Commissario di gara che ha preparato la documentazione della procedura: evoluzione normativa della causa di incompatibilitĂ  nel nuovo Codice appalti pubblici (ART. 93 D.LGS. 36/2023)

TAR Roma, 04.04.2024 n. 6546

“In proposito, va evidenziato che la causa d’incompatibilità prevista dall’art. 77 comma 4 d. lgs. n. 50/16 non è espressione di un principio generale ed indefettibile delle procedure ad evidenza pubblica ma semplicemente il frutto di una scelta legislativa conseguente ad una valutazione di mera opportunità finalizzata a preservare l’autonomia di giudizio dei commissari che hanno svolto altre funzioni amministrative nell’ambito della medesima procedura; tale autonomia, però, facendo riferimento a funzioni amministrative già svolte, non si identifica con l’imparzialità che, ai sensi dell’art. 97 Cost., deve necessariamente caratterizzare l’attività della pubblica amministrazione (e, con riferimento all’ipotesi in esame, dei componenti dell’organo collegiale) e che attiene al diverso piano della ponderazione degli interessi pubblici e privati rilevanti nella fattispecie.
Del resto, che tale causa d’incompatibilitĂ  sia l’espressione di una scelta legislativa e non giĂ  di un principio generale necessario è confermato dalla successiva evoluzione normativa: infatti, l’art. 93 d. lgs. n. 36/23 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie), ha eliminato l’ipotesi di incompatibilitĂ  endoprocedimentale perchĂ©, come emerge dalla relazione illustrativa del nuovo codice, tale incompatibilitĂ  “aveva comportato disagi alle stazioni appaltanti (specie di dimensioni ridotte) impendendo loro di nominare commissari dipendenti che nelle fasi precedenti della procedura si erano occupati dell’appalto” per cui “si è reputato opportuno superare la presunzione di condizionamento sulla scelta dell’aggiudicataria, preferendo l’idea che essi, conoscendo in maniera piĂą approfondita l’oggetto dell’appalto, possano piĂą agevolmente individuare l’offerta migliore”.