Gestione impianti sportivi: alcune questioni operative

La gestione degli impianti sportivi rappresenta sicuramente un tema oggetto di periodiche analisi soprattutto per quanto concerne gli aspetti prettamente operativi.

Ciò in quanto la la gestione di tali immobili sconta una specifica disciplina che deve poi misurarsi con quella del Codice dei Contratti pubblici per la  corretta individuazione  delle regole da applicare.

Dal 1° gennaio 2023 è entrato infatti in vigore il d.lgs. 28/2/2021 n. 38, di riforma delle norme per l’ammodernamento, la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

Secondo il d.lgs. 38/2021, art. 2 lett. d), sono impianti sportivi le strutture, sia all’aperto che al chiuso, preposte allo svolgimento di manifestazioni sportive e che possono comprendere:

  • uno o più spazi dedicati alla attività sportiva, dello stesso tipo o di tipo diverso;
  • eventuali zone dedicate a spettatori, servizi accessori e di supporto.

Il d.lgs. 38/2021 si applica a tutti gli impianti di proprietà pubblica, compresi quelli scolastici.

L’art. 6 del d.lgs. 38/2021 prevede che gli enti locali debbano assicurare l’uso pubblico degli impianti sportivi. Gli enti del territorio devono:

  • garantire che gli impianti siano aperti a tutti i cittadini;
  • assicurare che l’uso degli impianti stessi sia accessibile, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e le associazioni sportive .

La prima questione operativa che si pone è quella relativa alle modalità di affidamento della gestione. Il D.Lgs. ne prevede due:

La prima, contemplata dall’art 5 (affidamento diretto ad Associazioni o Società Sportive senza fini di lucro) presuppone la presentazione di un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione  di un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare.

Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni

La questione che si pone è quella relativa alla natura di tale affidamento e cioè se esso debba in qualche modo essere correlato a quello contemplato dall’art 50 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero se rappresenti una situazione derogatoria.

In sostanza a seconda della configurazione di tale affidamento si potranno individuare le differenti conseguenze operative (in particolare la necessità  o meno di dare  corso ad un confronto competitivo).

Sull’argomento ecco allora la posizione espressa al riguardo dagli organi ufficiali.

Per  Anac (parere di funzione consultiva n.33 dell’8 ottobre 2025) l’affidamento diretto della gestione di un impianto sportivo a un’associazione o società senza fini di lucro è possibile, ma solo in casi molto circoscritti e a precise condizioni.

Secondo l’Autorità, «l’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica» e può essere giustificata solo «in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste». In concreto, la possibilità di affidamento diretto è ammessa solo quando una sola associazione o società sportiva senza scopo di lucro presenti spontaneamente al Comune un progetto di riqualificazione o ammodernamento di un impianto «non più adeguato alle sue esigenze funzionali», accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria e finalizzato a promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Inoltre, il valore dell’affidamento deve restare sotto la soglia comunitaria dell’articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.

L’Autorità chiarisce che l’articolo 5 del Dlgs 38/2021 «non può essere letto e interpretato come disposizione derogatoria alle previsioni del d.lgs. 36/2023», in assenza di un’esplicita previsione di deroga. Per questo motivo, il parere invita a una lettura coordinata degli articoli 4 e 6 del decreto 38/2021  con le regole del nuovo Codice appalti, nonché con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni.

In sostanza, per l’Anac, la norma va considerata «residuale», applicabile solo quando si verificano tutte le condizioni tassativamente elencate («Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile») e non vi sia concorrenza di proposte. «Il predetto affidamento diretto – ricorda l’Autorità citando una recente sentenza del Tar Lombardia – non può operare dove ci sono una pluralità di proposte, poichè in tal caso deve applicarsi il disposto di cui al successivo art. 6»  il cui 3° comma richiama al rispetto dei principi del Codice e delle direttive europee.

Anche la Corte dei Conti ha ribadito tale posizione ( ved Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 251/2024/PAR del 17 dicembre 2024 )

Per il giudice contabile ove non sussista la particolare situazione contemplata dall’art 5, troverà applicazione la seconda modalità di affidamento (gara con confronto concorrenziale) in ragione di quanto disposto dall’art 6 del DLgs n. 38/2021(come modificato dal d.lgs. n.120/2023)  secondo cui gli affidamenti degli impianti sportivi devono avere luogo “nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.

Seppur rientranti nella categoria dei contratti attivi anche  in tal caso deve necessariamente trovare applicazione il principio dell’accesso al mercato (art. 3), il quale “impone di garantire la concorrenza, l’imparzialità e la non discriminazione degli operatori, oltre ai principi di pubblicità, trasparenza e proporzionalità” (cfr. nella giurisprudenza amministrativa, TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sent. n. 2628/2024).

In sintesi, l’affidamento in via immediata e diretta ad una specifica associazione appare precluso dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i., nonché dalla ratio dell’art. 13 del Codice dei contratti vigente.

Ma, in tal caso, ed è questa la seconda questione operativa, a quale istituto del Codice occorre riferirsi per dare corretta attuazione delle regole codicistiche?

La risposta si rinviene dalla giurisprudenza e, segnatamente, da un pronuncia del Tar Lombardia ( Brescia Sez I n. 520/2025 ) che qualifica l’affidamento degli impianti sportivi come concessione di servizi. “La qualificazione della gestione come concessionecomporta l’applicazione dei principi del Codice appalti e delle norme europee, rendendo necessaria – salvo i casi eccezionali previsti – una procedura competitiva“.

Ove l’affidamento abbia valore inferiore alle soglie europee ( 5.504.000 euro ) troverà applicazione l’art 187 del Codice dei Contratti che consente la possibilità di dare corso ad una procedura negoziata , senza pubblicazione di un bando di  gara previa consultazione ,ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di uncriterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indaginidi mercato o tramite elenchi di operatori economici ,ferma restando  la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti diconcessione di importo inferiore alla soglia europea mediante procedure di gara ordinarie.

Ulteriore questione operativa da affrontare riguarda la necessità o meno che la stazione appaltante risulti qualificata , ai sensi degli artt 62 e 63 del Codice dei Contratti pubblici.

Per le concessioni, in termini generali la risposta è affermativa.

Con il parere n. 3129 /2025Il Mit  infatti, al  quesito , se  sia possibile applicare, per l’affidamento delle concessioni, il regime semplificato previsto per l’affidamento/aggiudicazione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria previsto nell’articolo 63, comma 6, lett. c). ( il quale , dispone che le stazioni appaltanti anche senza qualificazione possono procedere «ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente») ha risposto escludendo, che l’ente non qualificato possa applicare, in una sorta di interpretazione analogica, le disposizioni invece previste per gli appalti e, segnatamente per i beni e servizi (e per lavori al di sotto del milione di euro per manutenzioni ordinarie).

L’Anac, con riferimento però alla sola fattispecie contemplata dall’ art 5 del DLgs n. 38/2021, ammette tale possibilità.

Nel parere del 20 gennaio 2026 l’Autorità si è così espressa:

“La fattispecie delineata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021 consiste in un affidamento diretto di un contratto riconducibile allo schema del partenariato pubblico-privato. Il sistema di qualificazione delineato dal codice, a seguito delle modifiche apportate dal “decreto correttivo” (d.lgs. n. 209/2024), con riferimento agli appalti richiede la qualificazione per effettuare le “garedi importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell’articolo 62 (soglie di autonomia).

Il richiamo alle “gare”, in luogo del più ampio termine “procedure” utilizzato originariamente dal Codice, rafforza l’interpretazione già seguita dall’Autorità secondo cui la qualificazione è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti.

Ciò implica che la necessità della qualificazione viene meno ogni qualvolta viene affidato un appalto senza porre in essere una gara“.

L’ultima questione operativa riguarda il rispetto o meno del codice degli appalti ove oggetto dell’utilizzo siano un impianti sportivi scolastico.

In tale ipotesi l’ultimo comma dell’art 6 ,imponendo la messa  a disposizione degli stessi a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti, pone al di fuori delle regole codicistiche tale situazione (non vi è infatti alcun richiamo alle stesse), consentendo quindi di procedere direttamente .con apposita convenzione, al relativo affidamento , fatta salva la necessità di verificare la compatibilità con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola.