; conf. 4 giugno 2020, n. 3508).” (TAR Lombardia-Milano n. 2179/2026 cit.).

In conclusione, la sentenza in commento ha statuito che alla luce della struttura monofasica in cui si articola il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, secondo cui è prevista una sola richiesta di giustificazioni nei confronti del concorrente, la stazione appaltante anche se ritiene non esaustive le dette giustificazioni fornite dall’offerente, non ha l’obbligo di richiedere ulteriori chiarimenti, bensì può concludere il procedimento di verifica dell’anomalia con un provvedimento di esclusione.