Sede operativa e conseguenze in caso di mancanza

La mancanza di una sede operativa quali conseguenze produce, nell’ambito di un appalto, per il concorrente che ne risulti privo?

Per rispondere al quesito appare opportuno preliminarmente definire quale sia la portata di tale requisito.

Anac, con la delibera n. 146 del 20 marzo 2024, ha avuto modo di chiarire che l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzata in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato.

Negando che tale elemento possa essere considerato quale requisito di partecipazione , l’Autorità sostiene che l’ubicazione dell’impianto dovrebbe essere correttamente qualificata come una caratteristica dell’offerta, alla quale assegnare un punteggio tecnico adeguatamente proporzionato, in modo da tener conto della preferibilità per la stazione appaltante di ricorrere ad un impianto più vicino al luogo della prestazione da eseguire ( nella fattispecie la raccolta del rifiuti).

 La ricostruzione della sede dell’impianto come elemento premiale dell’offerta troverebbe  conforto nell’ art 108 comma 7 del DLgs n, 36/2023 che ammette la previsione di requisiti premiali collegati alla successiva fase esecutiva.

La posizione sostenuta da Anac trova conferma anche nella giurisprudenza più recente.

Il Tar Piemonte con la sentenza Sez I  13 marzo 2025 n. 495, sostiene infatti che “ la disponibilità di una sede limitrofa al luogo di esecuzione di un appalto vale quale requisito di esecuzione e non può portare all’esclusione del concorrente qualora il medesimo non ne disponga già in fase di gara “.

Questa pronuncia consente di entrare già nel merito del quesito posto  e cioè a quali conseguenze incorrerebbe il concorrente che difettasse del requisito richiesto.

Nella fattispecie l’aggiudicazione di una procedura d’appalto di servizi (  in tal caso di riscossione ) veniva contestata da un concorrente poiché, alla controinteressata, non avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio previsto dal bando, in quanto essa sarebbe stata sprovvista di un ufficio già operativo, situato entro 3 km dall’area del Comune.

Il giudice piemontese, per motivare la propria decisione, si preoccupa innanzitutto di chiarire che “la distinzione tra requisiti di partecipazione alla gara e requisiti di esecuzione dell’appalto fa capo alla facoltà per le stazioni appaltanti di richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei requisiti e delle capacità oggetto di valutazione selettiva , ulteriori ‘requisiti particolari’; tra i requisiti di esecuzione si collocano gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara; Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento  della presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola,condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale” (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1219).

Tanto premesso, il disciplinare prevedeva l’attribuzione di 5 punti in caso di “Disponibilità già in essere di un ufficio dotato di attrezzature e strumentazione per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, collocato entro 3 km dalla sede del Comune e comunque all’interno del perimetro cittadino”.

Ebbene, secondo i giudici, si trattava di chiaro requisito di esecuzione a cui la stazione appaltante aveva collegato anche l’attribuzione di un punteggio premiale.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio“.

“Ritenere il contrario risulterebbe ingiusto e sproporzionato poiché esporrebbe il concorrente a costi da sostenere nell’immediato a fronte di una totale incertezza in merito all’affidamento effettivo dell’appalto.”

A questo punto non resta che chiederci quali siano le conseguenze per l’operatore che sia venuto meno all’impegno assunto in sede di gara e che attiene , come si è visto, alla fase esecutiva.

A tale riguardo registriamo un recente parere di precontenzioso  di ANAC ( Delibera n. 245 del 18 giugno 2025 ) secondo il quale  “Se una società non adempie all’obbligo di costituire una sede operativa idonea nel territorio provinciale di riferimento, nei tempi prescritti di gara, viene meno un requisito di esecuzione.

E quindi la stazione appaltante è tenuta a non procedere con l’aggiudicazione “.

Questa conclusione è in linea con la posizione assunta dalla giurisprudenza che ha così sintetizzato il principio “Ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione” (ex multis Consiglio di Stato,sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11037).