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Trga Trento, sentenza n. 121 del 1 ottobre 2019

La certificazione SOA, il cui possesso è ammesso anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, non si connota soltanto come requisito di ordine economico-finanziario. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 le attestazioni rilasciate dagli appositi organismi autorizzati dall’ANAC, infatti, non provano unicamente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1, lett. b) (capacità economica e finanziaria) dell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, ma si riferiscono anche alle capacità tecniche e professionali della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo.

Lo precisa il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con la sentenza n. 121 del 1° ottobre 2019, in cui si evidenzia: l’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ammette che l’operatore economico soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, tuttavia il contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria stessa.

Nel caso di specie affrontato nella sentenza, l’avvalimento si era di fatto risolto in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito; il contratto di avvalimento è conseguentemente nullo e da ciò discende l’impossibilità per la concorrente di avvalersi del requisito dell’altra impresa e in definitiva l’assenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione SOA in categoria OG3 richiesto dalla lex specialis. D’altra parte l’irregolarità del contratto di avvalimento non potrà neppure essere sanata mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio cosiddetto processuale dato che i contratti, necessari per consentire la partecipazione alla gara, devono essere validi fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume.

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