Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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La stazione appaltante, nelle gare di servizi di architettura, ha la possibilità di introdurre regole specifiche relativamente al ribasso da offrire?
Il tema ha una rilevanza pratica in quanto la normativa di riferimento se consente di stabilire regole ad hoc per quanto riguarda gli elementi di valutazione discrezionale, per quanto concerne l’aspetto economico pone una disciplina rispetto alla quale il margine di manovra appare limitato se non addirittura precluso.
Inquadramento normativo
Occorre distinguere tra affidamenti di importo inferiore a 140 mila euro e superiori.
Nel primo caso (affidamento diretto) la regola è scarna.
L’art 41/comma 15 quater del Codice dei Contratti Pubblici , così come modificato a seguito dell’introduzione del correttivo nel rinviare all’Allegato I.13 per la definizione dei corrispettivi prevede che gli stessi possano essere ridotti per una percentuale non superiore al 20 per cento.
Nel caso invece di affidamenti superiori a 140 mila euro, il comma 15 bis del citato art 41 prevede che solo il 35 per cento del corrispettivo così come calcolato possa essere assoggettato a ribasso e che comunque il punteggio attribuibile alla componente economica possa avere un peso non superiore al 30 per cento del punteggio distribuibile
Problematiche operative
La prima questione riguarda l’applicazione pratica dell’art 41/comma 15 quater ( in tema di affidamento diretto ) rispetto al quale si è pronunciato il Mit attraverso il parere n.3330 /2025
Quesito:
Vorrei porre a questo Servizio quale soluzione pensa sia corretta per l’applicazione pratica del comma in oggetto. SOLUZIONE 1: Si calcola l’importo di gara con le modalità previste con l’allegato I.13 e si applica il 20% previsto. Successivamente l’operatore economico applicherà il suo ribasso. SOLUZIONE 2: Si calcola l’importo di gara e il 20% sarà il massimo ribasso che l’operatore economico potrà applicare. Quale è la soluzione corretta dell’interpretazione del comma che la S.A. deve applicare.
Risposta
Si premette che l’art. 41 co 15 quater fa riferimento all’affidamento diretto come definito dal nuovo Codice dei contratti all’art. 50 comma 1 lett. b), ovvero ad una modalità semplificata di affidamento nella quale non si svolge una procedura di gara e non trovano applicazione i criteri di aggiudicazione previsti per le stesse.
Relativamente al quesito posto, si chiarisce che nel caso dei servizi di ingegneria e architettura l’importo del corrispettivo per l’affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all’80% dell’importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall’allegato I.13 al codice sui contratti pubblici.
Il responso merita attenzione in quanto ribadisce che l’affidamento diretto non è una procedura di gara e quindi la stazione appaltante è assolutamente libera di stabilire in che modo assegnare la prestazione richiesta e quindi anche senza necessità di richiedere un ribasso.
L’unica regola che va rispettata è quella per cui il valore economico pattuito non potrà essere ridotto per una percentuale superiore al 20 per cento rispetto al corrispettivo determinato.
Correlata al punto precedente è la questione se il limite del ribasso del 20 per cento sia applicabile anche alle prestazioni di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza e collaudo.
L’interrogativo trae spunto dalla circostanza che il nuovo comma 15-quater stabilisce che: “… i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%”. Questa prescrizione comporta che nelcaso dei corrispettivi inferiori a 140.000 i soli compensi relativi alla progettazione(ambito di applicazione dell’allegato I.13) sono soggetti al limite di ribasso del 20%.
Ne deriva che per le attività di direzione lavori, componenti ufficio di direzione lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatore resta applicabile l’equo compenso, come richiamato dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 36/2023 e la relativa offerta economica dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legge 49/2023 ( disciplinante appunto l’equo compenso sulle prestazioni professionali).
Altro dubbio che si riverbera sul piano operativo e è quello se sia possibile , nel caso di una gara ( non di affidamento diretto quindi ) per servizi tecnici ammettere un ribasso per l’intero importo consentito, e cioè del 35 per cento, ai sensi del comma 15 bis del citato art 41 del Codice.
La questione trae spunto da un ricorso nel quale il concorrente contestava l’operato della stazione appaltante che , ammettendo il ribasso nella percentuale massima, avrebbe violato il principio del divieto di gratuità del servizio di natura intellettuale , così come sancito dal comma 2 dell’art 8 del Codice.
Il Tribunale Amministrativo adito ( nella fattispecie quello del Lazio ) ha ritenuto corretto l’operato della Stazione Appaltante che ha ammesso l’offerta ( poi risultata vincitrice ) esponete il ribasso massimo consentito.
Nella sentenza della sez II 18 marzo 2026, n. 5142 il giudice ,( prendendo spunto dalla lettura dei commi da 15 bis a 15 quater dell’art 41 del Codice come modificati a seguito dell’introduzione del Decreto Correttivo ) giunge alla conclusione di respingere il ricorso così motivando.
“Come esposto nella relazione illustrativa, mediante il correttivo, tenuto conto delle divergenze di posizione e orientamenti giurisprudenziali, si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso: “In risposta a tale necessario bilanciamento, le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento” (v. relazione illustrativa – atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 226, trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2024).
Ne deriva che, alla luce del predetto intervento correttivo, è oggi espressamente previsto dal dato normativo, che, nel contemperamento tra le diverse esigenze,il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara “può” (in questi termini l’art. 41 comma 15-bis cit.) essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte,come previsto nella disciplina della gara de qua. (Rif.: Articolo 41, commi 15-bis e quater dlgs. 36 del 2023)
L’assunto del ricorrente, per cui il ribasso pari al 100% sarebbe stato in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni di natura intellettuale, è smentito dalla evidente circostanza che il profilo afferente alla progettazione ha già una parte fissa (65%), sicché la controinteressata aveva, di fatto, proposto un ribasso non dell’intero compenso, ma del 100% della quota del 35%, in conformità a quanto previsto espressamente dagli atti di gara e nel rispetto della nuova normativa in materia (art. 41 codice contratti cit.).
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Ulteriore questione è quella della ammissibilità di un disciplinare che ,,nell’ammettere il ribasso, lo vincoli alle sole spese forfettarie.
La fattispecie è stata affrontata in un recente parere di precontenzioso da Anac ( n.339 del 9 settembre 2025 ) che nel valutare la correttezza dell’operato dell’Ente si è espressa al riguardo.
La vicenda trae spunto da un disciplinare di gara che prevedeva che l’offerta economica avrebbe dovuto indicare la percentuale di ribasso sull’intero importo a base d’asta, con il vincolo che il ribasso non avrebbe potuto superare l’importo delle spese forfettarie
A seguito di espressa richiesta tesa ad esplicitare la base di calcolo per l’applicazione della percentuale di sconto, la stazione appaltante, con proprio chiarimento, aveva precisato che, nell’offerta economica avrebbe dovuto essere indicato “il valore numerico del ribasso percentuale offerto sulle sole spese forfettarie”, come riportato nel disciplinare di gara.
Senza entrare nel merito delle valutazioni dell’autorità circa la corretta valenza dei chiarimenti ,quello che appare di interesse in questa sede è il giudizio che Anac indirettamente esprime rispetto ad una clausola di tale natura nel senso della sua ammissibilità
Infatti, dato il limite costituito dalla possibilità di ribasso delle sole spese forfettarie, la volontà degli offerenti appariva chiaramente esplicitata. La Commissione di gara non aveva necessità di procedere ad alcuna operazione interpretativa o manipolativa ma solo di riportare le offerte alla medesima base di calcolo; nel caso di specie, l’operato della stazione appaltante risulti conforme alla normativa, in quanto, a fronte di una norma del disciplinare poco chiara, il chiarimento fornito esplicitava la volontà della stazione appaltante di ammettere le offerte recanti il ribasso solo sulle spese forfettarie. Pur avendo presentato ribassi parametrati a due diversi valori, la volontà degli offerenti appariva chiaramente esplicitata e la Commissione di gara non aveva necessità di procedere ad alcuna operazione interpretativa o manipolativa ma solo di riportare le offerte alla medesima base di calcolo.