Consultazione preliminare di mercato ed equivalenza tecnica

Consiglio di Stato, sez. iii, 8 aprile 2026, n. 2797

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per ragioni tecniche costituisce una deroga eccezionale al principio di concorrenza e può essere legittimamente utilizzata soltanto quando la stazione appaltante dimostri, mediante un’istruttoria adeguata e rigorosa, che l’oggetto dell’affidamento può essere fornito esclusivamente da un determinato operatore economico e che non esistono soluzioni alternative o sostitutive ragionevoli. A tal fine, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), e comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la consultazione preliminare di mercato deve essere finalizzata non soltanto ad accertare l’esistenza di un unico operatore in grado di soddisfare le specifiche tecniche richieste, ma anche a verificare concretamente la disponibilità di prodotti funzionalmente equivalenti e di soluzioni alternative idonee a soddisfare il fabbisogno pubblico. Il principio di equivalenza opera, pertanto, già nella fase antecedente all’indizione della procedura e non soltanto nell’ambito della successiva valutazione delle offerte.

La stazione appaltante conserva un’ampia discrezionalità nella definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali del bene da acquisire, purché queste siano oggettivamente giustificate dalle esigenze funzionali perseguite e non determinino un’indebita restrizione della concorrenza. Non costituisce artificiosa limitazione del confronto competitivo la previsione di requisiti tecnici particolarmente elevati quando sia dimostrato il loro effettivo collegamento con le esigenze dell’amministrazione e sia stata adeguatamente verificata l’assenza di alternative ragionevoli.

Grava, inoltre, sull’operatore economico che contesti l’infungibilità del prodotto l’onere di fornire, già nell’ambito della consultazione preliminare di mercato, elementi tecnici concreti e documentati idonei a dimostrare l’equivalenza funzionale della propria soluzione rispetto alle caratteristiche richieste. Non è sufficiente, a tal fine, una generica affermazione di equivalenza, dovendo essere dimostrata l’effettiva capacità del prodotto alternativo di soddisfare il medesimo fabbisogno pubblico.

Le valutazioni tecniche della stazione appaltante sono sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione, ove quest’ultimo risulti adeguatamente istruito e motivato.