Sanabilità dell’offerta formulata in numero assoluto anziché in ribasso

Il quesito che ci si pone è il seguente: qualora l’offerta economica sia stata formulata non mediante ribasso percentuale ( come prescritto dagli atti di gara ) ma in termini di prezzo assoluto va necessariamente esclusa oppure la medesima è sanabile attraverso il soccorso “procedimentale “ ?

Rispetto a tale interrogativo registriamo due recenti pronunce dei Tar  che risolvono la questione in termini radicalmente opposti

La fattispecie che ha dato luogo alle due divergenti pronunce  è analoga

In entrambi i casi infatti il ricorrente contestava l’avvenuta esclusione da parte della Stazione Appaltante per aver prodotto una offerta economica formulata in termini di prezzo assoluto anziché tramite ribasso percentuale, contravvenendo così ad una esplicita prescrizione del disciplinare

A sostegno dell’impugnazione veniva addotta la circostanza che  la formulazione dell’offerta nei termini indicati non avrebbe dovuto portare all’esclusione, in quanto la stessa era comunque intellegibile e non si prestava ad alcun dubbio o interpretazione erronea. Infatti, il ribasso percentuale e l’importo già ribassato in realtà sarebbero la stessa cosa, in quanto il primo non sarebbe altro che il risultato di un’operazione matematica consistente nell’applicare la percentuale di ribasso all’importo a base d’asta. E tale operazione matematica non verrebbe in alcun modo ad alterare o modificare il contenuto dell’offerta.

In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale

così da consentire all’operatore economico di chiarire il contenuto dell’offerta senza

alterarne il contenuto.

Di conseguenza, il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo in quanto frutto di un’interpretazione distorta della clausola del disciplinare di gara, che si porrebbe in contrasto con una serie di principi generali della contrattualistica pubblica, e in particolare i principi di par condicio, del risultato della fiducia, dell’affidamento, di concorrenza, di ragionevolezza e buon andamento.

Ed è proprio rispetto a tali eccezioni che si registra una diversa posizione da parte dei Tar  chiamati a decidere sulla controversia

 Il Tar Calabria con la sentenza    4 aprile 2025 n.233 , nel respingere il ricorso, si fa portatore di una linea formalista , che di fonda  su una interpretazione rigida delle regole della gara in cui viene dato massimo risalto al principio di autoresponsabilità dei concorrenti anche in funzione della più ampia tutela della par condicio. 

In particolare , secondo il giudice calabrese il tenore letterale della clausola di gara non lasciava alcuno spazio a dubbi interpretativi; di conseguenza, la stessa assume un carattere vincolante non solo nei confronti dei concorrenti ma altresì dello stesso ente appaltante, soggetto al principio generale dell’autovincolo, cioè all’obbligo di applicare le regole che si è dato per lo svolgimento della medesima. A sostegno di questa conclusione il Tar Calabria richiama alcuni orientamenti giurisprudenziali che si sono consolidati in passato  ( Consiglio di Stato Sez III n. 9789 /2022 ; CGARS n. 378/2024 ).

Né, ancora, nel caso in esame la stazione appaltante avrebbe potuto (o dovuto) far ricorso al soccorso istruttorio. L’articolo 101, comma 1 del Dlgs 36 che disciplina l’istituto, contiene alle lettere a) e b) una chiara indicazione che ne preclude l’utilizzo in caso di omissione, inesattezza e irregolarità dell’offerta economica. Tale indicazione è stata peraltro ripresa nel disciplinare di gara, che ha delimitato i confini di legittima applicazione del soccorso istruttorio consentendo da un lato che allo stesso si potesse ricorrere in caso di inesattezza, omissione o irregolarità della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa; dall’altro, escludendo esplicitamente tale possibilità con riferimento alla documentazione che componeva l’offerta tecnica ed economica.

Ed è proprio su questo ultimo aspetto che si registra una posizione contraria da parte del Tar Lazio sez I -quater 7/2/2025  n. 2841.

Se la legge di gara può stabilire che il mancato possesso dei requisiti essenziali

dell’offerta tecnica o economica possa determinare l’esclusione dell’operatore

economico Il TAR sottolinea che la legittimità della clausola non comporta anche che l’ente pubblico ne abbia fatto corretta applicazione.

In altri termini, il TAR sposta il baricentro della questione dal dato testuale alla sua concreta trasposizione da parte dell’Ente alla luce del soccorso procedimentale che , nella fattispecie, sarebbe invece legittimamente attivabile ( così come sostenuto dal ricorrente ) con la conseguente emendabilità degli errori materiali.

Per il giudice infatti l’art. 101 c. 3 del Codice concede  alla Stazione Appaltante  la facoltà di richiedere chiarimenti in merito ai contenuti dell’offerta economica e tecnica, purché tali chiarimenti non si traducano in una modifica sostanziale della proposta negoziale (cd. Soccorso procedimentale).

 Si tratterebbe di un principio non innovativo, già affermato dalla giurisprudenza sotto la vigenza del Codice del 2016 e confermato come declinazione del principio del risultato, che consente quindi di risolvere ambiguità interpretative e di sanare eventuali errori materiali, ossia errori riconoscibili ictu oculi e immediatamente percepibili senza che si renda necessaria un’integrazione con fonti esterne.

Nel caso di specie, l’errore dell’operatore economico era evidente: l’inserimento di un  importo economico al posto della percentuale di ribasso non lasciava spazio a diverse interpretazioni. Secondo il giudice amministrativo pertanto,, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale, chiedendo un chiarimento alla società ricorrente prima di escluderla dalla gara.

Le due pronunce sono dunque l’ennesima dimostrazione di due distinti  ( e divergenti ) atteggiamenti interpretativi che contrappongono due diverse visioni ( una legata al rispetto sempre e comunque delle regole dettate a fronte di quella che privilegia una logica sostanzialistica ) che si auspica possano in futuro convergere in una posizione unitaria, favorendo così modalità operative coerenti da parte delle stazioni appaltanti.