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Un po’ di chiarezza nella determinazione della soglia di anomalia delle offerte

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Sembrano superate le difficoltà attuative poste dall’art.97 del nuovo codice degli appalti dopo le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. V del 6/8/2018 n. 4821 e Adunanza Plenaria 30 agosto 2018 numero 13).

Al centro delle decisioni dei giudici l’interpretazione dell’articolo 97 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016, norma di complessa lettura e applicazione.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, infatti, era stato messo in discussione il principio del cosiddetto “blocco unitario”, in base al quale le offerte con identico ribasso all’interno o a margine del c.d. ‘taglio delle ali’ sono da considerare come offerta unica.

Il controverso tema riguarda, infatti, la corretta procedura di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, in base al criterio del cosiddetto ‘taglio delle ali’, per le procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

Ora, il ‘taglio delle ali’ consiste nel non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge.
Il Consiglio di Stato sezione V, con la sentenza 6.8.2018 n. 4821, ha confermato la teoria del “blocco unitario”, secondo cui le offerte con identico ribasso sono da considerare offerta unica. Di conseguenza le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno, pertanto, considerate come un’offerta unica.

Il principio interpretativo è stato affermato anche nelle Linee guida ANAC numero 4 al punto K., dove si afferma che, in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi.

Alla luce delle pronunce del Consiglio di Stato, pertanto, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e finalizzata alla determinazione del fattore di correzione, dovrà essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. “taglio delle ali”.

Finalmente dunque si può considerare superata una difficoltà operativa che lasciava le stazioni appaltanti da un lato in preda all’incertezza delle modalità operative e dall’altro lato esposte al rischio di un elevato contenzioso, oltre che in difficoltà nell’attuazione delle gare d’appalto nel rispetto dei principi di efficienza, funzionalità, trasparenza e concorrenzialità dei procedimenti di evidenza pubblica.

Di sicuro è stato necessario molto tempo e diverse pronunce giurisprudenziali per interpretare una legge che rivela, nella complessità interpretativa, la propria criticità.

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