Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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In caso di sopralluogo obbligatorio, si rende sempre necessaria l’eventuale delega da parte delle mandanti al mandatario in caso di partecipazione da parte di un raggruppamento anche qualora questa sia espressamente prevista dalla lex specialis?
A questo interrogativo, che racchiude interessanti implicazioni operative, ha dato recentemente risposta Anac nel parere di precontenzioso n 78 del 3 marzo 2025.
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità riguardava la contestazione dell’aggiudicazione disposta a favore di un raggruppamento temporaneo da parte di altro concorrente in quanto, a seguito di accesso agli atti, sarebbe stata rilevata la mancanza di delega scritta delle mandanti a favore della mandataria per eseguire il sopralluogo (obbligatorio) nonostante il bando di gara stabilisse, ai fini della sua validità che “in caso di forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal soggetto futuro mandatario. Nel caso in cui il soggetto mandatario è un’associazione di imprese da costituirsi il sopralluogo dovrà essere svolto dalla capogruppo di quest’ultimo raggruppamento delegato, con delega semplice, da tutti i mandati del futuro RTP. Oppure da una mandante delegata con delega semplice da tutti gli altri componenti del futuro RTP.”
Ciò che veniva censurato non era tanto la mancanza di sopralluogo quanto l’insussistenza di un elemento (la delega) che, a detta del ricorrente, sarebbe stato necessario per dare legittimazione soggettiva a tale operazione e la mancanza della quale avrebbe dovuto comportare l’esclusione del raggruppamento.
Anac ha ritenuto di confermare l’operato della stazione appaltante adducendo delle motivazioni improntate ad una concezione sostanzialistica e non formalistica in un’ottica di favorire la più ampia partecipazione e nel contempo non aggravare il procedimento.
Prendendo spunto da una sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355 ha innanzitutto affermato che la clausola del bando che prevede l’obbligo di sopralluogo “deve essere interpretata in senso restrittivo, attribuendo alla prescrizione quel significato che sia maggiormente conforme al principio di massima partecipazione alla gara (… ) In tale prospettiva, il riferimento al ruolo e alle funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento, contenuto nel disciplinare di gara (…), fornisce univoche indicazioni testuali nel senso che il sopralluogo effettuato dalla mandataria (…) è atto di adempimento alla prescrizione posta dal disciplinare di gara, liberatorio anche per le imprese mandanti”.
Quanto affermato trova peraltro riscontro nelle disposizioni del Bando Tipo Anac n, 1/2023 dove, al punto 11, si stabilisce che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio”.
La Relazione illustrativa del Bando sottolinea a sua volta che è stata eliminata la necessità di delega in caso di RTI.
“In relazione al sopralluogo di cui all’articolo 11, si rileva che il profilo relativo alla possibilità che lo stesso venga eseguito da un rappresentante dell’operatore economico munito di delega è stato oggetto di contrasto all’interno dei contributi pervenuti. In particolare, nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, in alcuni contributi è stato chiesto di specificare che la delega dovrebbe essere rilasciata da ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio. Viceversa, per altri, sarebbe sufficiente che il sopralluogo sia assolto da una sola delle imprese che costituiranno il futuro raggruppamento. In merito a questo aspetto, si è deciso di mantenere l’opzione intermedia secondo cui il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, eliminando la necessità di essere munito di delega per non aggravare questa fase ulteriormente”.
Come si accennava Anac si fa dunque portatore di una posizione sostanzialistica, di superamento di rigidi formalismi in coerenza con i principi dettati dal nuovo codice improntati ad un’ottica di risultato.
E in tal senso va anche letto il richiamo all’istituto del soccorso istruttorio come ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355) affermando che “certamente, quindi, doveva essere azionato il soccorso istruttorio non trattandosi della sanatoria di una carenza sostanziale dell’offerta dell’O.E., ma di ratificare una delega rilasciata dalla nominanda capogruppo mandataria”.
In conclusione, si può affermare che questo pronunciamento rappresenti un ulteriore passaggio per indurre le stazioni appaltanti ad evitare di ricorrere a prescrizioni che nulla hanno a che fare con l’obiettivo di favorire la partecipazione con il rischio quindi per il Rup di dover rendere conto di un inutile aggravio del procedimento alla faccia della tanto conclamata ricerca sella semplificazione.