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Annullamento in autotutela oltre i 18 mesi: in quali casi è possibile?

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3940 del 27 giugno 2018) veniva contestata la legittimità di un provvedimento in autotutela ex art. 21 nonies, con annullamento in autotutela oltre il termine ne ultra quem di diciotto mesi.

Il giudici di Palazzo Spada precisano che l’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 va interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi, entro il quale il provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio, è consentito:

a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;

b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco.

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2018, n. 3940