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Quando la stazione appaltante non rispetta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il TAR Lombardia – Brescia, sez. II, con la sentenza n. 912 del 14 luglio 2017, è entrato nel merito di una gara formalmente aggiudicata secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma senza che nella realtà dei fatti venisse valutata l’offerta tecnica, prendendo invece in considerazione solo quella economica.

Il bando prevedeva espressamente che la gara sarebbe stata aggiudicata “in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri descritti nel disciplinare” e, quindi, prendendo in considerazione anche aspetti attinenti all’offerta tecnica, secondo quanto indicato nella medesima legge di gara.

Peraltro, lo stesso Allegato 9 al bando, recante i criteri utilizzati nella scelta del soggetto gestore, specificava che “in caso di parità di punteggio tra più ditte si applicheranno i seguenti criteri: 1. Priorità della Ditta che ha riportato il punteggio più alto per qualità dei prodotti; 2. Priorità della Ditta che ha riportato il punteggio più alto per il prezzo; 3. In caso i ulteriore parità si procederà al sorteggio”. Appare, dunque, indubbio che la legge di gara contemplasse anche la valutazione (discrezionale) della qualità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti. (…)

Al contrario, dalla realtà dei fatti e dalla documentazione agli atti di causa emerge che il servizio (…) è stato affidato senza minimamente valutare l’aspetto qualitativo dei prodotti offerti, come, peraltro risulta dall’esame del  prospetto comparativo ai fini dell’attribuzione del punteggio, il quale contempla una colonna dedicata alla qualità dei prodotti che però non è stata compilata, in violazione, dunque, della stessa disciplina a cui la stazione appaltante aveva deciso di vincolarsi.

Ha quindi torto la stazione appaltante, secondo la quale i prodotti sarebbero stati valutati anche sotto il profilo qualitativo ma tale valutazione non avrebbe dato luogo a differenze di punteggio, atteso che dagli atti di gara non risulta che la Commissione abbia effettivamente effettuato una valutazione in ordine alla qualità dei prodotti offerti dai concorrenti, ritenendoli del tutto assimilabili. Al contrario, dai verbali della procedura, emerge proprio che la gara è stata aggiudicata senza che fosse compiuta alcuna valutazione in ordine all’aspetto qualitativo dei prodotti proposti. La Commissione avrebbe inoltre aperto, nella stessa seduta, sia la busta con la documentazione tecnica sia quella con l’offerta economica.

Tale modalità di operare contrasta con i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, rischiando di condizionare la discrezionalità che strutturalmente caratterizza il giudizio sull’offerta tecnica in favore dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, così snaturando il senso della scelta del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (esprimo tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 706, id.,25 maggio 2009, n. 3217).

Documenti correlati: TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza n. 912 del 14 luglio 2017