Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Pur se accessori, i servizi di pulizia richiesti nell’ambito di un appalto devono essere svolti da un organizzazione in possesso di idonea qualificazione professionale, ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82, e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. La richiamata fonte primaria precisa all’art. 1 “Le imprese che svolgono attivita’ di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.”
Emerge, pertanto, che lo svolgimento dell’attività di pulizia è riservato, per espressa previsione normativa, alle imprese in possesso della relativa qualificazione professionale, a prescindere dalla circostanza che tale prestazione sia, nell’ambito dell’appalto, principale o secondaria.
E’ quanto sancito dal TAR Sardegna – Cagliari (Sez. I) sentenza 23 gennaio 2026 n. 112.