Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il divieto di commistione di elementi economici nell’offerta tecnica deve intendersi come un principio assoluto oppure può essere derogato in presenza di alcuni specifici presupposti?
Su questo interrogativo registriamo una recente sentenza del Tar Lazio-Roma (Sez. I Bis, 7 luglio 2025 ) che , sulla scorta di una analisi puntuale della fattispecie che ha dato origine alla pronuncia, ritiene l’ammissibilità di una offerta tecnica che presenti elementi economici.
La vicenda trae spunto da una procedura aperta per lavori il cui disciplinare di gara, richiamato tra gli altri il divieto generale di contaminazione dell’offerta tecnica con elementi dell’offerta economica, richiedeva espressamente a pena di esclusione l’inserimento nell’offerta tecnica di un Computo Metrico Estimativo (di seguito anche CME) di tutte le componenti offerte in miglioria, dovere la cui vigenza era ribadita ,anche successivamente, in sede di chiarimenti dalla Stazione Appaltante.
A conclusione della gara il secondo classificato ricorreva avverso l’aggiudicazione eccependo , tra i diversi motivi, la violazione del principio di separazione tra le offerte tecniche ed economiche , per avere l’aggiudicatario inserito nell’offerta tecnica un CME dettagliato delle migliorie proposte, con l’ indicazione dei relativi prezzi analitici, contravvenendo così alla prescrizione del Disciplinare che vietava “qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico” nell’offerta tecnica, pena l’esclusione.
Il Tribunale respingeva il ricorso reputando l’infondatezza dell’invocata violazione del principio di non commistione tra aspetti valutativi tecnici ed economici.
Prima di soffermarci sul merito delle argomentazioni della pronuncia , appare opportuno ricordare che, secondo ANAC ( da ultimo ved Parere Precontenzioso 30 luglio 2024 n. 393 ) il suddetto divieto si declina in una triplice regola e cioè:
a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione;
b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa);
c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica. Invero, la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell’offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell’operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione stessa”.
Ciò premesso, la stessa Autorità riconosce che tale principio “non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto. Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti “elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n. 1530). (Cons. Stato, 22 aprile 2024, n. 3663).
Ed ò proprio questa considerazione che rappresenta il fulcro argomentativo della decisione del Tar Lazio oggetto del presente commento.
A sostegno delle proprie argomentazioni il giudice in primis ricorda che secondo ormai consolidata giurisprudenza “alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso meramente formalistico” (Cons. Stato n. 5789/2024).
Infatti tale divieto non può essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara in quanto “possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167); è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto” (Cons. Stato, n. 919/2025; in termini anche Cons. Stato, V, n. 8011 del 2022; Cons. Stato, V, n. 273 del 2020; Cons. Stato, V, n. 3609 del 2018).
Il Tribunale si sofferma allora sulla possibilità che l’offerta tecnica contempli anche la produzione di un CME, giungendo alla conclusione che ciò non rappresenti un elemento invalidante la procedura.
“E’ indubbio che nel caso di specie la richiesta del computo metrico estimativo a corredo dell’offerta tecnica sia stata una consapevole scelta del bando, di seguito più volte confermata ed applicata dagli organi di gara ed alla quale l’Aggiudicatario ha corrisposto enunciando con precisione le migliorie offerte e la loro valorizzazione.”
Si può ritenere che questa previsione fosse in contrasto con il principio del divieto di commistione?
Secondo il giudice detta richiesta, che si accompagnava nella lex specialis alla contestuale affermazione di principio sul divieto di commistione con elementi economici dell’offerta tecnica, “non risulta, a ben vedere, in contraddizione con tale principio“.
“La Stazione appaltante ha invero ritenuto di sollecitare i partecipanti a formulare offerte migliorative creando una concorrenza “al rialzo” diretta ad acquisire possibili utilità aggiuntive al patrimonio pubblico rispetto allo standard di gara, trattasi di scelta non censurabile (ed anzi tendenzialmente virtuosa) la cui attuazione non poteva che concretizzarsi in sede di valutazione dell’offerta tecnica, luogo elettivo in cui apprezzare possibili migliorie ed attribuire loro il conseguente premio aggiuntivo in termini di punteggio”.
Così si afferma nel dispositivo: “Rispetto a detta scelta, della cui legittimità non è quindi dato dubitare, ha rappresentato mera, logica, modalità attuativa l’acquisizione di un computo metrico estimativo sì da illustrare dettagliatamente i caratteri ed i prezzi delle migliorie offerte, consentendo alla Commissione una loro più consapevole ed oggettiva valutazione nell’ambito della complessiva offerta tecnica.
Del resto in una procedura di aggiudicazione che separi nettamente il giudizio tecnico da quello economico, non si potrebbe negare che la valutazione tecnica di un’offerta di miglioria, in assoluto ed in comparazione con le altre, non implichi un previo inevitabile processo mentale di attribuzione di valore economico alla miglioria, dovendosi alla fine pervenire ad identificare fra tutte l’offerta tecnica capace di apportare -complessivamente considerata al lordo dei miglioramenti- la maggiore utilità al patrimonio pubblico.
L’acquisizione del CME nel caso di specie, quindi, non ha fatto altro che agevolare il giudizio della Commissione sulle migliorie, espresso nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica, senza per questo “anticipare” elementi decisivi capaci di far prefigurare l’entità o comunque la maggior convenienza della correlata offerta economica, considerati sia l’impatto limitato a poco più del decimo del valore dell’appalto delle migliorie in questione, sia la previsione dell’espressione del prezzo offerto non a misura -come accade nei computi metrici estimativi- bensì a “corpo” con l’indicazione di un ribasso percentuale complessivo sull’importo a base di gara.
Il ricorso è pertanto da respingere in ogni sua domanda, con conferma degli atti impugnati.”
In conclusione, anche nella offerta tecnica potranno essere inseriti elementi di natura economica e ciò non costituirà argomento che possa essere validamente contestato a condizione di evitare però che la conoscenza degli aspetti economici dell’offerta possa influenzare la valutazione di quelli tecnici; contrariamente varrà il principio, sostenuto dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “dell’autoresponsabilità, in forza del quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9)”.