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La sentenza del Consiglio di Stato sull’associazione temporanea d’impresa

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 773 del 21 febbraio 2017, è intervenuto sul caso di un’associazione temporanea d’impresa, evidenziando l’obbligo, negli appalti di servizi e forniture, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati… I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I giudici sostengono che va esclusa dalla gara per l’aggiudicazione di un servizio od una fornitura una riunione temporanea d’imprese che non ha indicato ovvero ha erroneamente indicato le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in esame, infatti, erano state dichiarate, in modo errato, quote di partecipazione che, cumulativamente, non conseguivano il 100%.

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 773 del 21 febbraio 2017