Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Cremona, CR 26100

Avv. Stefano Cassamagnaghi
Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 18004/2025 del 8 ottobre 2025, offre un’articolata disamina dei contorni applicativi dell’affidamento diretto sottosoglia nel regime del D. Lgs. n. 36/2023 chiarendo come, in tale affidamento, preceduto da un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, la scelta del contraente, pur dovendo essere supportata da un’adeguata motivazione, non postuli una valutazione comparativa strutturata secondo “punteggi, griglie o pesature”, elementi al contrario tipici delle procedure competitive. La valutazione delle offerte pervenute si configurerebbe, pertanto, come un confronto informale, il cui esito è espressione di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
La vicenda trae origine dall’impugnazione dell’avvenuto affidamento di gestione, disposto all’esito di una procedura di manifestazione di interesse, di un complesso sportivo qualificato come “privo di rilevanza economica e di interesse transfrontaliero”, da aggiudicarsi mediante “affidamento diretto, ai sensi degli artt. 181 e 50, c. 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023”.
Il ricorrente, lamentando una serie di vizi di legittimità, riconducibili, in sintesi, a un presunto difetto di istruttoria e di motivazione nella scelta dell’affidatario, censurava in particolare la presunta erroneità nella procedura di valutazione da parte della stazione appaltante, la quale “omettendo qualsiasi riferimento a punteggi, griglie o pesature” avrebbe violato i principi di cui all’art. 50, comma 1, in quanto “l’affidamento diretto sotto soglia deve essere preceduto da valutazione comparativa e da adeguata motivazione”.
Il TAR, evidenziando l’erronea assimilazione operata dal ricorrente tra l’affidamento diretto e le procedure di gara in senso stretto, respingeva il ricorso laddove si censurava come l’avviso esplorativo indetto, non individuando “parametri ponderali o qualitativi idonei a guidare il potere discrezionale”, avesse prodotto un’illegittima scelta meramente discrezionale da parte dell’amministrazione.
L’affidamento diretto, invero, per espressa previsione legislativa, non si qualifica come una gara bensì una procedura “priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione” nella quale prevalgono “esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisizione del servizio” proprio in virtù del più contenuto valore della spesa pubblica attribuito (TAR Milano, n. 1778/2024; Idem, n. 2968/2023; ex multis, TAR Roma, n. 19804/2024). Appare conseguentemente come, differentemente da quanto si verifica in forza di una canonica procedura di gara, l’istituto di cui all’art 50 del Codice si presenti, per struttura, “senza punteggi, griglie e pesature” i quali, invece, sono propri delle diverse procedure competitive, aperte o negoziate che siano.
E, infatti, nell’affidamento diretto l’offerta appare come “una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell’amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una “pesatura” dei contenuti delle proposte dei diversi operatori” (ibidem).Conseguentemente, osserva il Collegio, la censura relativa al fatto che l’avviso “non [individui] parametri ponderali o qualitativi idonei a guidare il potere discrezionale”, è da ritenersi fuori luogo.
Sebbene, infatti, la scelta dell’operatore economico sia “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante”, come previsto dal Legislatore ex art. 3, Allegato I.1, e quindi resti fermo l’obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata, individuando “l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta”, e tale scelta non sfugga al sindacato di legittimità, la stessa può essere invalidata solo ove “sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” atteso che l’affidamento diretto “non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi”.
Conseguenza diretta è che la fase di l’individuazione dell’operatore, già cardine delle procedure ad evidenza pubblica, mostri nelle ipotesi di affidamento diretto un “esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa ancora più accentuata di quella ordinariamente riscontrabile nelle procedure ad evidenza pubblica”. Quel bilanciamento e condivisione di controllo del sindacato di legittimità attribuito ora all’amministrazione ora al Giudice amministrativo mostrerebbe quindi un’identità differente stante la natura non comparativa delle valutazioni operate nelle ipotesi di affidamento diretto, attribuendo al Giudice amministrativo “esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 503/2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 9404/2024; TAR Napoli, Sez. I, n. 279/2025).
In conclusione, osservando come la stazione appaltante avesse fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare, il Collegio ha rigettato il ricorso evidenziando come il sindacato giurisdizionale nell’ambito di un affidamento diretto debba mantenersi “esterno” e limitato alla verifica della non manifesta irragionevolezza della scelta, operandosi quale unica limitazione l’attribuzione alla stazione appaltante del “dovere di motivare la scelta dell’aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze” (TAR Salerno, Sez. II, 873/2025).