Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio, è stato pubblicato il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 recante Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 luglio.
Il cd DL Infrastrutture, che si compone di 17 articoli e 3 Allegati, contiene una serie di modifiche e di deroghe al Codice dei contratti. In particolare, 36/2023: l’articolo 2 del DL 73/2025 introduce le seguenti novità al d. lgs. n. 36/2023 Incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti Il comma 1, lett. a), dell’articolo 2, interviene sull’art. 45 del Codice stabilendo che, in deroga al regime di onnicomprensività, l’incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti. In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali, inoltre, le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale sono tenute a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.
Trattasi di una norma che introduce – a regime – una disciplina già prevista per le opere PNRR. Su tale punto, in ogni modo, seguirà altra nota di approfondimento tecnico alla luce, anche, della recente deliberazione n. 56/2025/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria.
Ulteriori ipotesi per l’attivazione delle procedure di somma urgenza Il comma 1, lett. c), dell’articolo 2, introduce il comma 1-bis all’art. 140 del Codice stabilendo che, ai fini dell’attivazione da parte delle stazioni appaltanti di procedure di somma urgenza e di protezione civile, è considerata circostanza di somma urgenza anche la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni in via ordinaria, di emergenze che comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, e di emergenze di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. La circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento o entro il termine stabilito dall’eventuale declaratoria dello stato di emergenza.
Revisione delle procedure di somma urgenza di protezione civile Il comma 1, lett. d), dell’articolo 2, introduce l’articolo 140-bis che riordina, in un’unica norma, le procedure di somma urgenza di protezione civile, prevedendo diverse deroghe alla disciplina degli appalti pubblici ed estendendo le possibilità di procedere ad affidamenti diretti. In particolare, viene stabilito che ai contratti affidati nell’ambito di: – emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni in via ordinaria, – – emergenze che comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, emergenze di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, si applicano le procedure di somma urgenza e di protezione civile. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, inoltre, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, del Codice dei contratti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni e solo per singole fattispecie indilazionabili. Inoltre, viene consentito di poter derogare ai seguenti articoli del Codice dei contratti per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per gli eventi emergenziali: articolo 14, comma 12, lettera a), per l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da periodicità;
articolo 15, comma 2, primo periodo, per consentire, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche esterni alle stazioni appaltanti ma dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; articolo 37, per consentire l’affidamento anche in assenza della previa programmazione; articolo 49, per semplificare la procedura di affidamento e adeguare la tempistica;
articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche con meno di cinque offerte ammesse;
articoli 90 e 111, per consentire, limitatamente alle tempistiche e alle modalità di comunicazione nei confronti dei candidati e degli offerenti e per quanto concerne agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei limiti europei;
articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. Utilizzo dei lavori svolti dai subappaltatori ai fini della qualificazione Il comma 1, lett. f), dell’articolo 2, introduce, all’art. 225-bis del Codice (a sua volta inserito dal d.lgs. 209/2024, cd correttivo) un nuovo comma 3-bis, per effetto del quale l’articolo 119, comma 20, e l’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, id est le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 31 dicembre 2024, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Si ricorda che le modifiche introdotte dal Correttivo ai richiamati articoli mirano a porre rimedio alle criticità inerenti al sistema di qualificazione degli operatori economici, esplicitando che il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto può essere usato per la sola qualificazione dei subappaltatori e che, conseguentemente, i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione. Per effetto della nuova disposizione transitoria, gli appaltatori che hanno partecipato alle gare indette prima del 31 dicembre 2024 potranno continuare ad utilizzare, ai fini della qualificazione, i lavori svolti dai subappaltatori, come nel sistema previgente. Il comma 2 dell’articolo 2, inoltre, inserisce l’art. 46-bis al Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018) che introduce semplificazioni in materia di verifiche antimafia. In particolare, viene snellito il procedimento delle verifiche antimafia sugli affidamenti disciplinati con le ordinanze di protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, prevedendo che le stesse vengano svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Inoltre, nelle ipotesi di eventi emergenziali previsti all’art. 7 del medesimo Codice, la nuova norma prevede la possibilità per i soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per gli affidamenti ad operatori economici qualificati individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del Codice dei contratti.
Ulteriori importanti modifiche al Codice dei contratti sono introdotte decreto in commento in materia di revisione prezzi. dall’articolo 9 del In particolare, viene introdotta una disposizione che sostituisce la disciplina della revisione prezzi prevista per alcuni contratti di lavori affidati in vigenza del D.lgs. 50/2016 con quella attualmente prevista dal D.lgs. 36/2023. La norma ha la finalità di colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale introdotta dall’articolo 29 del DL n. 4/2022, (cosiddetto “Sostegni-ter”), e le disposizioni dell’articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, del DL n. 50/2022, (c.d. “Decreto Aiuti”). Il citato articolo 29, infatti, ha previsto l’inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, coerenti con i criteri definiti nel medesimo articolo, nelle procedure di gara indette a partire dall’entrata in vigore della norma (27 gennaio 2022) e sino al 31 dicembre 2023. Tale disciplina, tuttavia, non è stata resa pienamente operativa, non essendo stati adottati gli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi dalla medesima previsti. Successivamente, il citato articolo 26 ha disposto la disapplicazione dell’articolo 29 per i contratti che beneficiano dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi in esso contenuto. Si tratta, in particolare, dei contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (articolo 26, comma 6-bis) e compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (articolo 26, comma 6-ter). Il combinato disposto derivante dall’inattuazione dell’articolo 29 del D.L. 29/2022 e dalla clausola di disapplicazione dell’articolo 26, comma 6-sexies, del D.L. 50/2022, ha contribuito alla creazione di una categoria di contratti pubblici privi di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l’ipotesi di incremento dei prezzi in fase di esecuzione. Il riferimento è, nello specifico, ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, che sono dunque: esclusi dal periodo di applicazione dei contributi per il “caro materiali” di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022; soggetti all’obbligo di inserimento nei bandi di gara di apposite clausole revisionali, redatte ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 4/2022, ma di fatto destinate a rimanere inattuate a causa della mancanza dei relativi meccanismi applicativi. Le lacune di cui sopra – relative ai contratti esclusi da meccanismi revisionali contrattuali realmente operativi – non sono state colmate dal nuovo Codice dei contratti pubblici che, pur prefigurando all’articolo 60 un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi di natura obbligatoria, trova applicazione solo per gli appalti aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara pubblicati a decorrere dal 1° luglio 2023. L’articolo 9, dunque, intende garantire anche ai contratti pubblici aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara che prevedevano una revisione prezzi ex art. 29 del citato “Sostegni-ter”, esclusi dall’accesso ai fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del citato “Decreto Aiuti” (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, Fondo per l’adeguamento dei prezzi e Fondo per l’avvio di opere indifferibili), un meccanismo revisionale pienamente operativo, ovvero quello dell’articolo 60 del vigente Codice dei contratti pubblici, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 29, comma 1, lettera b), nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara. L’applicazione a tali contratti dei meccanismi revisionali contrattuali di cui all’articolo 60 del D.lgs. 36/2023, ferma la necessità di garantire la copertura, nel quadro economico dell’opera, delle voci delle somme a disposizione, individuate all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023, è condizionata al rispetto di entrambi i seguenti vincoli: le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza, oggi prevista all’articolo 5, comma 2, dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023. (Si ricorda che nei quadri economici dei progetti redatti ai sensi del d.lgs. 50/2016, l’art. 42 del D.P.R. 207/2010 prevedeva, al comma 3, lettera b), un accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia); risulti disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento (in conformità a quanto oggi previsto dall’articolo 60, comma 5, lettera a), del d.lgs. 36/2023). Ai fini dell’operatività delle clausole revisionali in esame, le stazioni appaltanti dovranno procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. In particolare, le risorse di cui alla lettera b) dovranno essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante, fra gli “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice”, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023. A tali condizioni sarà pertanto possibile allineare i meccanismi revisionali dei contratti interessati dalla disposizione in esame alle specifiche soglie per la remunerazione della revisione prezzi previste dal d.lgs. 36/2023, che come noto opera se si determina una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.(fonte:ANCI)