Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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L’obbligatorietà della presentazione del rapporto sulla parità di genere deve intendersi esteso a tutti gli appalti o va riferito solo a quelli relativi al PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)?
La questione riveste una indubbia rilevanza pratica; in sede di stesura dei documenti di gara infatti gli operatori dovranno accertare se la produzione di questo documento sia obbligatoria per tutti gli appalti ovvero se rappresenti una peculiarità esclusiva di quelli finanziati con le risorse PNRR con le diverse conseguenze che ne derivano in sede di partecipazione (esclusione obbligatoria o meno in caso di mancata produzione).
Prima di entrare nel merito della questione (analizzare cioè le diverse posizioni assunte al riguardo da MIT e Tar) appare opportuno inquadrare il contesto normativo di riferimento.
Inquadramento
L’articolo 94 del vigente codice dei contratti pubblici, decreto legislativo numero 36 del 2023, nel disciplinare i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure d’appalto, al comma 5, c) prevede l’esclusione automatica, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con i Fondi del PNRR degli operatori economici (imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti) che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell’ articolo 46 del D Lgs 11 aprile 2006 n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
In questi termini la norma non lascerebbe alcun dubbio: solo per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR la mancata produzione del rapporto ha come conseguenza l’esclusione automatica del concorrente.
Tale conclusione peraltro non è affatto pacifica.
La riprova è data dalle diverse conclusioni cui sono giunti il Mit ed i Tar sull’argomento e la stessa Anac in occasione della stesura del Bando Tipo n.1 a seguito dell’ultimo aggiornamento.
Una prima decisione del Tar
In una pronuncia riferita ad un appalto non finanziato con i fondi PNRR ,Il Tar Toscana (sez. III, 17.6.2025 n. 1089 ) ha affermato che il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 non costituisce di per sé un requisito di partecipazione autonomo, ma piuttosto “un mezzo per comprovare il possesso di un requisito di partecipazione ed in quanto tale sarebbe consentito ricorrere al soccorso istruttorio“.
Secondo il Collegio la richiesta di tale documento, diversamente da quanto sostenuto dalla Stazione Appaltante e dal controinteressato (secondo i quali la mancata produzione costituisce causa di esclusione automatica solo per gli appalti PNRR/PNC (art. 94, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023) ,ove richiesto dalla lex specialis, costituisce documentazione attinente alla prova di un requisito di partecipazione preesistente e, pertanto, sanabile con soccorso istruttorio.
”La richiesta anche in appalti non PNRR, dell’invio del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile come requisito generale di partecipazione è legittima, non sussistendo una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, purché questo sia concretamente attinente e proporzionato all’oggetto del contratto.
Tale documento, però, pur traguardando finalità di tutela rientranti nella polifunzionalità del contratto pubblico, esula dall’offerta economica stricto sensu intesa e, più in generale, dalla documentazione che compone l’offerta in senso negoziale, per i quali il soccorso istruttorio è vietato.”
Se per il giudice toscano la richiesta del rapporto era legittima ma facoltativa ,per il MIT , al contrario, essa deve considerarsi obbligatoria anche per gli appalti non collegati ai finanziamenti PNRR.
La posizione del MIT
Con il parere n. 3697/2025 , in risposta al quesito di una stazione appaltante che chiedeva se la sanzione dell’esclusione fosse ancora confinata ai soli contratti finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza., il Servizio di Supporto Giuridico “ rileva che l’art. 57 al co 2 bis, inserito con il Dlgs. 209/2024, rinvia all’allegato II.3 a prescindere dal finanziamento utilizzato e pertanto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso allegato, il suddetto obbligo sussiste anche per gli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento”.
Il Mit chiarisce che, in base alla nuova formulazione, tutti gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto, ossia le imprese con più di cinquanta dipendenti, devono allegarlo alla domanda di partecipazione o all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, confermando che la disposizione riguarda quindi anche gli appalti finanziati con fondi ordinari o con risorse europee diverse dal Pnrr.
La tesi contraria
Le conclusioni di cui sopra non sono però condivise al momento da una certa giurisprudenza Secondo il Tar Campania infatti (Sez. I, 20 febbraio 2026, n. 350 ).
“L’esclusione automatica, per mancata presentazione del rapporto sulla parità di genere al momento della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, è prevista soltanto per le procedure d’appalto relative agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR-PNC.
Diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante e da quanto eccepito dalla parte privata controinteressata, l’articolo 57, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici non ha esteso l’obbligo di presentare il rapporto sulla parità di genere a tutte le procedure d’appalto, indipendentemente dal finanziamento utilizzato; Ed infatti, l’articolo 57 del codice dei contratti pubblici, al comma 2 bis, si limita a stabilire che l’allegato II.3 al codice prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa, ma non introduce affatto una nuova causa di esclusione e neppure estende a tutte le procedure di appalto la causa di esclusione eccezionalmente prevista dal codice per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR-PNC;”
Siamo quindi di fronte all’ennesima disputa interpretativa che non giova sicuramente a coloro che si accingono a predisporre la documentazione di gara per un appalto non finanziato con i Fondi PNRR.
Il Bando tipo Anac
A complicare il quadro concorre anche la previsione di cui al punto 5 del Bando Tipo n.1, aggiornato a seguito di approvazione del Consiglio dell’Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025,che al paragrafo “ Altre cause di esclusione “( pagg. 18/19 ) dispone la non obbligatorietà del rapporto da parte degli operatori con più di 50 dipendenti per i soli servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera, riconoscendone implicitamente la necessità in tutti gli altri casi ( affermazione che trova pieno riscontro nella relazione accompagnatoria al Bando dove si afferma: “Per ciò che concerne le cause di esclusione connesse a meccanismi finalizzati a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, a seguito delle modifiche disposte dal Correttivo che ha eliminato dall’articolo 61 l’obbligo di inserimento di dette clausole negli appalti riservati e, corrispondentemente, ha eliminato il riferimento agli appalti riservati dalla rubrica dell’Allegato II.3, le previsioni dell’articolo 1, commi 1 e 2 del richiamato Allegato, sono state estese a tutti gli affidamenti, anche non finanziati con le risorse PNRR e PNC, fatta eccezione per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, stante la previsione di cui all’articolo 57, comma 1, del Codice che esclude l’applicazione delle clausole sociali a tali tipologie di affidamenti.”)
Come dovranno pertanto orientarsi i Rup, nell’affrontare tale questione?
Faranno leva sulle disposizioni del Bando Tipo (in coerenza con quanto affermato dal Mit ) oppure riterranno di seguire l’interpretazione del Tar? (che peraltro dovrà trovare riscontro da parte del Consiglio di Stato)
Il dilemma non appare di facile soluzione; a tale riguardo vale la pena sottolineare che Anac , nella relazione accompagnatoria ( pag 7 ) afferma che “Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle clausole obbligatorie, purché le previsioni introdotte dalle stazioni appaltanti non siano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate nella delibera a contrarre (articolo 83, comma 3)“.
Come al solito ci si ritrova tra l’incudine ed il martello e, a farne le spese, sono le Stazioni appaltanti per l’ennesima volta chiamati ad operare in una situazione di incertezza.