Migliorie e congruità del costo della manodopera

Avv. Maria Ida Tenuta

La recente sentenza del TAR Campania-Napoli del 29 settembre 2025, n. 6436 si è occupata dell’incidenza sul costo della manodopera delle migliorie offerte dall’aggiudicatario.

Nella fattispecie esaminata dal Collegio, nell’ambito di una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento di lavori, l’aggiudicataria aveva proposto delle migliorie nell’offerta tecnica, indicando lo stesso costo della manodopera previsto dalla stazione appaltante nella disciplina di gara.

Orbene, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in quanto la stazione appaltante avrebbe omesso di verificare la congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, nonostante l’indicazione, nell’offerta economica dell’aggiudicataria, dello stesso costo della mano d’opera individuato nella disciplina di gara e l’indicazione di numerosi lavori aggiuntivi; secondo la ricorrente tali lavori aggiuntivi avrebbero comportato un impiego aggiuntivo di manodopera e, di conseguenza, salvo prova contraria, una correlata lievitazione dei relativi costi che l’operatore economico avrebbe dovuto sopportare sicché l’offerta avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia. 

Il TAR ha accolto il ricorso.

Il Collegio ha affermato che l’impiego aggiuntivo di manodopera richiesto dalle migliorie offerte dall’aggiudicataria impone la sottoposizione dell’offerta a verifica di congruità ai sensi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.

Secondo il Collegio le migliorie non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa e che, pertanto, la stazione appaltante considera al fine di compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera. L’impiego aggiuntivo di manodopera richiesto dalle migliorie impone, a fronte dell’indicazione da parte dell’aggiudicataria di un importo per i relativi costi identico a quello stimato dalla S.A., la sottoposizione dell’offerta a verifica di congruità.

In particolare, il TAR ha affermato che: “È evidente, infatti, a fronte della proposta di migliorie progettuali che comportano un cospicuo aumento “quantitativo” delle lavorazioni, che assume una consistenza meramente formale il dato dell’identità dell’importo indicato in offerta con quello stimato dalla Stazione appaltante come costo della manodopera, del quale si configura, sul piano sostanziale, un ribasso.
Le migliorie, infatti, non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa e che, pertanto, la stazione appaltante considera al fine di compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera (Cons. St., Sez. III, n. 3573/2020; T.A.R. Salerno, sez. I, n.187/2024; T.A.R. Napoli, sez. I, n. 6307/2020).
L’impiego aggiuntivo di manodopera richiesto dalle migliorie nella specie offerte dall’aggiudicataria impone, a fronte dell’indicazione da parte di quest’ultima di un importo per i relativi costi identico a quello stimato dalla S.A., la sottoposizione dell’offerta a verifica di congruità in forza del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023
.” (TAR Campania-Napoli sentenza del 29 settembre 2025, n. 6436).

Sulla base di tali motivazioni il TAR ha accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione al fine di consentire lo svolgimento del giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

La tematica affrontata dal TAR Campania-Napoli con la sentenza in commento era già stata esaminata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il parere del 6 dicembre 2024, n. 2993, che era pervenuto alle stesse conclusioni del Giudice amministrativo.

In particolare, con riferimento a un appalto di lavori, venivano posti al Ministero più quesiti tra cui il seguente: “La S.A. ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Si chiede: 1.se tale verifica debba essere fatta sempre e comunque anche nel caso in cui l’operatore economico, in un appalto di lavori, applichi lo stesso CCNL individuato dalla S.A. con la medesima quantificazione e in caso affermativo quali sono le richieste che devono essere formulate da parte della S.A.”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva affermato che se l’offerta dell’aggiudicatario prevede lo stesso costo della manodopera indicato dalla lex specialis non è necessario procedere alla verifica della congruità dell’offerta, salvo nel caso in cui l’operatore economico abbia offerto delle migliorie che comportano l’impiego di manodopera aggiuntiva. In particolare, il MIT si era così espresso: “In risposta a quanto chiesto: 1. la risposta è negativa, in caso in cui il primo in graduatoria applichi il medesimo CCNL previsto dalla Stazione appaltante nei documenti di gara ed abbia indicato il medesimo importo indicato dalla Stazione appaltante come costi della manodopera, la verifica di congruità può essere evitata. Eccezione a tale regola sta solo nel caso in cui l’operatore economico nella propria offerta tecnica abbia indicato varianti/migliorie che richiedono impiego aggiuntivo di manodopera” (parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6 dicembre 2024, n. 2993).

In conclusione, quando l’offerta dell’aggiudicataria prevede lo stesso CCNL e lo stesso costo della manodopera indicato dalla disciplina di gara, l’offerta non dovrebbe essere sottoposta a verifica dell’anomalia. Se, tuttavia, l’aggiudicatario ha offerto delle migliorie che comportano l’impiego di manodopera aggiuntiva, l’offerta deve essere soggetta a verifica della congruità, anche se l’importo del costo del lavoro indicato dall’aggiudicatario è identico a quello individuato nella disciplina di gara, atteso che l’individuazione del costo del lavoro effettuato dalla stazione appaltante non implica e non tiene conto di eventuali migliorie in quanto queste ultime non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa.