Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
La competenza a sancire l’esclusione dalla gara spetta esclusivamente al Responsabile di Progetto.
È quanto afferma il Tar Umbria Sez. I nella sentenza n 122 /2025.
Tale affermazione apparirebbe scontata dal momento che L’articolo 7, comma 1 lett. d) dell’allegato I.2 (relativo all’attività del Rup) afferma, infatti, che in relazione alla fase di affidamento il Rup «dispone le esclusioni dalle gare». L’allegato, come noto, non ha la valenza delle pregresse linee guida risultando autentica norma che non ammette deroghe anche a prescindere dal fatto che il responsabile unico di progetto abbia poteri dirigenziali e poteri a valenza esterna.
In realtà, a fronte di una previsione normativa che indica espressamente nel Responsabile di progetto il soggetto competente in tema di esclusioni, in tempi recenti sono stati posti alcuni interrogativi circa la possibilità di prevedere deroghe a tale prerogativa.
La prima questione riguarda la possibilità di attribuire al responsabile della fase di affidamento (attualmente configurabile come un vero e proprio Responsabile del Procedimento) la competenza al riguardo.
Sul punto le posizioni sono divergenti.
La giurisprudenza ha affermato questa prerogativa (con la sentenza del Tar Valle d’Aosta n. 26/2024) e, con sentenza meno recente, al contempo ha negato detta possibilità (Tar Abruzzo n. 177/2024).
A sua volta l’ufficio di supporto giuridico del MIT chiamato a rispondere al seguente quesito.
Considerato che tra i compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, l’art. 7, comma 1, lettera d), dell’Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, stabilisce che sia il RUP a disporre “le esclusioni dalle gare”, si chiede di conoscere se, avendo questa Stazione Appaltante adottato un modello organizzativo per cui il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (Responsabile dell’Ufficio gare e appalti) è ordinariamente soggetto diverso dal RUP, come previsto dall’art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023, sia possibile attribuire al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la competenza a disporre, con proprio provvedimento, le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, ben esplicitando tale attribuzione nella lex specialis costituita dai documenti di gara.
Con il parere 18 luglio 2024 n.2666 ha dato risposta affermativa, nei termini sotto riportati.
Dal nuovo sistema organizzativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 si evince che i compiti riservati al Responsabile Unico del Progetto (RUP) in caso di nomina del responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RP), sono individuati all’art. 6 dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, mentre i compiti posti in capo ai RP sono specificati agli articoli 7 e 8 del medesimo Allegato. Atteso che tra i compiti specifici per la fase di affidamento rientra anche quello di disporre l’esclusione dalle gare (art. 7, comma 1, lett. d, Allegato I.2), ne consegue la competenza del RP per la fase di affidamento a disporre le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento, fermo restando che l’adozione di tale provvedimento richiede la previa supervisione del Responsabile unico di Progetto.
Il citato parere sposa la linea del Tar Valle d’Aosta che si esprime, come detto, favorevolmente a condizione che tale prerogativa venga espressamente esplicitata nel modulo organizzativo adottato dall’Ente
In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, secondo il giudice, rimangono in capo al Rup gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di «responsabilità per fasi».
In pratica, se la stazione appaltante si avvale della facoltà predetta ed innesta uno specifico modello organizzativo – a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 15 del Codice –, potrebbe decidere di introdurre/ricalibrare le stesse competenze tra Rup e responsabile della fase di affidamento assegnando a quest’ultimo anche la prerogativa di adottare, come nel caso di specie, il provvedimento a valenza esterna (ed in particolare il provvedimento di esclusione). In sostanza, vertendo la questione sul mancato possesso dei requisiti ed appartenendo questo momento alla fase di affidamento, la scelta di porre a capo di questo procedimento un responsabile ad hoc (come il responsabile di fase) legittimerebbe anche l’attribuzione di detta competenza.
Altro argomento di discussione riguarda la possibilità che il provvedimento di esclusione venga adottato non dal Rup, bensì dal suo superiore gerarchico.
Sul punto una decisione del Tar Lazio (Sez. III n 655/2024) pur relativa al pregresso regime normativo contiene indicazioni che confermano l’attuale impostazione del nuovo codice dei contratti (e segnatamente, nell’allegato I.2 relativo alle prerogative/responsabile del responsabile unico di progetto).
A fronte di un ricorso che contestava l’incompetenza del provvedimento di esclusione disposta non dal Rup il giudice ha infatti condiviso la censura sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «la competenza del Rup nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019)».
Se nel pregresso regime, effettivamente, la configurazione in termini di competenza residuale dei compiti del Rup poteva ben portare la stazione appaltante ad individuare, nella legge di gara, un soggetto diverso, purché dotato di poteri gestionali, quale responsabile dell’adozione dei provvedimenti di esclusione, ora tale prerogativa non sembra potersi affermare con il nuovo codice dei contratti dal momento che l’articolo 7, comma 1 lett. d) dell’allegato I.2 (relativo all’attività del Rup) afferma, infatti, che in relazione alla fase di affidamento il Rup «dispone le esclusioni dalle gare».
Ulteriore questione è quella relativa alla possibilità che sia la commissione di gara (e non il Rup) a comminare l’esclusione.
Al riguardo si è espresso il Tar Umbria con la sentenza sopra citata dove vengono ben evidenziati i ruoli dei due organi, rispettivamente valutativo in capo alla Commissione e di verifica della documentazione amministrativa in capo al Rup (ovvero la fase da cui discende in genere la maggior parte delle esclusioni).
Tale regola, secondo il giudice, “non risulta tuttavia pertinente nel caso di specie giacché la Commissione non ha escluso la concorrente in ragione della mancanza di un requisito di ordine generale ovvero di capacità tecnica, e in realtà non ha neppure emesso un provvedimento di esclusione vero e proprio nel senso di reazione espulsiva conseguente al mancato rispetto di una norma o di una regola fissata nel disciplinare: l’organo tecnico, dopo aver accertato la regolarità delle firme digitali apposte sulle offerte pervenute, si è limitato a prendere atto che non era pervenuta alcuna documentazione relativa all’offerta economica, e quindi non ha potuto far altro che disporre la non ammissione della ricorrente alla fase successiva. È evidente, infatti, che per procedere alla valutazione dell’offerta economica era necessario che un’offerta fosse validamente presentata: in mancanza di tale presupposto fattuale la non ammissione si poneva come inevitabile conseguenza logica, senza alcun margine valutativo sul punto.” Da qui la conferma, ribadita nella parte motivazionale della sentenza, che il provvedimento di esclusione dalla gara fosse sia di pertinenza del Rup – e comunque della stazione appaltante (cfr. tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 01 agosto 2022, n. 5181, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 19 maggio 2022, n. 685, Cons. Stato, sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419) e non già della Commissione giudicatrice.