Sulla verifica generalizzata dei costi della manodopera

Avv. Maria Ida Tenuta

La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 11 novembre 2025 n. 8798 si è occupata della verifica dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante.

Nella fattispecie esaminata dal Collegio, nell’ambito di una procedura avente ad oggetto la manutenzione di strade comunali e provinciali, l’appellante censurava la sentenza di primo grado in quanto non aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione nonostante non avesse provveduto ad effettuare alcuna verifica generalizzata circa la congruità dei costi della manodopera indicati nell’offerta dell’aggiudicatario.

In buona sostanza, l’appellante sostiene che la stazione appaltante abbia l’obbligo di effettuare sempre la verifica dei costi della manodopera anche in assenza di indici sintomatici di una possibile incongruità.

La tematica affrontata dal Consiglio di Stato era già stata esaminata da diverse pronunce del Giudice amministrativo.

Secondo una prima ricostruzione – ormai minoritaria – anche se l’art. 108 D.Lgs. 36/2023 non reca espressamente l’obbligo di procedere alla verifica d’ufficio della congruità dei costi della manodopera, tale necessità emergerebbe – in maniera implicita – dall’art. 110 D.Lgs. 36/2023 laddove dispone l’esclusione dell’offerta in quanto anormalmente bassa se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, D.Lgs. 36/2023; tale previsione imporrebbe all’Amministrazione di effettuare un controllo generalizzato sul costo della manodopera.

L’orientamento prevalente sostiene invece che a differenza del previgente art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, il nuovo codice non prevede a carico della stazione appaltante alcun obbligo di effettuare la verifica di congruità dei costi della manodopera, essendo tale verifica necessaria solo in presenza di elementi idonei a ingenerare dubbi sulla sostenibilità dell’offerta. In particolare, sul punto il Giudice amministrativo ha statuito che: “nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti” (TAR Toscana, Firenze, sentenza n. 133/2024, TAR Campania, Salerno, sentenza n. 793/2025).

Orbene, la sentenza in commento si inserisce nel solco interpretativo elaborato della giurisprudenza maggioritaria.

In particolare, il Collegio ha affermato che l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all’art. 95, comma 10 del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016).

Ed infatti l’art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016 così disponeva: “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.

L’art. 108 D.Lgs. 36/2023 prevede unicamente che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”

Il Collegio sottolinea, dunque, che nel nuovo Codice non è esplicitata una norma analoga al vecchio articolo 95 comma 10 cit.

Il Collegio ha respinto l’appello sulla base delle seguenti motivazioni: “Va innanzitutto condivisa l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a differenza dell’art. 95, comma 10, di quello precedente (decreto legislativo n. 50 del 2016), “non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera”. Né, d’altra parte, la difesa di parte appellante si è premurata di dimostrare in alcun modo l’incongruità dei costi della manodopera e dunque la conseguente insostenibilità dell’offerta economica nel suo complesso”.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha chiarito che sulla base dell’art. 108, comma 9 D.Lgs 36/2023 non grava sulla stazione appaltante alcun obbligo di effettuare un controllo necessario e generalizzato sulla congruità del costo della manodopera, previsto invece durante la vigenza dall’art. 95, comma 10, del Vecchio Codice; la verifica della congruità dei costi della manodopera non costituisce un obbligo generalizzato per la stazione appaltante, bensì sembra debba essere effettuata solo in presenza di indici sintomatici dell’insostenibilità di tali costi. In altri termini, per inficiare le operazioni di valutazione e aggiudicazione di una gara pubblica non basta contestare la mancanza del formale passaggio valutativo del costo della manodopera ma occorre fornire quantomeno un principio di prova in ordine all’incongruità dei detti costi.