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Provincia autonoma di Trento – Il governo impugna la legge provinciale 2/2020 con riferimento alle norme sulla contrattualistica pubblica

Per il governo, che nella seduta dello scorso 21 maggio ha deciso l’impugnativa, la legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 23 marzo 2020 reca disposizioni non in linea con la normativa nazionale in materia di affidamenti di lavori pubblici e di servizi e forniture.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
L’articolo 2, comma 1, dispone per affidamenti di lavori pubblici e di servizi e forniture mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni specifiche dettate dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, dalla condizione di cui alla lettera c) della disposizione medesima, che consente l’uso della suddetta procedura “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Tale disposizione della legge provinciale contrasta, quindi, con la sopra richiamata norma, nel momento in cui prevede l’uso delle suddetta procedura al di là dei casi previsti.

L’uso, sia pur circoscritto temporalmente alla durata del periodo di emergenza, della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per tutti gli affidamenti e, quindi, a prescindere dalla condizione di cui alla lettera c) dell’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contrasta con il principio comunitario della concorrenza.
Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 2, comma 1, della legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, in quanto non coerente con le norme statali fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3 dell’articolo 2, nel disporre l’uso del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dispone che l’offerta tecnica debba essere valutata sulla base di determinati elementi, puntualmente individuati nella disposizione, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare. Tale previsione si discosta dalle norme statali secondo cui i criteri di valutazione dell’offerta devono essere criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Al riguardo si rileva che gli elementi di valutazione individuati nella disposizione della legge provinciale in esame, quali gli “impegni” elencati nelle lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti di oggettività attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali.

Anche con riferimento all’obbligo fissato nel comma 4 di adozione del metodo ivi indicato per la valutazione dell’elemento prezzo, la disposizione contrasta con le norme statali sopra richiamate, in quanto prescinde dalla considerazione dello specifico oggetto dell’appalto.
Parimenti, la previsione del comma 7 del medesimo articolo 2 contrasta con quanto previsto dal codice dei contratti secondo cui i criteri di valutazione dell’offerta devono essere sempre criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto e non “criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto”.

La previsione di cui al successivo comma 8 contrasta con l’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del codice dei contratti, che, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti sull’intero territorio nazionale, detta disposizioni relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, riguardo al prezzo più basso, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia, è demandata allo Stato, con decreto ministeriale, l’eventuale rideterminazione delle modalità di calcolo. Ciò in quanto i criteri per l’individuazione delle offerte anomale, impattando sulla concorrenza e par condicio degli operatori economici, non possono che essere demandati alla legislazione statale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti sull’intero territorio nazionale e non possono essere demandati ad un futuro regolamento della provincia autonoma.

Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 2, commi 3, 4, 7 e 8, della legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, in quanto tali disposizioni disciplinano criteri di aggiudicazione e modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, impattando sulla concorrenza ed investendo quindi le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli, 95, comma 6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’articolo 3 interviene sulle procedure di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea, recando disposizioni in contrasto con quanto previsto dall’articolo 36 del codice dei contratti, per le quali valgono le stesse osservazioni svolte con riferimento all’articolo 2, comma 1, della medesima legge provinciale.

Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 3 della legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, che reca disposizioni che, impattando sulla concorrenza, investono le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, con violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall’articolo 36 del codice dei contratti.

L’articolo 4 reca disposizioni sulle procedure di affidamento che, consentendo la partecipazione degli operatori economici a prescindere sia dalla dichiarazione da parte degli stessi dell’assenza di motivi di esclusione, sia dalla verifica dell’assenza di tali motivi, si pongono in forte contrasto con l’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 le cui disposizioni sono finalizzate a garantire una reale concorrenza nel mercato, impedendo la partecipazione alle procedure di gara a operatori economici non idonei, per i quali sussistono i motivi di esclusione ivi individuati. In particolare si rileva che la previsione secondo cui “la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito”, non è in linea con il codice dei contratti.

Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 4 della legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, che reca disposizioni che impattano sulle le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell’ordine pubblico, oltre che afferenti all’ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, con violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, in relazione all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’articolo 6, su affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea, nel richiamare quanto sopra osservato in merito agli artt. 2 e 3, reca disposizioni che contrastano con il codice dei contratti, laddove disciplina i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) in maniera diversa e laddove detta indicazioni riguardanti l’affidamento diretto e la congruità dell’offerta. Si determina di fatto una disomogeneità di comportamenti all’interno del territorio nazionale obbligando le stazioni appaltanti ad una valutazione di congruità secondo criteri e parametri imposti e, comunque, diversi da quelli individuati a livello nazionale.

Si ritiene quindi di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale l’articolo 6 della legge della provincia autonoma di Trento n. 2 del 2020, che reca disposizioni che, invadendo le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e dell’ordine pubblico, risultano in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), in relazione a quanto previsto dagli articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra, si ritiene di impugnare la legge regionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.