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Il Tar di Napoli si pronuncia sul rito “superaccelerato”

Il Tar Napoli, sez. I, con la sentenza n. 1020 del 20 febbraio 2017 si è così pronunciato: il rito “superaccelerato” previsto dai commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non si applica nel caso di esclusione dalla gara fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara. 

Ha chiarito il Tar che all’impugnazione dell’esclusione dalla gara per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica si applica il rito “ordinario” previsto in materia di appalti pubblici dagli artt. 55, 119 e 120 c.p.a.. Non può infatti ipotizzarsi un’estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ostandovi la natura eccezionale del rito.

L’omessa allegazione, all’offerta tecnica, del crono programma non è emendabile con il ricorso al c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Tar Napoli ha ricordato che il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell’offerta rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente.

Ha aggiunto il Tar che la prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative.

Commenti riportati dal sito www.giustizia-amministrativa.it

Documenti correlati: Tar Napoli, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020